Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26546 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 12/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24226/2010 R.G. proposto da:

M.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Lucisano,

presso il cui studio in Roma alla via Crescenzio n. 91 è

elettivamente domiciliato, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Nomos s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 46/20/09 depositata il 8 luglio 2009;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2016

dal Consigliere Enrico Carbone;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino respingeva l’impugnazione proposta da M.R. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa in seguito al controllo automatizzato del modello Unico 2003.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte respingeva l’appello del contribuente, gravandolo delle spese processuali, come pure aveva fatto il primo giudice.

M.R. ricorre per cassazione sulla base di dodici motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.

L’agente della riscossione Equitalia Nomos s.p.a. resta intimata. Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Doveroso rimarcare che il contribuente si è sempre diffuso in numerose censure, giammai ha contestato tuttavia l’omesso versamento d’imposta rilevato dal controllo formale della dichiarazione dei redditi.

Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per aver il giudice d’appello dichiarato legittima un’irrogazione di sanzioni non motivata, nè mitigata dalla continuazione.

Il motivo è infondato, perchè l’omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione è sanzionato in misura fissa, senza margini di discrezionalità amministrativa, nè obblighi di autonoma motivazione, con separato riguardo a ogni somma evasa (“trenta per cento di ogni importo non versato”: D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13).

2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il giudice d’appello rilevato l’omesso invio dell’avviso bonario.

Il motivo è infondato, perchè nella liquidazione automatizzata l’invio dell’avviso non è obbligatorio in caso di mero omesso o tardivo versamento, attesa la naturale insussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. 10 giugno 2015, n. 12023, Rv. 635672; Cass. 6 luglio 2016, n. 13759, Rv. 640341).

3. Il terzo motivo è iterativo del secondo, quindi parimenti infondato.

4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il giudice d’appello rilevato che l’omessa previa contestazione delle sanzioni determinava l’illegittimità della loro iscrizione a ruolo.

Il motivo è infondato, poichè le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi vanno soggette alla c.d. irrogazione immediata, potendo essere iscritte a ruolo senza previa contestazione (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17).

5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il giudice d’appello rilevato la decadenza dell’attività liquidatoria D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis.

Il motivo è infondato, perchè il termine D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, autenticamente interpretato dalla L. n. 449 del 1997, art. 28, è ordinatorio (Cass., sez. un., 12 novembre 2004, n. 21498, Rv. 578018; Cass. 30 giugno 2009, n. 15307, Rv. 608676; Cass. 3 aprile 2013, n. 8055, Rv. 626123).

6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il giudice d’appello rilevato il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’ufficio o delegato.

Il motivo è infondato, perchè il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l’amministrazione che ha formato l’atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); in difetto di prova sulla carenza di sottoscrizione del ruolo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 12, comma 4, (prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso), la decisione d’appello è corretta.

Peraltro, la disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, è interpretata dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. e, conv. L. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati.

7. Il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il giudice d’appello rilevato il difetto di qualifica dirigenziale nel sottoscrittore del ruolo.

Il motivo è infondato, per quanto veduto al p. 6.8. L’ottavo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il giudice d’appello rilevato l’illegittimità del ruolo per omessa applicazione della continuazione nel calcolo delle sanzioni.

Il motivo è infondato, per quanto veduto al p. 1.9. Il nono motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il giudice d’appello rilevato l’illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita da soggetto privo della qualifica di messo notificatore.

Il motivo è infondato, perchè la relata di notifica – come informa la sentenza d’appello – risulta sottoscritta dall'”ufficiale della riscossione”, attestazione pienprobante che il contribuente avrebbe dovuto contestare con querela di falso (Cass. 13 febbraio 2008, n. 3433, Rv. 601914).

10. Il decimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il giudice d’appello rilevato l’illegittimità della cartella esattoriale priva di sottoscrizione.

Il motivo è infondato, perchè la mancanza della sottoscrizione della cartella non comporta invalidità, se è indubbia – come nella specie – la riferibilità dell’atto all’autorità da cui promana (Cass. 27 febbraio 2009, n. 4757, Rv. 606746; Cass. 27 luglio 2012, n. 13461, Rv. 623507; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26053, Rv. 638460).

11. L’undicesimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il giudice d’appello dichiarato illegittima la condanna alle spese di primo grado, che pure non distingueva l’importo per diritti e quello per onorari.

Il motivo è inammissibile, perchè la generica denuncia della mancata distinzione tra diritti e onorari secondo le tariffe professionali applicabili ratione temporis non dimostra l’esistenza di un interesse ad ottenere la riforma della decisione, occorrendo a tal fine deduzioni specifiche sui concreti pregiudizi derivanti dalla mancata applicazione della distinzione (Cass. 26 luglio 2016, n. 15363, Rv. 641160).

12. Il dodicesimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per aver pure il giudice d’appello emesso la condanna alle spese processuali senza distinguere diritti e onorari.

Il motivo è inammissibile, per quanto veduto al p. 11.13. M.R. risponde delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Respinge il ricorso e condanna M.R. a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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