Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26540 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 23/11/2020), n.26540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1154/2014 R.G. proposto da:

Immobiliare Prima s.r.l., con gli avv.ti Alessandro e Marco Saverio

Montanari nel domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via di

Villa Emiliani n. 48;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia n. 71/44/2013, depositata il 13 maggio 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio

2020 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società contribuente realizza e vende immobili ed era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004 ove a fronte di una perdita dichiarata in Euro 75.112,00 era stato individuato un reddito di impresa pari ad Euro 1.100.417,00. L’atto impositivo scaturiva da una segnalazione del Comando Nucleo Speciale Entrate della G.d.F. di (OMISSIS) alla tenenza di (OMISSIS), evidenziando lo scostamento tra il prezzo dell’unità immobiliare indicato in rogito e il maggior prezzo indicato per la concessione del mutuo bancario. Interponeva ricorso la contribuente, eccependo la ricostruzione del maggior reddito fosse avvenuta sulla scorta del D.L. n. 233 del 2007, art. 35, (recte, n. 223 del 2006), che presumeva maggior reddito occulto la differenza fra valore di vendita e valore per l’erogazione del mutuo, disposizione entrata in vigore due anni dopo il periodo di imposta oggetto di accertamento e comunque abrogata prima dell’adozione dell’atto impositivo. Lamentava non fosse stata prodotta detta segnalazione, nè il pvc su cui l’avviso di accertamento si fonda e che tali atti avrebbe richiamato. Svolgeva poi diverse eccezioni sul rito e sul merito, segnatamente contestando ci fossero i presupposti per l’accertamento analitico induttivo. Entrambi i gradi di merito erano sfavorevoli alla contribuente, donde essa ricorre per cassazione affidandosi a sei motivi di doglianza, cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti sei motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla mancata produzione della segnalazione del “Comando Nucleo Speciale di (OMISSIS)” – mancanza della prova;

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla mancata produzione del PVC – mancanza della prova;

3. Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla illegittimità del PVC – L. n. 212 del 2000, ex art. 12;

4. Con il quarto motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine all’assenza del presupposto per l’accertamento analitico induttivo;

5. Con il quinto motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine all’illogicità dei criteri applicati;

6. Con il sesto motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla contestazione di costi asseritamente non inerenti.

7. I motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.

7.1. E’ appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

7.2. Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poichè è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la cui riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053).

A questi principi si è attenuta la gravata sentenza, sicchè i motivi sono infondati ove criticano l’iter argomentativo del giudice d’appello. Gli stessi motivi proposti sono inammissibili ove richiedono una nuova valutazione nel merito, preclusa a questa Suprema Corte di legittimità.

I motivi sono dunque inammissibili e tale va dichiarato l’intero ricorso. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro diecimila/00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, la corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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