Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26546 del 27/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26546 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
VIZZARI Giuseppe,
VIZZARI

VIZZARI

Agata, VIZZARI Rosario,

Pia Carmela, quali eredi di VIZZARI Francesco;

CHIRCHIGLIA Rosario; RUFFO ~ceno; MARANDO Giuseppe;
FERRO’ Antonio; FEDERICO Vincenzo; D’AGOSTINO Giovambattista; DE MARIA Tommaso; MARINO Vincenzo; GARREFFA Carmelo; CARPENTIERI Antonio; ROMEO Raffaele; MARZANO Francesco; SANSOTTA Paolo Antonio; ZAPPAVIGNA Giuseppe;
SCHIRRIPA Pasqualino; BLEFARI Antonio; CUTUGNO Rosella;
CODESPOTI Maria Vincenza; BOVA Antonio; MEDIATI Armando;
PASCALE Giovanni Vittorio; CRISAFI Francesco; ZINGHINI’
Antonio; TALLARIDA Antonio; MILIANO’ Giuseppe; GUERRISI
Francesco; GRAZIANO Antonio; rappresentati e difesi, in
forza di procura speciale in calce ricorso, dall’Avv.
Rosario Vizzari, con domicilio eletto presso lo studio

8259
Jb

Data pubblicazione: 27/11/2013

dell’Avv. Antonio Fava in Roma, via Serra di Falco, n.
7;
– ricorrenti contro

Ministro pro tempore;
– intimato per la cassazione del decreto della Corte d’appello di
Catanzaro depositato in data 19 settembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza
pubblica del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. Rosario Vizzari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Vizzari, che ha
concluso per il rinvio a nuovo ruolo per rinnovo di notifica.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con
decreto in data 19 settembre 2012, ha rigettato la domanda di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, proposta da Francesco Vizzari e dagli altri
istanti indicati in epigrafe in relazione ad un giudizio
amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Calabria, durato
circa dieci anni e definito con sentenza del 25 agosto
2008;

2

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

che la Corte d’appello ha rilevato che nel giudizio
presupposto non era stata presentata l’istanza di prelievo e che, in mancanza di istanze sollecitatorie, il
processo era stato dichiarato perento;

d’appello Giuseppe Vizzari e le altre parti private indicate in epigrafe hanno proposto ricorso, notificato
all’Avvocatura distrettuale dello Stato in data 18 gennaio 2013, sulla base di un motivo;
che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che il ricorso per cassazione è stato
erroneamente notificato all’Avvocatura distrettuale di
Catanzaro anziché all’Avvocatura generale;
che pertanto, secondo i principi oramai consolidati
(Cass., Sez. I, 16 aprile 2008, n. 9997; Cass., Sez. VI4 marzo 2011, n. 5325), devesi disporre, non avendo
l’intimato svolto attività difensiva in questa sede, la
rinnovazione della notifica, trattandosi di ipotesi di
nullità e non di inesistenza della notifica del ricorso.
P.Q.M.
La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato entro sessanta
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.

3

che per la cassazione del decreto della Corte

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

il 12 novembre 2013.

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