Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26545 del 27/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26545 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

di notificazione

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
FELICI Enrico e FELICI Roberto, in proprio e nella qualità di eredi di Felici Cleto e Cristofori Ada, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine
del ricorso, dall’Avv. Maria Ludovica Poltronieri, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Tazzoli, n. 2;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 27/11/2013

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore;
– intimato –

82.16

qn,

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di
Perugia depositato in data 14 maggio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza
pubblica del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore

udito l’Avv. Maria Ludovica Poltronieri;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per rinnovo di notifica.
Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto in data 14 maggio 2012, ha rigettato la domanda di
equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89, proposta da Enrico Felici e Roberto Felici in relazione ad un giudizio civile svoltosi dinanzi agli uffici
giudiziari romani;
che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello i Felici hanno proposto ricorso, notificato
all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia in
data 23 novembre 2012, sulla base di due motivi;
che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che il ricorso per cassazione è stato
erroneamente notificato all’Avvocatura distrettuale di
Perugia anziché all’Avvocatura generale;

2

Dott. Alberto Giusti;

che pertanto, secondo i principi oramai consolidati
(Case., Sez. I, 16 aprile 2008, n. 9997; Caso., Sez. VII., 4 marzo 2011, n. 5325), devesi disporre, non avendo
l’intimato svolto attività difensiva in questa sede, la

nullità e non di inesistenza della notifica del ricorso.
P.Q.M.
La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato entro sessanta
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 12 novembre 2013.

rinnovazione della notifica, trattandosi di ipotesi di

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