Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26547 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 12/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26459/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

Fiditalia s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Livia Salvini e

Gabriele Escalar, presso il cui studio in Roma al Viale Giuseppe

Mazzini n. 11, è elettivamente domiciliata, per procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 102/35/10 depositata il 26 luglio 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2016

dal Consigliere Enrico Carbone.

Uditi per la ricorrente l’Avv. Francesco Meloncelli e per la

controricorrente l’Avv. Annalisa Fuso su delega.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso della Fiditalia s.p.a., esercente attività finanziaria, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano annullava il silenzio-rifiuto opposto all’istanza di rimborso presentata dalla società riguardo alla maggior IRAP versata nell’anno d’imposta 2005.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa l’irretroattività del regime di indeducibilità ai fini IRAP delle rettifiche di valore dei crediti alla clientela instaurato a decorrere dall’anno d’esercizio 2005.

L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.

Fiditalia s.p.a. resiste mediante controricorso, illustrato da memoria.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 7 (recte, art. 6), come modificato dal D.L. n. 168 del 2004, conv. L. n. 191 del 2004, L. n. 212 del 2000, art. 3 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106, per aver il giudice d’appello ritenuto intangibile la deducibilità delle quote di svalutazione già appostate (c.d. noni pregressi) ad onta del regime di indeducibilità sopravvenuto con la normativa del 2004.

2. Il ricorso è infondato.

Sulla questione si è formato un orientamento di legittimità cui ora viene dato seguito.

Per l’IRAP degli enti creditizi e finanziari, la svalutazione dei crediti alla clientela risultante dal bilancio d’esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poichè ad essa è stata data rilevanza dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106 (già art. 71), allo scopo di rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del settore ed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e se la relativa deduzione è rinviata per noni agli esercizi successivi ciò accade solo per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio: quindi, l’indeducibilità introdotta dal D.L. n. 168 del 2004, art. 2, conv. L. n. 191 del 2004, non attinge le quote di competenza degli esercizi anteriori (c.d. noni pregressi), in quanto esse sono relative a svalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci e oggetto di una situazione giuridica ormai consolidata, non essendo d’altronde giustificabile un’interpretazione in chiave retroattiva, che – in assenza di specifica deroga – si porrebbe in contrasto col canone ermeneutico di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 3 (Cass. 4 aprile 2012, n. 5403, Rv. 621891).

In modo analogo questa Corte ha deciso per il valore della produzione netta delle imprese assicurative D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 7, in rapporto al regime di indeducibilità introdotto dal D.L. n. 203 del 2005, art. 6, conv. L. n. 248 del 2005 (Cass. 21 gennaio 2015, n. 1111, Rv. 634033).

L’intangibilità delle quote di svalutazione già contabilizzate riflette la naturale irretroattività delle disposizioni tributarie, a sua volta riflesso dei principi costituzionali di ragionevolezza, certezza e affidamento: pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata dalla difesa erariale nell’ipotizzare che l’interpretazione ad essa avversa violi gli artt. 3 e 53 Cost..

3. Atteso che detto orientamento di legittimità si è formato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, le spese di questo giudizio vengono compensate.

PQM

Respinge il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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