Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26541 del 19/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 19/10/2018), n.26541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.T. CAR DI T.G. & C. SAS, T.G.,

D.L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10672/28/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello della s.a.s. MT Car, di T.G. ed D.L.A. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione dei contribuenti avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP relativo all’anno 2009;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma, 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e L. n. 146 del 1998, art. 10 nonchè artt. 2697,2727 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR, dopo aver ritenuto l’accertamento analitico-induttivo fondato su pesanti indizi di antieconomicità della gestione dell’impresa, avrebbe ritenuto obbligatorio il contraddittorio preventivo, senza che si fosse in presenza di un accertamento emesso per discordanza con gli studi di settore;

che, col secondo rilievo, l’Agenzia assume l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, costituiti dall’antieconomicità della gestione, da investimenti pari ad 11 volte rispetto agli utili, da ingenti spese per lavoro dipendente e dall’impossibilità di finanziare l’attività d’impresa;

che gli intimati non si sono costituiti;

che il primo motivo è fondato;

che in tema di “accertamento standardizzato” mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento (Sez. 6-5, n. 30370 del 18/12/2017; Sez. 5, n. 14288 del 13/072016);

che nella specie, tuttavia, l’accertamento non è stato emesso per discordanza con gli studi di settore, ma per un preteso comportamento del contribuente contrario ai canoni di economia nella gestione dell’impresa, come riconosce la stessa CTR;

che il contraddittorio, in tal caso, non è legislativamente previsto;

che l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015; Sez. 6-5, n. 11283 del 31/05/2016);

che la CTR non si è attenuta ai predetti principi;

che il secondo motivo resta assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA