Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2654 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 03/02/2011), n.2654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LISBONA 20, presso lo studio dell’avvocato BALATA MAURO FRANCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PERFETTO ADA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI GALATINA (settore Invalidi Civili);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1824/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

24.10.08, depositata il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Ada Perfetto che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDELI

Massimo che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In parziale riforma della decisione del Tribunale di Lecce, che aveva rigettato la domanda avanzata da R.L. nei confronti dell’INPS, del Ministero dell’economia e del Comune di Galatina per il riconoscimento del diritto all’indennita’ di accompagnamento, la Corte di appello di Lecce, con sentenza depositata il 30 dicembre 2008, accogliendo l’impugnazione incidentale del Ministero, ne ha dichiarato il difetto di legittimazione, ed ha giudicato infondato l’appello dell’assistibile, escludendo che costei era nelle condizioni fisiche che necessitavano di un’assistenza continua.

A tale conclusione il giudice del gravame e’ pervenuto sulla base del parere del consulente tecnico di ufficio nominato nel grado.

Per la cassazione della sentenza la R. ha proposto ricorso con due motivi, cui l’INPS ha resistito controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, e della L. 26 luglio 1998, n. 291.

Deduce l’errore in cui sono incorsi i consulenti di ufficio, e che poi si e’ riflesso sulla sentenza che ne ha condiviso il parere, perche’ invece di limitarsi all’accertamento della persistenza dei requisiti sanitari – la ricorrente ha asserito che in precedenza fruiva dell’indennita’ di accompagnamento, poi revocatale a seguito di verifica del Ministero (all’epoca denominato) del Tesoro – si sono “negligentemente soffermati a considerare sotto una nuova luce le stesse menomazioni che, anni prima, erano state giudicate sufficienti a determinare il riconoscimento dello stato di inabilita’”. La R. aggiunge la necessita’ di doversi sottoporre a cure mediche costanti, che quotidianamente la obbligano a letto per diciotto-venti ore, circostanza questa trascurata dalla sentenza impugnata.

Il ricorso e’ infondato.

Nella richiamata relazione si e’ evidenziato che le censure mosse sono generiche e si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di gravita’ del quadro morboso della ricorrente, cosi’ ponendosi in contrasto con il diverso principio piu’ volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nei giudizi in materia di accertamento di invalidita’, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, affinche’ sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza e’ necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non gia’ in semplici difformita’, come appunto si verifica nella specie, tra la valutazione del consulente circa l’entita’ e l’incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte.

Il Collegio, che condivide le suesposte argomentazioni, deve inoltre sottolineare l’erroneita’ della deduzione dell’assistibile, laddove nel lamentare che i consulenti di ufficio si erano soffermati, nelle indagini svolte, a considerare diversamente le stesse menomazioni in precedenza ritenute sufficienti a determinare il riconoscimento dello stato di inabilita’, abbiano in definitiva omesso la comparazione tra la precedente condizione fisica e quella riscontrabile alla data della revoca. E’ infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa che “in riferimento alla revoca del diritto a prestazione previdenziale connessa alla sussistenza di una condizione d’invalidita’ occorre distinguere l’ipotesi in cui si contesti la legittimita’ della revoca del diritto riconosciuto in sede amministrativa (nella quale l’oggetto della controversia e’ l’esistenza del diritto alla prestazione), dall’ipotesi in cui si contesti la legittimita’ della revoca del diritto riconosciuto in sede giudiziale, in cui l’oggetto della controversia e’ la permanenza del diritto stesso; soltanto in quest’ultimo caso, il giudice deve necessariamente effettuare il raffronto tra la situazione patologica esistente al tempo della revoca e la situazione patologica esistente al tempo del riconoscimento, la quale deve essere valutata utilizzando il parametro normativo previsto, all’epoca, per il riconoscimento” (cfr. Cass. 20 agosto 2003 n. 12256, oltre a Cass. 29 agosto 2003 n. 12674, Cass. 9 luglio 2003 n. 10816).

Alla relazione, del resto, la ricorrente non ha replicato, e si deve concludere per il rigetto del ricorso.

Quanto alle spese del presente giudizio, quelle concernenti l’INPS, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di R.L., in applicazione del criterio della soccombenza, e non sussistendo prova delle condizioni richieste per l’esenzione dal relativo onere, dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, qui da applicare, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con ricorso depositato nel corso dell’anno 2005, successivamente cioe’ all’entrata in vigore della suddetta modifica.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese processuali nei confronti del Comune di Galatina, a cui pure e’ stato notificato il ricorso per cassazione, non avendo detto ente svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 20,00 (venti/00) per esborsi e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari;

nulla per le spese nei confronti del Comune di Galatina.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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