Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2654 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2654 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 10732-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrentecontro
AMBROSINO SIMONA;

– intimataavverso la sentenza n. 9954/32/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata 11 06/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.

Data pubblicazione: 02/02/2018

Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato
a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania
indicata in epigrafe che, in riforma della decisione di primo
grado e in accoglimento dell’appello, ha dichiarato la nullità

riscontrando l’assenza di sottoscrizione del capo dell’ufficio o di
altro impiegato della carriera direttiva dallo stesso validamente
delegato.
La parte intimata non ha depositato controricorso.
Il procedimento, dopo la produzione del duplicato dell’avviso di
ricevimento della raccomandata contenente il ricorso per
cassazione operato dall’Agenzia in esito all’ordinanza
interlocutoria n.21906/2017 di questa Corte, può essere
definito con motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione
degli artt.18, 21, 24 e 57 d.lgs.n.546/1992, deducendo che la
CTR avrebbe erroneamente dichiarato la nullità dell’atto di
accertamento sulla base dell’eccezione fondata sulla violazione
degli artt.42 c.1 e 3 dPR n.600/73 e 56 c.1 dPR N.633/72,
proposta per la prima volta in fase di impugnazione dalla parte
contribuente, è manifestamente fondato e assorbe l’esame del
secondo motivo.
Ed invero, questa Corte ha già chiarito che per le ipotesi di
nullità dell’atto tributario, di qualsiasi natura esse siano,
compresa, quindi, quella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art.
42, comma 3, opera il principio generale di conversione in
mezzi di gravame. Ciò perchè le forme di invalidità dell’atto
tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di
nullità, non sono rilevabili d’ufficio, nè possono essere fatte
valere per la prima volta nel giudizio di cassazione (Cass.
Ric. 2016 n. 10732 sez. MT – ud. 09-01-2018
-2-

dell’avviso di accertamento notificato ad Ambrosino Simona,

n.22810/2015;Cass.n. 18448/15;Cass.n.21307/2015) o in
appello- Cass. n. 381/2016-.
A tali principi non si è uniformato il giudice di appello che,
esaminando l’eccezione di nullità dell’atto di accertamento per
asserita invalida sottoscrizione del soggetto che lo aveva

potesse essere valutata in appello sulla base dei documenti in
quella sede versati agli atti del giudizio, disattendendo
l’eccezione sul punto esposta dall’Agenzia.
Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata, in
accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,
va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania
anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa
la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR
Campania.
Così deciso il 9.1.2018 nella camera di consiglio della se – ‘ a
sezione civile in Roma.
Il P

ente

redatto formulata in grado di appello, ha ritenuto che la stessa

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