Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26547 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8314/2018 proposto da:

T.A., rappresentato e difeso dall’avv. Livio Neri;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, rappresentato e difeso per legge

dall’Avvocatura generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1138/2017 della Corte d’appello di Brescia,

depositata l’11/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2019 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

Che:

T.A., cittadino del Mali, ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Brescia, in data 11 agosto 2017, che ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e umanitaria, proposta per il timore di subire attacchi terroristici da parte degli islamisti e di subire violenza da parte di uno zio che lo accusava della morte del fratello.

Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I primi due motivi, che lamentano omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge, sono inammissibili, essendo volti a sovvertire incensurabili apprezzamenti di fatto posti dai giudici di merito a fondamento del rigetto della domanda di rifugio e di protezione sussidiaria, sulla base di congrua motivazione con la quale la Corte di merito ha argomentato, citando anche le fonti informative, in ordine all’insussistenza di profili di pericolo nel Paese di origine. Il terzo motivo è inammissibile, avendo impropriamente ad oggetto censure di merito dirette a sovvertire l’apprezzamento della Corte territoriale, la quale ha argomentato le ragioni per le quali non ha ravvisato condizioni particolari di vulnerabilità idonee a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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