Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26548 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14548/2018 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Toledo

106, presso e nello studio dell’avv. Marco Esposito, che lo

rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

e

Procuratore Repubblica Tribunale Milano;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Pres. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di A.I., alias A.I., inteso ad ottenere la protezione internazionale nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonchè in ulteriore subordine, di riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo non sufficientemente credibile la narrazione del ricorrente, di cui non erano nemmeno certe le generalità e la provenienza, per essere arrivato in Italia senza passaporto (l’ A., cittadino della (OMISSIS), nato e vissuto nel (OMISSIS), di etnia igbo e religione cristiana, aveva riferito di avere lasciato la Nigeria a ragione della propria omosessualità, per essere stata scoperta la sua relazione segreta con un ragazzo del suo quartiere, ed essere stato aggredito da ben diciassette persone), per non avere riferito nulla “sul piano emotivo”, per essere inverosimili la relazione con l’amico coltivata nelle rispettive abitazioni, esponendosi al rischio grave e concreto di essere scoperti, nonchè la frequentazione esclusiva in pubblico, carenti le conoscenze relativamente alla personalità ed all’ambiente familiare dell’amico, inverosimile la fuga il giorno stesso dell’aggressione da parte di diciassette persone, mentre la breve durata del viaggio ((OMISSIS)) e le difficoltà economiche della sua numerosa famiglia facevano propendere per una preventiva organizzazione del viaggio, nè alcuna rilevanza decisiva poteva attribuirsi alle dichiarazioni di S.A. (che a sua volta si era vista respingere la domanda di protezione internazionale a ragione della pretesa omosessualità ed aveva proposto ricorso al Tribunale), nè all’iscrizione all’Arcigay.

Il Tribunale ha quindi respinto la richiesta di rifugio nonchè di protezione sussidiaria, escludendo la ricorrenza di una situazione di violenza indiscriminata in Nigeria vista la città di provenienza, a differenza del nord est del Paese, considerate le risultanze del sito Viaggiare sicuri del Ministero degli Esteri.

E’ stata respinta infine la richiesta di protezione umanitaria, visto che il ricorrente non aveva segnalato profili di fragilità ulteriori rispetto a quelli non attendibili già valutati per la protezione maggiore.

Ricorre l’ A., facendo valere un unico articolato motivo.

Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico complesso motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in relazione alla richiesta dello status di rifugiato, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per la richiesta della protezione sussidiaria, ed inoltre del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, quanto alla protezione umanitaria.

Denuncia vizio motivazionale quanto alla reiezione della richiesta di protezione umanitaria, per l’omesso esame della situazione di vulnerabilità e di integrazione in Italia.

Sostiene il ricorrente di essere stato vittima di persecuzione a ragione del suo orientamento omosessuale, che non può tornare in Nigeria perchè ivi sono considerate reato e severamente punite le relazioni omosessuali, che lo Stato non è in grado di fornire protezione ed anzi con le sue leggi fomenta la discriminazione contro gli omosessuali; critica la conclusione di non credibilità a cui è pervenuto il Tribunale in maniera del tutto illogica, e sostiene che la dichiarazione del teste escusso non può ritenersi condizionata dall’essere o meno questi regolare in Italia.

Deduce che il Tribunale, oltre alla violazione di diritto, ha travisato i fatti considerando il sud della Nigeria una zona sicura a dispetto dei numerosi rapporti internazionali sulla situazione diffusa di instabilità ed insicurezza ad opera anche di gruppi terroristici.

I primi due profili del motivo presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

Il Tribunale ha dato ampiamente conto delle ragioni di non credibilità della narrazione del ricorrente, argomentando logicamente sulla base di plurimi rilievi (mancato coinvolgimento emotivo, rischio concreto di essere scoperti, frequentazione esclusiva in pubblico, mancata conoscenza delle personalità del compagno e dell’ambiente familiare di questi, fuga lo stesso giorno dell’aggressione da parte di diciassette persone; scarsa credibilità dell’altro migrante, in quanto a sua volta ricorrente nei confronti del rigetto da parte della Commissione territoriale della richiesta di protezione, scarso rilievo della semplice iscrizione all’Arcigay; di contro, durata breve del viaggio e grave condizione economica della famiglia, deponenti per una previa organizzazione del viaggio), solo alcuni dei quali, tra l’altro, oggetto di censura.

Ed a riguardo, come è noto, questa Corte si è espressa nel senso di ritenere che in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (così, tra le tante, la pronuncia 15794/2019).

E una volta che il giudice di merito abbia doverosamente effettuato il controllo di logicità del racconto del richiedente, la valutazione compiuta sul punto non è sindacabile in sede di legittimità sul piano della violazione di legge, ma solo nei limiti del sindacato motivazionale consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che circoscrive l’oggetto del vizio in oggetto all’omesso esame di un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Quanto alla protezione sussidiaria, il Tribunale ha dato conto della specifica situazione della zona di provenienza, sulla base delle indicazioni del sito del Ministero, ed a fronte di detta circostanziata valutazione, il ricorrente oppone del tutto genericamente la presenza di altri gruppi terroristici.

L’ A. contesta infine il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, sostenendo che il Tribunale, in ossequio al dovere di integrazione istruttoria d’ufficio, avrebbe dovuto disporre la convocazione personale del ricorrente, chiedere i chiarimenti necessari sia in relazione alla situazione di vulnerabilità che all’integrazione in Italia.

Il motivo è inammissibile, per la sua totale genericità, non mancandosi di evidenziare come dal decreto risulti che il ricorrente è stato sentito in libero interrogatorio apportando aggiunte e precisazioni.

Ora, anche ad ammettere la non applicabilità ratione temporis del D.L. n. 113 del 2018 (così la pronuncia 4890/2019), che ha abolito il permesso umanitario sostituendolo col permesso per casi speciali tipizzati, va rilevato che tale forma di permesso costituisce una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (così, tra le tante, la pronuncia 9/10/2017 n. 23604), e richiede per converso che colui che richieda protezione umanitaria debba dedurre una situazione di vulnerabilità che deve riguardare la sua personale vicenda venendo altrimenti in rilievo non la peculiare situazione di vulnerabilità del singolo soggetto, ma piuttosto quella dei suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti (così, tra le ultime, la pronuncia 11267/2019).

Ciò posto, deve rilevarsi l’inammissibilità del motivo per la sua totale genericità, non mancandosi di evidenziare come dal decreto risulti che il ricorrente è stato sentito in libero interrogatorio apportando aggiunte e precisazioni.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; non v’è luogo alla pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA