Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26542 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.21/12/2016), n. 26542
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20458/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) s.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto
Gentile, elettivamente domiciliato in Roma alla Via del Pozzetto n.
122 presso lo studio dell’Avv. Paolo Carbone, per procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 220/1/10 depositata il 7 giugno 2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2016
dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Uditi per la ricorrente l’Avv. Barbara Tidore e per il
controricorrente l’Avv. Caterina Mele su delega.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei
primi due motivi di ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Su ricorso del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta annullava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso a carico della società per recupero IRPEG, IRAP e IVA, anno d’imposta 2000 (sentenza n. 661/5/2007).
La Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa l’inidoneità della motivazione dell’avviso, esauritasi in un’acritica relatio al contenuto del PVC.
L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Fallimento resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, il secondo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè difetto di motivazione: la tesi che unisce i motivi, imponendone l’esame congiunto, assume l’errore del giudice di appello nell’aver disconosciuto la compiuta esposizione per relationem della causale di ripresa (inesistenza della posizione debitoria messa a riserva e ripresa a tassazione quale sopravvenienza attiva).
2. I motivi sono fondati.
In tema di provvedimento impositivo, la motivazione per relationem alle conclusioni degli atti di polizia tributaria noti al contribuente è legittima, essa indicando semplicemente che l’ufficio ha inteso realizzare un’economia di scrittura, la quale non reca pregiudizio allo svolgimento del contraddittorio (Cass. 21 marzo 2012, n. 4523, Rv. 622113).
Così è legittima la motivazione dell’avviso per rinvio al verbale della Guardia di Finanza, non ostando la mancanza di autonoma valutazione critica degli elementi istruttori da parte dell’ufficio, che vale anzi come adesione alle conclusioni tratte dai verbalizzanti (Cass. 13 ottobre 2011, n. 21119, Rv. 619740).
La scelta dell’amministrazione finanziaria di motivare l’avviso di accertamento con una relatio al PVC della Guardia di Finanza non può essere censurata ex se, dovendo il giudice di merito valutare se il richiamo globale dell’atto strumentale non implichi qualche ragione di inadeguatezza della motivazione dell’atto finale, ragione che è onere del contribuente impugnante addurre specificamente (Cass. 10 febbraio 2010, n. 2907, Rv. 611851).
Nel caso in esame, l’avviso di accertamento richiama ed allega il PVC 23 luglio 2003, ove si trovano dettagliate le singole posizioni debitorie e le fonti dimostrative della relativa insussistenza (cfr. stralci in ricorso coerenti al principio di autosufficienza).
La doglianza della curatela fallimentare riguardo l’inadeguatezza di siffatta motivazione è generica, essa limitandosi a stigmatizzare il carattere acritico della ricezione, senza entrare nel merito delle varie partite.
La sentenza deve essere cassata, quindi, con rinvio per l’esame di merito.
3. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, in tema di sopravvenienze attive, resta assorbito.
4. Il giudice di rinvio regolerà le spese processuali, anche di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso nei primi due motivi, assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in differente composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016