Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26544 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4020/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

ACAT Azienda Concessionaria Auto Tedesche s.r.l., rappresentata e

difesa dall’Avv. Salvatore Muscarà, presso il cui studio in Catania

alla Via Cervignano n. 32 elettivamente domicilia, per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

SERIT Sicilia s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia n. 362/16/10 depositata il 15 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2016

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito l’Avv. Salvatore Muscarà per la controricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso della ACAT s.r.l., la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa annullava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei confronti della società per recupero IVA a sèguito di controllo automatizzato del modello Unico anno d’imposta 2003.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa l’omissione dell’invito a contraddire e aggiungendo come ulteriore ragione decisoria quella della violazione dell’obbligo di motivazione della cartella.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.

ACAT s.r.l. resiste mediante controricorso, illustrato da memoria.

L’agente della riscossione SERIT Sicilia s.p.a. resta intimata.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, L. n. 212 del 2000, art. 6, per aver il giudice di appello ritenuto sussistere l’obbligo di avviso bonario in una fattispecie di correzione materiale nel riporto di eccedenza IVA.

1.1. Il ricorso è ammissibile.

Lo contesta la società resistente, argomentando che esso non tocca la ratio decidendi sull’obbligo motivazionale espressa dal giudice di appello con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7.

Tuttavia, l’inammissibilità del ricorso per consolidamento di una tra le plurime ragioni decisorie postula che la ratio non impugnata sia autonoma nel sorreggere la decisione, poichè solo in tal caso la sua omessa impugnazione rende priva di interesse l’impugnazione delle altre ragioni, la quale più non potrebbe determinare l’annullamento della sentenza (Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293, Rv. 639158).

Nella specie, viceversa, il difetto di motivazione della cartella di pagamento è riferito proprio all’omessa indicazione degli esiti del controllo formale, gli stessi oggetto dell’avviso la cui necessità è discussa dal motivo del ricorso per cassazione.

1.2. Il ricorso è fondato.

Nella liquidazione d’imposta su controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa, ciò che non si verifica quando si tratti di un semplice errore materiale (Cass. 31 marzo 2011, n. 7536, Rv. 617565; Cass. 28 luglio 2016, n. 15740, Rv. 640654); pertanto, l’avviso bonario non è obbligatorio neppure nelle ipotesi di mera omissione o tardività del versamento (Cass. 10 giugno 2015, n. 12023, Rv. 635672; Cass. 6 luglio 2016, n. 13759, Rv. 640341).

Nella specie, si trattava appunto di un errato calcolo nel riporto dell’eccedenza d’imposta, rettificabile in via cartolare anche in base alle risultanze dell’anagrafe tributaria, ciò non implicando una qualsivoglia attività di valutazione giuridica (Cass. 23 maggio 2012, n. 8140, Rv. 622687).

2. La sentenza deve essere cassata, con rinvio per un nuovo esame e il regolamento delle spese processuali, anche di legittimità.

3. Circa il regolamento delle spese processuali, assume la controricorrente che l’omessa impugnazione della condanna alle spese del doppio grado di merito pronunciata dal giudice di appello nei confronti dell’amministrazione abbia determinato la formazione del giudicato interno sul capo.

In realtà, per l’effetto espansivo della cassazione ex art. 336 c.p.c., comma 1, il giudice del rinvio deve rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese processuali alla stregua dell’esito finale della lite (Cass. 3 ottobre 2005, n. 19305, Rv. 584427; Cass. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295).

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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