Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2655 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. II, 04/02/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 04/02/2010), n.2655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A. — rappresentato e difeso in virtu’ di procura

speciale a margine del ricorso dall’avv. D’Ambrosio Franco del Foro

di Vallo della Lucania ed elettivamente domiciliato in Roma alla

piazza Cola di Rienzo, n. 69, presso l’avv. Ferretti Aldo;

– ricorrente –

contro

S.L. – domiciliato R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, ex art.

82, presso la cancelleria del Giudice di pace di Agropoli;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Acropoli n. 510 del 6

agosto 2004 — non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 20

gennaio 2010 dal Consigliere dott. ODDO Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 dicembre 2002 il Giudice di pace di Agropoli rigetto’ la domanda proposta il 29 marzo 2002 da L.A. per la condanna di S.L. al rimborso della quota di 1/4 dell’I.CI., versata per gli anni dal 1993 al 2001, in relazione ad un immobile di proprieta’ dei germani A., T., F. ed La.Al., nel cui possesso il S.L. era stato immesso a seguito di un preliminare di vendita stipulato nell’(OMISSIS).

L’11 marzo 2003 il L. impugno’ per revocazione della decisione perche’ effetto di un errore di fatto, avendo il giudice affermato che “i versamenti dell’ICI… furono effettuati dal sig. La.Al., benche’ in atti fosse ritualmente prodotto un attestato del Comune di Acropoli, del 22 gennaio 2002, prot. 2168, che certificava l’avvenuto pagamento dell’ICI da parte del sig. L.A. (e non Al.)”, ed il Giudice di pace con sentenza del 6 agosto 2004 dichiaro’ inammissibile la revocazione.

Osservo’ il giudice che nell’avere la decisione impugnata ritenuto che il rilascio dell’attestato dei pagamenti dell’ICI su richiesta dell’attore non comprovasse anche che il pagamento fosse stato da lui effettuato non era ravvisabile un errore di fatto, ma eventualmente un vizio di motivazione, e che l’errore revocatorio, dovendo risultare dagli atti o documenti della causa, non poteva essere provato con la produzione nel giudizio di revocazione delle ricevute di pagamento dell’imposta, alcune anche relative ad anni successivi a quelli di cui era stato richiesto il rimborso.

Il L. e’ ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza e l’intimato M. non ha svolto attivita’ in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la nullita’ della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 395 c.p.c., n. 4, dell’art. 113 c.p.c., comma 2, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, degli artt. 161 e 311 c.p.c., avendo affermato che con l’impugnazione per revocazione era stato evidenziato un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., benche’ egli non avesse prospettato un errore nell’interpretazione dell’attestato del Comune, ma il travisamento del suo contenuto, ed avendo escluso l’esistenza dell’errore di fatto senza dare contezza sul “quando” il giudice della sentenza impugnata per revocazione avesse esaminato e valutato la nota del Comune ed in che maniera lo avesse semplicemente erroneamente interpretato, e sul “se” il documento fosse stato ritualmente allegato e fosse o meno idoneo a provare il fatto costitutivo della domanda. Il motivo e’ inammissibile.

Questa Corte, in mancanza di contrarie disposizioni di legge, ha ritenuto consentita dall’art. 339 c.p.c., comma 3 nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che ne escludeva l’appellabilita’ – l’impugnazione per revocazione delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita’, sottolineando, peraltro, che, in considerazione del modesto valore delle controversie, anche l’accertamento della concreta esistenza dei presupposti per la revocazione e’ soggetto alla giurisdizione equitativa (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 8 giugno 2007, n. 13433). Trova applicazione, quindi, alla sentenza sulla revocazione della pronuncia secondo equita’ emessa dal Giudice di pace il principio generale che le decisioni ex art. 113 c.p.c., comma 2, sono ricorribili in Cassazione unicamente per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonche’ per violazione dei principi informatori della materia e per nullita’ attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorieta’, essendo il giudizio di equita’ per sua natura un giudizio di merito. Non e’ conseguentemente sindacabile in cassazione l’individuazione nel giudizio secondo equita’ dell’avvenuta denuncia sotto la specie dell’errore di fatto di un vizio nell’interpretazione di un documento, anziche’ del suo travisamento, laddove, come nel caso particolare, la stessa sia sorretta da una motivazione materialmente ed ideologicamente congrua e la mera prospettazione della censura in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, come violazione di una nullita’ di ordine processuale, non vale ad escludere la sua natura sostanziale di doglianza investente l’apparato argomentativo della pronuncia. All’inammissibilita’ del motivo segue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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