Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2655 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 03/02/2011), n.2655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G.M.P., elettivamente domiciliata in Roma, via

Baronio n. 52, presso lo studio dell’avv. Barberio Roberto,

rappresentato e difeso dall’avv. Occhionegro Riccardo per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente

domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Coretti

Antonietta ed Emanuele De Rose per procura rilasciata in calce al

ricorso per cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185/2008 della Corte d’appello di Lecce,

depositata in data 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.10.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

D.G.M.P., assumendo di essere stata erroneamente cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ricorse alla Commissione provinciale per la manodopera agricola di Taranto, la quale accolse il ricorso salvo che per gli anni 1990 e 1991.

Proposto dalla richiedente per questi anni inutilmente ricorso alla Commissione centrale, non essendo intervenuta decisione definitiva, la predetta con ricorso 22.4.98 ricorreva al giudice del lavoro di Taranto perche’ fosse riconosciuto il suo diritto all’iscrizione per le dette annualita’ e l’INPS fosse condannato al pagamento dell’indennita’ di maternita’ per il periodo di astensione obbligatoria (13.7 – 31.12.91) e facoltativa (1.1 – 30.6.92).

Dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ai sensi del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22 (conv. dalla L. 11 marzo 1970, n. 83) e proposto appello dall’assicurata, la Corte d’appello di Lecce, Sezione di Taranto (sentenza depositata in data 17.9.08) rigettava l’impugnazione.

Proponeva ricorso per cassazione la parte assicurata deducendo la violazione dell’art. 22 in questione con il quesito: se la conoscenza richiesta dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 per la decorrenza del termine entro cui adire il giudice comporti che la Commissione centrale abbia adottato un esplicito provvedimento venuto a conoscenza della parte, o se invece sia sufficiente che, spirato inutilmente il termine di legge per la decisione del ricorso, quest’ultimo debba intendersi tacitamente rigettato, di modo che i termini per l’azione giudiziaria decorrerebbero dall’esaurimento del termine assegnato alla Commissione centrale per la decisione del ricorso.

L’INPS si difendeva con controricorso.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che e’ stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso e’ infondato.

La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai consolidatosi, ritiene innanzitutto che al caso di specie si applica – in ragione della specialita’ della materia – il regime della decadenza previsto dall’art. 22 in questione, in luogo della regola generale prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 5, (Cass. 3.4.08 n. 8650).

La stessa giurisprudenza ritiene, inoltre, che in caso di presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi stessi, il termine di 120 gg.

per l’esercizio dell’azione giudiziaria stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso; definizione che coincide con la notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia dell’autorita’ a provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall’interessato, al momento della descritta evenienza (Cass. 16.1.07 n. 813 ed altre successive).

Essendo pacifico che nella specie non fu emesso il provvedimento definitivo e che l’azione fu promossa ben oltre il 120 giorno dalla scadenza del termine assegnato alla P.A. per la decisione finale, essendosi il giudice di merito adeguato ai principi sopra indicati, l’impugnazione e’ infondata e deve essere rigettata.

Nulla deve statuirsi per le spese trattandosi di controversia a contenuto previdenziale instaurata prima dell’ottobre 2003.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta in ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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