Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26541 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.21/12/2016), n. 26541
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16092/2011 R.G. proposto da:
Placido s.a.s. di C.A. & C., rappresentata e difesa
dall’Avv. Vincenzo Barbato, elettivamente domiciliata in Roma alla
via Aubry n. 3, presso lo studio dell’Avv. Giorgio Boccadamo, per
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 domiciliano ex
lege;
– resistenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 178/4/10 depositata il 26 aprile 2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2016
dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Su ricorso di Placido s.a.s., la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno annullava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei confronti dell’accomandita a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno 2002.
Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Campania riformava la sentenza, giudicandola fondata su una ratio ultra petita circa l’omissione dell’avviso bonario e aggiungendo che l’esito del controllo formale non risultava smentito dalla produzione documentale della contribuente.
Quest’ultima ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
Agenzia e MEF sono costituiti ai soli fini della discussione.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e difetto di motivazione circa la rilevata ultrapetizione e l’apprezzamento dei documenti.
1.1. Il motivo è inammissibile.
In violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione non indica nè trascrive il passaggio del ricorso di primo grado che avrebbe dedotto l’inosservanza degli obblighi procedimentali D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis; la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionale del giudice di merito, la congruità della quale è solo genericamente contestata dall’odierna ricorrente.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, circa l’omissione dell’avviso bonario.
2.1. Il motivo è infondato.
Nella liquidazione d’imposta su controllo formale, il contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo è necessario solo ove sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. 31 marzo 2011, n. 7536, Rv. 617565; Cass. 25 maggio 2012, n. 8342, Rv. 622681; Cass. 28 luglio 2016, n. 15740, Rv. 640654); pertanto, l’avviso bonario non è obbligatorio in caso di omesso o tardivo versamento (Cass. 10 giugno 2015, n. 12023, Rv. 635672; Cass. 6 luglio 2016, n. 13759, Rv. 640341).
Nella specie, la liquidazione non ha ecceduto i limiti cartolari, avendo riguardato l’omessa indicazione di compensazioni e la mancata esecuzione di versamenti.
3. Nulla sulle spese, non avendo Agenzia e Ministero partecipato alla discussione orale, ed avendo la prima depositato controricorso tardivo.
PQM
Respinge il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016