Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2654 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2654 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 1141-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULII, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
PRUITI CIARELLO ANTONINA;

– intimata avverso la sentenza n. 1633/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 14.12.2010, depositata il 28/12/2010;

Data pubblicazione: 05/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.

1. Michele Pruiti Ciarello ha adito il giudice del lavoro di Patti per
ottenere la trasformazione della pensione di invalidità, di cui godeva in
base alla normativa precedente a quella della legge n. 222/84, in
pensione di vecchiaia, ai sensi della detta legge n. 222/84, art. 1,
comma 10.
2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con sentenza che è
stata confermata dalla Corte di appello di Messina, che ha ritenuto
sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidità in
pensione di vecchiaia, nel concorso dei prescritti requisiti anagrafici e
contributivi, in assenza nell’ordinamento previdenziale di un principio
ostativo in tal senso. Ha precisato che i periodi di godimento
del’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si
considerano utili ai fini del diritto (non della misura) della pensione,
ritenendo sussistere una sostanziale assimilabilità della posizione del
titolare di pensione di invalidità nel regime anteriore alla entrata in
vigore della legge n. 222/84 e di quella del titolare dell’assegno ordinario di invalidità nel regime successivo tale da consentire l’estensione
anche ai titolari della pensione di invalidità, ex art. 10 del RDL 14 aprile
1939, n. 636, della disciplina di cui all’art. 1, comma 10, della legge n.
222/84.
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi a due
motivi. L’intimata non si è costituita.

Ric. 2012 n. 01141 sez. ML – ud. 28-11-2013
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Fatto e diritto

4. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 10 RDL n.

636/1939, 1 della legge n. 222/84, 8 d.l. n. 463/83 conv. in legge n.
638/83, 60 RDL n. 1827/1935, 9 RDL n. 636/1939, 2 della legge n.
218/52, 1, 2 e 5 dIgs. n. 503/92, relativamente alla statuizione con cui
la Corte territoriale ha ritenuto i periodi di godimento della pensione di

5.11 motivo è qualificabile come manifestamente fondato, poiché
questa Corte ha già ripetutamente affermato che “la trasformazione
della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento
dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i
requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere
utilizzato, ai fini di incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di
godimento della pensione di invalidità (cfr. ex plillimis Cass. n.
29015/2011, Cass. n. 3855/2011, Cass. n. 24772/2009, Cass. n.
21292/2009, Cass. n. 18580/2008).
6. Con il secondo motivo si denuncia violazione delle medesime
disposizioni di legge, chiedendo a questa Corte di stabilire se il
disposto dell’art. 1 della citata legge n. 222 del 1984, nella parte in cui
prevede che nell’eventualità di trasformazione dell’assegno ordinario di
invalidità in pensione di vecchiaia l’importo di quest’ultima non possa
essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità, sia suscettibile di
applicazione anche nei confronti del titolare di pensione di invalidità
conseguita nel regime di cui al RDL 14 aprile 1939, n. 636,.
7. Anche tale motivo è qualificabile come manifestamente fondato.
Deve, infatti, ritenersi, come ripetutamente affermato da questa Corte,
che la previsione secondo cui, in caso di trasformazione dell’assegno
ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, rimane salvo il trattamento economico più favorevole in godimento, sia applicabile solo
nel regime della trasformazione della prestazione da assegno ordinario
Ric. 2012 n. 01141 sez. ML – ud. 28-11-2013
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invalidità utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia.

di invalidità, concesso a norma dell’art. 1 della legge n. 222/84, in
pensione di vecchiaia, e non pure nel caso di trasformazione della pensione di invalidità, ex art. 10 del RDL 14 aprile 1939, n. 636, in
pensione di vecchiaia (cfr. exp/urimis Cass. n. 17492/2010).
In conclusione il ricorso va accolto. La sentenza cassata e, non

deciso nel merito e la domanda proposta con il ricorso introduttivo
del giudizio deve essere rigettata.
Le spese dell’intero processo liquidate in dispositivo vanno poste a
carico della parte soccombente poiché questa non risulta in possesso
dei requisiti prescritti dall’art. 152 disp. att. c.p.c. per esserne
esonerata.
PQM
La Corte
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta la domanda proposta da Pruiti Ciarello Antonina con il
ricorso introduttivo della lite.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese dell’intero
processo che liquida, quanto al primo grado in € 1.030,00 (di cui €
800,00 per onorari e € 200,00 per diritti); per l’appello in € 1230,00 (di
cui € 200,00 per diritti ed € 1000,00 per onorari). Per il giudizio di
cassazione in € 2300,00 per compensi professionali ed in € 100,00 per
esborsi. Oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma il 28.11.2013

essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto il ricorso può essere

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