Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26545 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25608/2018 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Giuseppe Martora

18/20 presso lo studio dell’avvocato Faggiani Guido che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Dalla Bona Roberto;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che

lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositate il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2019 dal Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da N.L. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro il decreto del predetto Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 111 Cost., con riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 e 35 bis, in quanto, la scelta del Tribunale di non procedere a nuova audizione del richiedente asilo avrebbe dovuto essere preceduta dalla fissazione di un’udienza di comparizione delle parti, in assenza di videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione Territoriale, mentre, il Tribunale aveva fissato udienza solo per l’eventuale produzione di nuovi documenti; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione dell’art. 111 Cost., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 e 35 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, attesa la violazione formale e sostanziale dei mezzi d’impugnazione che dovevano seguire la forma e l’iter dell’azione ordinaria di cognizione, per quanto riguarda la richiesta di protezione umanitaria, mentre, dovevano seguire il rito speciale camerale per le diverse forme di protezione internazionale; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che della Direttiva 2004/83/CE (recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, il primo giudice aveva pronunciato sulla non credibilità del richiedente asilo a motivo delle dichiarazioni contraddittorie e lacunose, oltre che generiche, nonostante l’alto livello di scolarizzazione (p. 3 del decreto), senza dar corso al dovere d’indagine e complessiva valutazione della reale e attuale situazione del paese d’origine; (iv) sotto un quarto profilo (motivi quattro e cinque aventi analoga rubrica), per nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e per violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, al di là della maggiore o minore credibilità, incombe a chi giudica il dovere d’indagine e complessiva valutazione della reale e attuale situazione del paese d’origine; (v) sotto un quinto profilo, per nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e per violazione di legge, in particolare, dell’art. 5, comma 6 del T.U. Imm., art. 2 Cost. e dell’art. 8 Cedu, in quanto, erroneamente, il Tribunale, ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti della protezione umanitaria, sulla base degli stessi motivi di diniego della protezione internazionale (v. foglio dieci del ricorso, a metà), senza un’autonoma valutazione delle situazioni di vulnerabilità, alla luce di una valutazione comparativa, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani “al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”; (vi) sotto un sesto profilo, per nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e per violazione di legge, in particolare, dell’art. 111 Cost., dell’art. 6 Cedu e dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto, il tribunale aveva acquisito autonomamente le fonti informative, senza sottoporle al contraddittorio preventivo con le parti, non avendo tutte lo stesso grado di attendibilità con conseguente ampio margine d’interpretazione da parte di chi le utilizza.

Il primo motivo è infondato, in quanto, il Tribunale pur non ritenendo necessario procedere a una nuova audizione del richiedente asilo, ha fissato un’udienza per l’esame di nuova documentazione, ed in tale udienza, il difensore del ricorrente non solo ha avuto la possibilità di depositare i documenti che ha ritenuto rilevanti per la decisione, ma comparendo ha discusso la causa insistendo nel ricorso (v. p. 2 del decreto). Pertanto, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, risulta rispettato, mentre, l’esame dell’interessato è solo una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice (dell’art. 35 bis, comma 10), di cui il medesimo giudice non ha ritenuto di avvalersi.

Il secondo motivo è inammissibile, in via preliminare, perchè non è chiaro quale sia l’interesse concretamente leso, e la decisività, ai fini della decisione della causa, delle illegittimità denunciate; inoltre, il ricorrente non riporta in ricorso, il contenuto concreto dei motivi dell’opposizione, di talchè questa Corte non è messa in condizione di verificare effettivamente la fondatezza della doglianza proposta.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. ord., n. 16925/18).

Nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato che il racconto del ricorrente, vagliato secondo i canoni della credibilità intrinseca ed estrinseca non poteva ritenersi attendibile, perchè aveva riferito in modo molto scarno e lacunoso del rito sacrificale al quale gli abitanti del villaggio paterno lo avrebbero destinato come vittima, mentre, dalle fonti internazionali, non risulta che, in un paese a stragrande maggioranza mussulmana come il Gambia (nella quale la piccola comunità animista era solo l’1% della popolazione), vi fossero siffatte pratiche religiose consistenti in sacrifici umani.

Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 32064/18, 30105/18).

Nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato che non è sufficiente a integrare la fattispecie normativa in rubrica” l’esistenza di generiche situazioni d’instabilità, essendo, invece, necessario che le pertinenti informazioni indichino che l’intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale il richiedente deve far ritorno) è interessata da una violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l’incolumità fisica, a causa di tale situazione (v. p. 5): le fonti informative avevano evidenziato recenti e importanti miglioramenti (v. p. 6).

Il quinto motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito); Cass. 17072/2018.

Nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato l’assenza di situazioni di vulnerabilità in capo al richiedente, ed, inoltre, l’inserimento socio lavorativo e la volontà di apprendimento non potevano giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. Il sesto motivo è infondato, in quanto, in tema di protezione internazionale, la ricerca delle fonti informative aggiornate è un obbligo officioso del giudice, che deve svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, ed inoltre, tali fonti d’informazione non appartenendo alla scienza privata del giudice posso considerarsi “fatti notori” che erano a disposizione di chiunque e, quindi, anche delle parti private.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

Poichè il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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