Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26549 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 30/09/2021), n.26549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18476 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso dagli avvocati Preden Sergio (C.F.:

(OMISSIS)), Caliulo Luigi (C.F.: (OMISSIS)), Patteri Antonella

(C.F.: (OMISSIS)) e Carcavallo Lidia (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di

S.R. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli

avvocati Pizzo Laura (C.F.: non indicato) e Porto Mauro (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrente –

nonché

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania n.

2587/2018, depositata in data 4 dicembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 aprile 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’agente della riscossione Serit Sicilia S.p.A. (poi divenuto Riscossione Sicilia S.p.A.) ha proceduto al pignoramento di tutte le somme dovute dall’INPS a S.R., ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis, con ordine all’istituto terzo di immediato pagamento delle stesse. L’INPS ha versato all’agente gli importi pignorati (pari ad Euro 14.781,97) e, solo successivamente, il giudice dell’esecuzione ha sospeso la procedura per la somma, ritenuta impignorabile, eccedente la quota del quinto del credito dello S..

Lo S. ha quindi agito in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione e dell’INPS per ottenere la restituzione del suddetto importo non pignorabile (pari ad Euro 11.825,58).

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Siracusa esclusivamente nei confronti dell’agente della riscossione.

La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta anche nei confronti dell’INPS, condannando l’istituto in solido con l’agente della riscossione.

Ricorre l’INPS, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso lo S..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

L’ente ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione degli artt. 48 bis e 72 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 2033 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Come emerge dalla decisione impugnata, l’agente della riscossione aveva pignorato integralmente, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis, il credito dello S. nei confronti dell’INPS, in data 5 maggio 2010, ordinando all’istituto di versargli direttamente l’intera somma nel termine di legge (pari a 15 giorni).

Il debitore aveva proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. in data 17 maggio 2010, chiedendo la sospensione dell’efficacia di tale ordine, istanza che però il giudice dell’esecuzione non ha accolto se non in data 13 luglio 2010, quando ormai l’INPS aveva già effettuato il pagamento (in data 17 giugno 2010, oltre un mese dopo il pignoramento ed a un mese di distanza dal deposito del ricorso in opposizione del debitore, senza che fosse intervenuto provvedimento di sospensione).

La corte di appello ha ritenuto che l’INPS non avrebbe dovuto comunque procedere a versare all’agente della riscossione l’importo oggetto dell’ordine di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis, oltre i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c., commi 4 e 5, del credito dello S., desumendo tale divieto anche dall’art. 48-bis del medesimo decreto e dai relativi regolamenti attuativi, in base ai quali è previsto che le pubbliche amministrazioni non possano pagare somme dovute ai propri creditori che risultino destinatari di cartelle di pagamento inevase, eccettuando però proprio gli importi non pignorabili.

Orbene, secondo l’indirizzo costante di questa Corte, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere l’impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva – neanche sotto il profilo dell’esistenza di vincoli di destinazione – attenendo tale questione al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo soltanto si può avvalere degli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge per far valere detta impignorabilità (giurisprudenza costante: cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882; Sez. 3, Sentenza n. 3987 del 12/02/2019, Rv. 652487 – 01, in precedenza, cfr., Cass., Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/12/1987, Rv. 456541; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 9623 del 15/11/1994, Rv.488614; Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv.562536 ; Sez. 3,Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615; Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977; Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608377; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151; Sez. 3, Sentenza n. 10243 del 20/05/2015, Rv. 635445; Sez. 3, Sentenza n. 13015 del 23/06/2016, Rv. 640395 – 01, in motivazione).

Ne consegue che, laddove il creditore procedente assoggetti a pignoramento per l’intero un credito che per legge è invece pignorabile esclusivamente nei limiti di una determinata quota, il terzo pignorato non può sindacare tale scelta e deve comunque vincolare l’intero importo, ai sensi dell’art. 546 c.p.c.: solo il giudice dell’esecuzione dispone infatti del potere di sospendere la procedura esecutiva per la quota impignorabile, su istanza del debitore che abbia proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ed eventualmente di assegnare la sola quota pignorabile, disponendo, anche di ufficio, la liberazione del terzo per l’eccedenza.

La speciale forma di pignoramento prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate, senza quindi la necessità del provvedimento di assegnazione del giudice dell’esecuzione, il cui intervento è peraltro sempre possibile, anche per sospendere l’efficacia di tale ordine, su istanza del debitore e, comunque, in generale, in caso di proposizione di una delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015, Rv. 634398 – 01: “in tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l’ordine di pagamento diretto rivolto dall’agente della riscossione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell’atto al debitore esecutato e al terzo pignorato – per l’effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c. – e si completa con il pagamento da parte di quest’ultimo; qualora l’ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell’ordine tiene luogo dell’assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive, permanendo la legittimazione dell’agente della riscossione alla percezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato”; sostanzialmente nel medesimo senso, nel ritenere l’opposizione del debitore successiva alla notificazione dell’ordine di pagamento, come opposizione proposta in pendenza di esecuzione: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21258 del 20/10/2016, Rv. 642952 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19061 del 31/07/2017, Rv. 645354 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26830 del 14/11/2017, Rv. 646639 – 02, nonché, con riguardo alla possibilità di intervento del giudice dell’esecuzione in caso di opposizioni: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20706 del 09/08/2018, Rv. 650485 – 01 e, per la qualificazione del pignoramento ex art. 72 bis come vero e proprio atto processuale di parte: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26519 del 09/11/2017, Rv. 646465 – 01).

A tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo. Di conseguenza, anche in tale caso il terzo non sarà legittimato a far valere l’eventuale impignorabilità, totale o parziale, dei crediti del debitore in relazione ai quali gli sia stato ordinato il versamento diretto all’agente della riscossione e dovrà effettuare il pagamento nella misura indicata nell’ordine stesso, salvo che non ne sia stata disposta la sospensione del giudice dell’esecuzione (che può sempre provvedere anche immediatamente, con decreto inaudita altera parte, onde evitare l’attuazione dell’ordine nelle more della comparizione delle parti).

Ne’ può ritenersi diversamente in base alla disciplina della sospensione dei pagamenti in favore dei soggetti destinatari di cartelle di pagamento inevase di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis (e relative disposizioni attuative), trattandosi di una fattispecie del tutto diversa da quella prevista dall’art. 72-bis medesimo decreto.

E’ infatti appena il caso di osservare, in proposito, che, mentre l’art. 48-bis si limita a disciplinare le ordinarie procedure amministrative di pagamento di obbligazioni degli enti pubblici interessati dalla disposizione, al di fuori di un processo esecutivo, l’art. 72-bis disciplina un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione presso terzi, sebbene con caratteri di specialità, che resta soggetto alla direzione del giudice dell’esecuzione (sebbene il suo intervento sia previsto solo in via eventuale, su istanza del debitore), onde in questo caso (a differenza che nell’altro) vanno applicati (nei limiti della compatibilità) tutti i principi di diritto validi per il processo esecutivo, ivi inclusi quelli relativi alla delimitazione dei poteri del giudice e delle parti processuali ed alla legittimazione di queste ultime (e degli eventuali ausiliari) a far valere determinate questioni di fatto e di diritto.

In definitiva, in mancanza di un provvedimento del giudice dell’esecuzione (che il debitore poteva tempestivamente sollecitare e che poteva tempestivamente intervenire), l’INPS non era legittimato a sindacare l’estensione del pignoramento effettuato dall’agente della riscossione e, di conseguenza, non può ritenersi responsabile nei confronti del debitore stesso per avere adempiuto all’ordine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis (soprattutto dopo avere atteso – come nella specie – un tempo ragionevole, onde consentire al giudice dell’esecuzione stesso di intervenire). Esso, del resto, non avendo ricevuto un pagamento indebito, neanche può essere ritenuto soggetto all’azione di ripetizione di cui all’art. 2033 c.c., azione esperibile nei soli confronti dell’agente della riscossione (e che in ogni caso assicura ugualmente al debitore il recupero della parte non pignorabile del suo credito).

La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto in contestazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda dello S. nei confronti dell’INPS.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel merito, è rigettata la domanda dello S. nei confronti dell’INPS.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’esito contrastante del giudizio nella fase di merito e della particolarità della situazione di fatto che ha dato luogo al giudizio, caratterizzata comunque dalla tempestività della richiesta di sospensione dell’esecuzione da parte del debitore e dal tardivo intervento del giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dello S. nei confronti dell’INPS;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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