Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26545 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. I, 12/12/2011, (ud. 21/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi

35, presso l’avv. Ariella Cozzi, rappresentato e difeso dall’avv.

Baldassini Rocco giusta delega in atti C.F. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. 06/53126 del

14.12.2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.11.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non ha resistito l’intimata, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Roma aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 2.000 in suo favore, in relazione alla durata di un giudizio protrattosi davanti al Tar Lazio dal febbraio 1998 e ancora pendente al momento del giudizio, la cui durata era stata ritenuta ragionevole per tre anni e irragionevole per quattro.

Con i due motivi di impugnazione il ricorrente ha denunciato l’errata determinazione del periodo di ragionevole durata e l’entità dell’indennizzo liquidato, censure che appaiono fondate per quanto concerne l’immotivato apprezzamento del periodo di durata ragionevole in quattro anni (è viceversa infondata la richiesta di commisurazione dell’indennizzo sull’intero periodo di durata del processo, a ciò ostando il disposto di cui alla L. n. 01 del 1989, art. 2) e la quantificazione dell’indennizzo in Euro 500 annui, determinazioni contrastanti con le indicazioni risultanti dai parametri CEDU. Ne consegue che il ricorso va accolto nei termini sopra indicati e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Presidenza del Consiglio va condannata al pagamento di Euro 4.250 ( Euro 2.250 per i primi tre anni di ritardo e quindi Euro 1.000 per ciascuno dei due anni ulteriori, tenuto conto che il periodo di durata irragionevole è pari a cinque anni e avuto riguardo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto), oltre agli interessi legali dalla domanda e alle spese del giudizio di merito e di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione ai profili accolti e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 4.250, oltre interessi legali dalla domanda, in favore di S.V., oltre alle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, da distrarre le prime in favore dell’avv. Forte e le seconde dell’avv. Baldassini, entrambi dichiaratisi antistatari, che liquida rispettivamente in Euro 873, di cui Euro 445 per onorari e Euro 378 per diritti e in Euro 665, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge per ciascuna delle due liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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