Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26540 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26540

L’agenzia delle entrate ha notificato alla International Consulting & Services s.r.l. avviso di accertamento con cui sono state quantificate maggiori IRPEG, IRAP e IVA per l’anno 2003, oltre sanzioni e interessi.

La contribuente ha impugnato l’atto e la commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettato il ricorso.

La contribuente ha impugnato la sentenza innanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, avverso la cui decisione di conferma la s.r.l. ricorre per cassazione su sei motivi illustrati da memoria, rispetto ai quali l’agenzia non svolge difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Con i primi tre motivi di ricorso la parte ricorrente ha censurato per violazione di norme di diritto, in relazione a diversi parametri legislativi, la sentenza impugnata nella parte in cui con essa è stata ritenuta rituale la notifica dell’avviso di accertamento. In particolare, con i motivi stessi la parte contribuente ha riproposto le proprie tesi secondo le quali: – sarebbe nulla la notifica dell’atto quale consegnato alla società, siccome nella relativa relata sarebbe mancante l’indicazione della data di notificazione (primo motivo); – neppure idonea sarebbe l’altra notifica effettuata nei confronti del legale rappresentante, in quanto posta in essere in comune diverso da quello del domicilio fiscale della società (secondo motivo); – nessuna sanatoria dei vizi di notifica si sarebbe verificata per effetto della proposizione del ricorso di primo grado, in quanto intervenuta oltre i termini di decadenza prescritti per l’esercizio dell’azione impositiva (terzo motivo). Al riguardo, rileva la corte l’infondatezza del secondo motivo (il quale peraltro ha come oggetto proprio la specifica “ratio decidendi” fatta propria dalla sentenza di primo grado), ciò che determina l’assorbimento degli altri alla luce del doversi ritenere perfezionata una fattispecie notificatoria. Invero, la commissione regionale ha ritenuto valida la notifica al domicilio del legale rappresentante della società, senza porsi il problema – che la parte ricorrente pretende erroneamente doversi affrontare – di verificare se essa fosse avvenuta o meno nel comune di domicilio fiscale della società. Tale decisione è criticata dalla ricorrente che, in aderenza a un ormai risalente indirizzo giurisprudenziale, in riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, legge il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente deve essere fatta nel comune dove quest’ultimo ha il domicilio fiscale, in coordinamento con la disciplina di cui all’art. 145 c.p.c., inferendone che, in alternativa all’eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58. Ciò posto, da tempo la giurisprudenza di questa corte, cui va data continuità (cfr. ad es. sez. 5, n. 1206 del 20/01/2011; sez. 6 – 5, n. 25272 del 28/11/2014; sez. 5, n. 18934 del 24/09/2015), ha chiarito che la limitazione territoriale indicata dalla norma non può essere fraintesa come garanzia del contribuente, ma a tutela dell’operatività dell’ufficio, che – ove il legale rappresentante sia altrove domiciliato – non ha l’onere di ricercarlo ulteriormente rispetto al domicilio fiscale della società (ciò che vanificherebbe la “ratio” della previsione di tale domicilio), con la conseguenza che essa resta in tal caso facultata (ma non obbligata) a porre in essere notifiche con forme meno garantite. Essendo dunque la disciplina in parola posta a garanzia dell’amministrazione finanziaria, quando venga seguita una procedura più garantiste nei confronti del contribuente, quale è la notificazione al legale rappresentante della società, indicato negli atti, presso la sua residenza sita in un comune diverso dal domicilio fiscale dell’ente, cui comunque l’amministrazione abbia inteso indirizzare l’atto rinunciando alla limitazione territoriale delle ricerche, non ne consegue l’illegittimità del procedimento notificatorio. Applicandosi tale principio al caso di specie, come rettamente operato dalla sentenza impugnata, il secondo motivo va disatteso, con assorbimento – come detto – del primo e del terzo.

3. – Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio procedimentale di omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento, per non essere stato a esso allegato processo verbale di acquisizione di documenti e dati, redatto in quanto la società non avrebbe presentato lo studio di settore, cui è riferimento nell’avviso; all’uopo, la ricorrente ha trascritto il relativo motivo d’appello, allegando l’atto di appello al pari del ricorso di primo grado. La censura di omessa pronuncia è fondata, ma il motivo di ricorso – stante l’inammissibilità del motivo di appello su cui è mancata la decisione – deve essere comunque ritenuto inammissibile, previa integrazione della motivazione della sentenza d’appello. Va al riguardo richiamato che, secondo la giurisprudenza di questa corte (v. sez. 1, n. 28663 del 27/12/2013), la mancanza di motivazione su questione di diritto (e non di fatto) deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta. Nel caso di specie, come si evince anche dalla trascrizione dei passaggi rilevanti del ricorso di primo grado contenuta nel ricorso per cassazione, nonchè dal diretto esame di esso, consentito dalla natura del vizio denunciato, in primo grado la contribuente nessuna censura di omessa allegazione di documentazione aveva mosso circa l’avviso di accertamento, onde era da ritenersi inammissibile un motivo di appello in argomento. Conseguentemente, la decisione del giudice di secondo grado – pur contenente una omissione di pronuncia, come sopra integrata – è conforme al diritto.

4. – Con il quinto motivo, la parte ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo individuato nell’essere l’accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 , e non – come ritenuto dalla sentenza impugnata – dell’art. 39, comma 1, lett. d) dello stesso D.P.R.. Deduce la ricorrente essere la circostanza fattuale decisiva, essendo nell’avviso di accertamento richiamato incidentalmente il comma 2, non sussistendone – secondo la ricorrente – i presupposti. Il motivo è inammissibile, in quanto un vizio motivazionale non può – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – avere ad oggetto considerazioni giuridiche, quali quelle che conducono a qualificare giuridicamente l’accertamento di una tipologia ovvero dell’altra (cfr. p. 50 in fine e 51 in inizio del ricorso; cfr. altresì, in ordine al principio per cui la censura non deve attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in relazione a un fatto in senso storico o normativo, sez. 5 n. 16655 del 29/07/2011, riferita appunto alla modifica introdotta nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

5. – Con il sesto motivo, poi, la parte ricorrente censura la sentenza di merito per omessa pronuncia su domanda subordinata di annullamento dell’atto per infondatezza, per essere la presunzione utilizzata dall’ufficio inidonea sia a fondare un accertamento ex art. 39, comma 2 sia – a maggior ragione – ex art. 39, comma 1, lett. d). Anche tale motivo è inammissibile. Non trattasi, infatti, di omessa pronuncia, posto che – seppur succintamente (v. nello svolgimento del processo, l’accenno alla richiesta di “annullamento per carenza dei presupposti” e, nei “motivi della decisione”, la statuizione per cui “correttamente” si è effettuato accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d)) – l’esame della questione è stato effettuato; al di là di ciò, e in assenza di diverse censure, attraverso quant’altro dedotto si richiede in effetti alla corte di legittimità un inesigibile riesame della valutazione di merito operata dai giudici di secondo grado.

6. Stante l’inammissibilità dei motivi di cui innanzi, assorbiti gli altri, va rigettato il ricorso; non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimata svolto difese.

PQM

La corte rigetta il ricorso per inammissibilità del secondo, del quarto, del quinto e del sesto motivo, assorbiti gli altri.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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