Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2655 del 02/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2655 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 16361-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CARULLI ROSARIA, SPONDELLI LUCIA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio
dell’avvocato EDOARDO FERRAGINA, che le rappresenta e
difende;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 1072/13/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 27/04/2016;
Data pubblicazione: 02/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Rilevato che la C.T.R. Puglia, con la sentenza indicata in
entrate avverso la sentenza resa dalla CTP Bari che, in
accoglimento del ricorso proposto da Carulli Rosalia e Spondelli
Lucia, dichiarava legittima la richiesta di rimborso dalle stesse
proposta, osservando che il debito della società “Nido Rosa di
Spondelli Lucia & Carulli Rosalia S.N.C”, era sorto
successivamente alla sua estinzione e non era stato mai
opposto ai soci come previsto dal comma secondo dell’art.
2495 c.c.;
Considerato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
per cassazione, affidato a due motivi, al quale hanno resistito
le parti intimate con controricorso e memoria;
Considerato che questa Corte, con ordinanza interlocutoria
n.24800/2017, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per
consentire alla parte ricorrente di controdedurre sull’eccezione
di improcedibilità del ricorso formulata per la prima volta in
memoria dalle controricorrenti;
Considerato che il ricorso è improcedibile, risultando che a
fronte della notifica della sentenza di appello eseguita il 3
maggio 2016, della quale fa cenno lo stesso ricorso per
cassazione a pag.1, non risulta depositata in Cancelleria la
copia notificata della sentenza, ma unicamente la copia
autentica della stessa;
Considerato che tale omissione inficia la procedibilità del
ricorso, alla stregua dell’art.369 c.2 c.p.c., nemmeno
ricorrendo le ipotesi che le Sezioni Unite hanno contemplato
Ric. 2016 n. 16361 sez. MT – ud. 09-01-2018
-2-
epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle
per
ridurre
la
sanzione
dell’improcedibilità
cfr.Cass.S.U.n.10648/2017-;
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
giudizio che liquida in favore delle controricorrenti in euro
2500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15
°h dei compen
Così deciso I 9.1.2018 in Roma.
Il President
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del