Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26545 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 12/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17631/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

Ceramica del Conca s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna

Rita Danza e Claudio Berliri, elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultimo in Roma alla via Alessandro Farnese n. 7, per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna n. 32/16/10 depositata il 15 marzo 2010;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2016

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone;

Uditi per la ricorrente l’Avv. Francesco Meloncelli, per la

controricorrente gli Avv.ti Anna Rita Danza e Claudio Berliri;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per

l’inammissibilità e in subordine il rigetto sia del ricorso

principale che dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso della Ceramica del Conca s.p.a., la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini annullava parzialmente tre avvisi di accertamento emessi nei confronti della società per diverse riprese fiscali sulle annualità d’imposta 2000, 2001 e 2002; segnatamente, per quanto ancora interessa, il giudice di primo grado annullava la ripresa per “provvigioni passive” e “costi di incentivazione”, confermando quella per “illegittima detrazione IVA”.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate e l’appello incidentale della contribuente.

L’amministrazione finanziaria ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

La contribuente resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale con unico motivo, illustrando i propri assunti con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 9, 75 e 76, comma 5.

Il secondo motivo denuncia insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo.

Entrambi riferiti alla ripresa a tassazione delle “provvigioni passive”, i due motivi sono connessi e vanno esaminati congiuntamente.

Atteso che la Ceramica del Conca s.p.a. aveva stipulato con la propria controllante Ceramica Faetano s.a. – con sede nella Repubblica di San Marino – un contratto di agenzia sulla base del quale aveva erogato alla controllante provvigioni per vendite alla stessa, l’Agenzia delle Entrate si duole non aver il giudice di appello riconosciuto gli estremi fattuali e giuridici del transfer pricing.

2. I motivi sono infondati.

Il giudice di appello ha sottolineato come le vendite dalla Ceramica del Conca s.p.a. alla controllante siano avvenute per un prezzo medio analogo a quello praticato ai terzi, ciò che esclude la configurabilità del transfer pricing, anche perchè tali vendite hanno pur sempre incrementato il fatturato della venditrice-preponente.

Trattasi di una motivazione non illogica in fatto, nè errata in diritto, poichè agli effetti del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 7 (già art. 76, comma 5), l’amministrazione è onerata di provare lo scostamento almeno apparente tra il corrispettivo pattuito e il valore normale (Cass. 13 luglio 2012, n. 11949, Rv. 623334; Cass. 18 settembre 2015, n. 18392, Rv. 636455).

3. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e art. 2697 c.c., in relazione alla voce “costi di incentivazione”.Atteso che la Ceramica del Conca s.p.a. aveva erogato alla controllante un compenso di Euro 1.509.771,00 per attività di incentivazione solo parzialmente documentata, l’Agenzia delle Entrate si duole non aver il giudice di appello riconosciuto che l’onere della prova di inerenza di un costo grava sul contribuente che ne assume la deducibilità.

4. Il motivo è infondato.

La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che dovrebbe risultarne gravata, mentre la valutazione della prova è censurabile unicamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 14 febbraio 2001, n. 2155, Rv. 543860; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064, Rv. 592634; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907).Nella specie, il giudice di appello ha correttamente onerato la società contribuente alla prova di effettività ed inerenza dei costi promozionali, e tuttavia ha ritenuto che l’onere fosse stato assolto tramite la prodotta documentazione (contratto di agenzia, fatture di acquisto, registrazioni contabili, bonifici bancari, brochure degli eventi), oltre che in ragione della sostanziale proporzionalità tra costi e ricavi.Non sussiste la denunciata violazione di legge, quindi, nè la ricordata motivazione è stata investita da rituale censura.

5. Il ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, L. n. 212 del 2000, art. 10, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8.

Atteso che l’ufficio finanziario aveva sanzionato la Ceramica del Conca s.p.a. per l'”illegittima detrazione IVA” conseguente alla registrazione nominale in euro di una fattura di acquisto emessa in lire, la contribuente si duole non aver il giudice di appello riconosciuto l’illegittimità dell’irrogazione di sanzioni in una fattispecie di errore formale ed incolpevole, che non aveva recato danno all’erario in virtù di ravvedimento operoso D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 13.

6. Il ricorso incidentale è infondato.

Non ha natura meramente formale la violazione che pregiudichi l’esercizio delle azioni di controllo o incida sulla determinazione dell’imponibile (Cass. 22 dicembre 2014, n. 27211, Rv. 633939; Cass. 10 febbraio 2016, n. 2605, Rv. 638898).

Per altro verso, spetta al contribuente che invochi l’esimente dell’errore sulla norma tributaria l’onere di allegare la sussistenza degli elementi di confusione per obiettiva incertezza sulla portata normativa (Cass. 25 ottobre 2006, n. 22890, Rv. 595874; Cass. 14 marzo 2012, n. 4031, Rv. 622002; Cass. 14 gennaio 2015, n. 440, Rv. 634427).

Infine, il ravvedimento operoso D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 13 implica il riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della sanzione, sicchè non può essere invocato per ottenere il rimborso di quanto corrisposto ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 o ai sensi del L. n. 212 del 2000, art. 10, tali disposizioni applicandosi esclusivamente nel caso di sanzioni imposte dall’amministrazione (Cass. 30 marzo 2016, n. 6108, Rv. 639432).

Nella specie, la Ceramica del Conca s.p.a. invoca gli effetti del ravvedimento operoso in uno al carattere formale e incolpevole della violazione; peraltro, questa non riveste natura meramente formale in quanto ha inciso sulla determinazione dell’imponibile, nè la contribuente allega gli elementi di incertezza normativa che le avrebbero impedito un’agevole e tempestiva conversione della divisa di fatturazione.

7. Sono respinti tanto il ricorso principale che l’incidentale, e le spese di questo giudizio sono compensate per soccombenza reciproca.

PQM

Respinge il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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