Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26541 del 17/10/2019
Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26541
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23401/2018 proposto da:
A.R., elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Toledo n.
106, presso lo studio dell’avv. Marco Esposito, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositate il 08/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/07/2019 dal Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da A.R. cittadino del Niger, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Contro il decreto del predetto Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale, per violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per l’omesso ordine di comparizione personale del ricorrente, come richiesto dal suo difensore, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione alla richiesta di protezione internazionale sussidiaria e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del cit. D.Lgs. n. 25, art. 8, comma 3, per non aver valutato l’esistenza dei gravi motivi individuali di vulnerabilità, in relazione alla richiesta subordinata di “protezione umanitaria”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per manifesta illogicità e mancanza di motivazione che si è concretizzata nell’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, in relazione alla mancata motivazione in merito al diniego della protezione umanitaria e all’omesso esame comparativo tra la situazione di vulnerabilità nel paese d’origine e lo stato d’integrazione raggiunto in Italia.
Il profilo della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, è fondato, con assorbimento dei restanti profili.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle partì, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione” (Cass. n. 32029/18, 10786/19, 5973/19, v. anche Cass. n. 2817/19, la quale pur ribadendo l’obbligatorietà della fissazione dell’udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, precisato che ciò non comporta automaticamente la necessità di dar corso alla audizione del richiedente; Corte giust. 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko).
Nel caso di specie, il Tribunale riferisce di non ritenere necessaria la fissazione dell’udienza per l’eventuale audizione personale del richiedente, per l’esaustività sia della documentazione offerta che delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo davanti alla Commissione Territoriale (p. 5 del decreto impugnato), mentre, il difensore dichiara di aver richiesto espressamente la fissazione dell’udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, per l’assenza di videoregistrazione; pertanto, la decisione del Tribunale di non fissare udienza in tale evenienza disattende il principio di diritto fissato da questa Corte.
Il decreto va, pertanto, cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Milano, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019