Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26546 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. I, 12/12/2011, (ud. 21/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovisi

35, presso l’avv. Ariella Cozzi, rappresentata e difesa dall’avv.

Rocco Baldassini giusta delega in atti c.f. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso nei

procedimenti nn. 52776, 52777, 52778/06 in data 26.11.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.11.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non ha resistito l’intimato, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Roma aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 6.750 in proprio favore, con riferimento ad un giudizio davanti al Tar Lazio, la cui durata era stata ritenuta ragionevole per tre anni e irragionevole per dodici.

In particolare con i motivi di impugnazione la ricorrente ha lamentato l’errata determinazione del periodo di durata ragionevole e l’inadeguatezza della somma liquidata a titolo di indennizzo (primo e secondo motivo), oltre che il mancato riconoscimento degli interessi legali (terzo motivo).

Osserva il Collegio che sono infondati i primi due motivi di impugnazione, atteso che la Corte di Appello ha correttamente liquidato l’indennizzo sulla parte di durata eccedente quella ragionevole, così come disposto dalla L. n. 01 del 1989, art. 2 ed ha inoltre stabilito sia l’entità di quest’ultima, che quella dovuta per ogni anno di ritardo facendo riferimento ai parametri CEDU, dai quali peraltro il giudice nazionale può derogare purchè in limiti contenuti ed in termini di ragionevolezza, come verificatosi nella specie. Risulta viceversa fondato il terzo motivo, non avendo la Corte territoriale provveduto al pur dovuto riconoscimento degli interessi legali.

Il ricorso va dunque accolto entro tali limiti, con decisione di merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. non essendo necessari accertamenti in fatto, e conseguente condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento degli interessi legali dalla domanda sull’importo di Euro 6.750 riconosciuto alla C., nonchè a quello delle spese del giudizio di merito e di un terzo di quelle del giudizio di legittimità, da compensare nella misura di due terzi per il limitato accoglimento dei motivi di impugnazione, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e liquidate in dispositivo.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento degli interessi legali sulla somma di Euro 6.750 dovuta alla C. a far tempo dalla domanda.

Condanna inoltre la stessa Presidenza al pagamento delle spese del giudizio di merito e ad un terzo di quelle del giudizio di legittimità, da distrarre rispettivamente in favore dell’avv. Forte e dell’avv. Baldassini, spese che liquida rispettivamente in Euro 1.980, di cui Euro 880 per onorari e Euro 1.000 per diritti e, per l’intero, in Euro 550, di cui Euro 100 per esborsi, oltre agli oneri accessori su entrambe le liquidazioni.

Compensa due terzi delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA