Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2655 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22565-2015 proposto da:

D.R.N., B.M., S.U., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio

dell’avvocato MIRENGHI MICHELE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO VITI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PIRUGIA depositato il

17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Stefano Viti per i ricorrenti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decreto emesso dal Consigliere delegato della Corte d’Appello di Perugia del 2/7/2013 era disattesa la richiesta di equo indennizzo proposta da B.M., D.R.N. e S.U. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in ragione della irragionevole durata di un giudizio iniziato dinanzi al TAR Lazio con ricorso del 29/11/2002, deciso con sentenza del 15/5/2012, e nel quale avevano avanzato istanza di prelievo in data 26/4/2006.

A seguito di opposizione, la Corte d’Appello in composizione collegiale, con decreto n. 331 del 17/2/2015, confermava la correttezza del provvedimento opposto, ritenendo in primo luogo che la domanda era improponibile per il periodo anteriore alla presentazione dell’istanza di prelievo, mentre era da rigettare nel merito per il residuo periodo attesa la natura temeraria dell’azione proposta in sede amministrativa, la quale escludeva la sussistenza del pregiudizio dedotto in giudizio.

Nella fattispecie era evidente la consapevolezza dei ricorrenti nell’avere introdotto un giudizio amministrativo palesemente infondato, come confermato anche dal tenore della sentenza adottata all’esito del giudizio, che aveva loro negato il diritto alle indennità spettanti ai Vice Procuratori Onorari, per le funzioni di PM di udienza svolte dai ricorrenti ma nella qualità di sottoufficiali dei Carabinieri.

Inoltre il rigetto della richiesta di equo indennizzo, per le suesposte ragioni, non trovava ostacolo nella mancata condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c.nel giudizio presupposto.

Infine applicava agli opponenti la sanzione pecuniaria di Euro 2.000,00 per ognuna delle parti.

Per la cassazione di questo decreto gli opponenti hanno proposto ricorso sulla base di cinque motivi.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Con i primi due motivi di ricorso, congiuntamente illustrati, i ricorrenti denunciano la violazione c/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies in relazione all’art. 96 c.p.c. nonchè dello stesso art. 96 c.p.c. nella parte in cui la Corte perugina ha ravvisato la sussistenza di una lite temeraria, tale da escludere il diritto all’equo indennizzo, sebbene nel giudizio presupposto fosse mancata una condanna ex art. 96 c.p.c., e nonostante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies come novellato dalla L. n. 134 del 2012 disponga l’esclusione dell’indennizzo nei soli casi in cui la parte soccombente sia stata condannata ai sensi della menzionata norma, condanna che nel caso di specie non era intervenuta.

Pertanto, in mancanza di una valutazione di temerarietà della lite compiuta dal TAR del Lazio, interessato dalla domanda dei ricorrenti, la Corte d’Appello non poteva sostituire una propria autonoma valutazione.

Si deduce poi che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che la domanda fosse stata avanzata dinanzi al giudice amministrativo con la consapevolezza da parte dei ricorrenti della sua infondatezza, avendo compiuto una valutazione ex post, sulla base però del contenuto della sentenza emessa all’esito del giudizio.

Inoltre la domanda, contrariamente a quanto sostenuto dal provvedimento impugnato, traeva fondamento dal non contestato svolgimento delle funzioni di PM di udienza da parte dei ricorrenti, con l’impiego di ulteriori energie lavorative, prive di un’adeguata remunerazione, di guisa che non si palesava come pretestuosa, avendo anche nel merito chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale per l’evidente violazione del principio di eguaglianza.

I motivi sono fondati.

Come questa Corte ha avuto modo di rilevare (v., da ultimo, Cass. n. 21315 del 2015), prima delle modifiche introdotte alla L. n. 89 del 2001 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55 convertito dalla L. n. 134 del 2012, il diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole di un processo va escluso, per ragioni di carattere soggettivo, allorchè la parte abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto (cfr., fra le tante, Cass. n. 28592 del 2011; Cass. n. 10500 del 2011; Cass. n. 18780 del 2010).

Si è altresì ribadito che in base all’art. comma 2-quinquies, aggiunto alla L. n. 89 del 2001, art. 2 dal citato D.L. n. 83 del 2012, art. 55 le conclusioni non cambiano, nel senso che l’abuso del processo per effetto della temerarietà della lite osta al riconoscimento dell’equo indennizzo anche in mancanza di un provvedimento di condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., in quanto l’elencazione contenuta in detto comma 2-quinquies non ha carattere tassativo (cfr. Cass. n. 9100/2016; Cass. n. 21131/2015).

Richiamando quanto affermato in tali precedenti, milita a favore di tale affermazione, innanzi tutto, l’assenza di elementi d’indole letterale idonei a supporre che l’indennizzo, fermo il danno (presunto o accertato), sia ammesso in ogni altra ipotesi diversa da quelle elencate dalla norma, nonchè la considerazione per la quale la lett. f del comma 2-quinquies cit. lascia intendere che il legislatore, tipizzate alcune ipotesi di abuso nelle lett. da a) ad e), abbia voluto lasciare aperta la possibilità d’individuarne altre di pari livello.

In tal senso la lett. f) del comma opera da clausola finale di chiusura volta a includere qualsivoglia altra ipotesi similare, con una tecnica che tipizza senza tuttavia dar luogo ad un catalogo tassativo di ipotesi, non infrequente nella legislazione nazionale (si pensi, ad esempio, agli illeciti disciplinari e alle norme che, dopo l’elenco di casi specifici di violazione, qualificano come illecita ogni altra condotta lesiva del decoro e del prestigio professionale).

Ora se è vero che la norma sottrae al giudice, in presenza di una condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., ogni possibilità di apprezzare il caso specifico, di guisa che il diritto all’indennizzo è senz’altro escluso, correlativamente, l’assenza di un provvedimento di condanna per responsabilità aggravata restituisce al giudice il potere di valutare la condotta tenuta dalla parte nel processo presupposto; e di pervenire se del caso ad un giudizio di temerarietà della lite non formulato dal giudice di quella causa.

Tuttavia, sebbene le disposizioni in esame attribuiscano al giudice dell’equa riparazione il potere di valutare d’ufficio – in assenza di uno specifico accertamento effettuato dal giudice del giudizio presupposto – il comportamento processuale delle parti, ai fini di un più stringente controllo sul diritto all’equo indennizzo per irragionevole durata, si ritiene, sulla scorta di altri precedenti di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 13842/2016; Cass. n. 13906/2016; Cass. n. 15496/2016), che tale potere ufficioso non può essere esercitato nel caso in cui il giudizio presupposto sia stato definito con pronuncia di compensazione delle spese di lite, che implicitamente esclude l’abuso del processo.

Poichè, nel caso di specie, il giudizio presupposto risulta definito con rigetto della domanda e compensazione delle spese di lite (pagg. 2 e 4 del ricorso), avendo il TAR dato peraltro atto in motivazione anche della pregevolezza delle argomentazioni dei ricorrenti, sebbene insuscettibili di poter trovare accoglimento alla luce del diritto vigente, deve escludersi la ricorrenza di una situazione di abuso del processo e per l’effetto il decreto deve essere cassato, con rinvio alla stessa Corte d’appello, che provvederà a riesaminare la domanda di equo indennizzo, e a liquidare le spese del presente giudizio.

Gli altri motivi di ricorso restano) poi assorbiti in conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, ed assorbiti gli altri motivi, cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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