Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26547 del 27/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26547 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

Data pubblicazione: 27/11/2013

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO VOLONTA’

CASALSERUGO,

dell’amministratore pro tempore,

in persona

rappresentato e difeso,

in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avv. Diego Bonavina, con domicilio presso lo studio
dell’Avv. Ottorino Giugni, via Colajanni, n. 3;
– ricorrente contro
ZENNARI Giovanna;
– intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia in
data 16 maggio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

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tt,

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 18 luglio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Pronunciando nel contraddittorio tra Giovanna Zennari

sentenza in data 22 giugno 2010, ha dichiarato cessata
la materia del contendere con riguardo all’impugnazione
della delibera di nomina dell’ing. Sereno Milani amministratore del Condominio Volontà, ha annullato tutte le
restanti delibere approvate dall’assemblea nella riunione del 22 dicembre 2007 e ha dichiarato compensate tra
le parti le spese di lite.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 maggio 2012,
ha accolto l’appello della Zennari, e, per l’effetto, in
parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha condannato l’appellato Condominio alla rifusione delle spese processuali del primo grado, ponendo a suo carico anche quelle di appello.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
il Condominio ha proposto ricorso, con atto avviato alla
notifica a mezzo del servizio postale il 7 dicembre
2012.
L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa
sede.

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ed il Condominio Volontà, il Tribunale di Padova, con

Preliminarmente si osserva che non risulta depositato in
cancelleria l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione.
L’unico motivo di ricorso – con cui si denuncia la nul-

Dagli atti emerge infatti che la notifica dell’atto di
appello è stata effettuata alla parte personalmente – al
Condominio Volontà in persona del suo amministratore pro
tempore Denis Moro in Roncaglia, via Rosso, n. 8 – anziché, come prescritto dall’art. 330, primo comma, cod.
proc. civ., presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado (Avv. Paolo Alvigini, con studio in
Padova, via Cavour, n. 13).
E poiché in appello il Condominio è rimasto contumace,
la Corte di Venezia avrebbe dovuto dichiarare la nullità
della notificazione e disporne la rinnovazione.
Va data continuità al principio secondo cui la violazione dell’obbligo, posto dall’art. 330, primo comma, cod.
proc. civ., di eseguire la notificazione
dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma
nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell’art. 160
cod. proc. civ., la nullità della notificazione e tale
vizio, se non rilevato dal giudice d’appello – che deve
ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291 dello stesso codice – e non sanato dalla co-

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lità della sentenza – sarebbe fondato.

stituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito (Cass., Sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27139).
Il ricorso può, quindi, essere avviato alla trattazione

tamente alla produzione dell’avviso di ricevimento del
piego raccomandato».

Considerato che il ricorso per cassazione, avviato
alla notifica a mezzo del servizio postale in data 7 dicembre 2012, è stato notificato a Giovanna Zennari nel
domicilio eletto presso lo studio del procuratore e domiciliatario nel giudizio di appello, Avv. Giovanni Fabris, via Rampa Cavalcavia, n. 26/A, a Mestre;
che, poiché la notifica non è andata a buon fine
(essendo il piego raccomandato ritornato al mittente con
la dicitura “trasferito”), e tuttavia ciò non è dipeso
da negligenza della parte notificante, che anzi ha dimostrato, attraverso la pertinente certificazione rilasciata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Venezia, che l’Avv. Giovanni Fabris ha tuttora il proprio
studio in Mestre alla Via Rampa Cavalcavia, n. 26/A, va
disposto il rinnovo della notifica del ricorso alla parte personalmente, secondo il principio già espresso da
questa Corte con la sentenza (Sez. VI 19 giugno 2009, n.

in camera di consiglio, per esservi accolto, subordina-

14309, dandosi, all’uopo, il termine di giorni 60 dalla
comunicazione della presente ordinanza;
che, nel frattempo, la causa va rinviata a nuovo
ruolo.

La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione
della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 12 novembre 2013.

P.Q.M.

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