Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26546 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7795/2018 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Di Porta

Castello 33, presso lo studio dell’avvocato Palombi Simone che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

– intimato –

avverso la sentenza n. 1131/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

Che:

B.L., cittadino del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Brescia, in data 11 agosto 2017, che ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e umanitaria, proposta per il timore di subire persecuzione nel suo Paese, essendo egli omosessuale.

Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I primi due motivi, che lamentano omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge, in ordine alla valutazione secondo cui “in Gambia non vi è più una situazione di persecuzione nei confronti della comunità LGBT”, sono inammissibili, essendo volti a sovvertire incensurabili apprezzamenti di fatto posti dai giudici di merito a fondamento del rigetto della domanda di rifugio e di protezione sussidiaria, sulla base di congrua motivazione, irrobustita dalla rilevazione di “ampie perplessità” circa la credibilità della narrazione “per incoerenze e contraddizioni”.

Il terzo motivo è inammissibile, avendo impropriamente ad oggetto censure di merito, avendo la Corte territoriale argomentato le ragioni per le quali non ha ravvisato condizioni particolari di vulnerabilità da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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