Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2654 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24812-2015 proposto da:

MARLIN SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, (sottoposta a

sequestro preventivo tra l’altro delle quote sociali), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio

dell’avvocato RENATA SULLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

OLGA PORTA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD – REGIONE CAMPANIA – SPA, incorporante Equitalia Polis

Spa, in persona del procuratore, Responsabile del Contenzioso

Esattoriale Regione Campania, elettivamente domiciliata in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO MELILLO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TOR FIORENZA 56, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIORGIO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3135/28/2015 della TRIBUTARIA REGIONALE di

NAPOLI depositata il 02/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella COMMISSIONE del

30/03/2015, di consiglio dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore

Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3135/28/15, depositata il 2 aprile 2015, non notificata, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto dalla società Marlin S.r.l. in liquidazione (di seguito società) nei confronti del Comune di Marano di Napoli e di Equitalia Sud S.p.A., per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento per ICI relativa all’anno 1998.

Avverso detta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resistono con controricorso il Comune e l’agente della riscossione.

Preliminarmente è infondata l’eccezione d’improcedibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente Equitalia Sud S.p.A., avendo la ricorrente regolarmente depositato copia autentica della sentenza impugnata.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia cumulativamente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 e successive modificazioni, la L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 163, artt. 3 e 24 Cost., artt. 2506 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato il rigetto dell’eccezione di decadenza.

Fermo che la censura è inammissibile in relazione al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo la motivazione della pronuncia qui impugnata resa esclusivamente in termini di diritto (cfr. Cass. sez. unite 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28863), essa risulta tale anche con riferimento all’invocato parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove, a fronte dello specifico rilievo esposto nella decisione impugnata, secondo cui solo con il ricorso in appello, per quanto qui rileva, la ricorrente avrebbe eccepito l’omessa notifica dei previi avvisi di accertamento per le annualità in oggetto, la ricorrente ha solo genericamente all’uopo richiamato “il ricorso ad istanza della Martin S.r.l. con la difesa del Dott. A.A. (doc. in atti)”, sicchè sul punto il ricorso incorre in palese difetto di autosufficienza pur alla stregua dei criteri indicati, con riferimento al ricorso per cassazione avverso sentenza di Commissione tributaria regionale, da Cass. sez. unite 3 novembre 2011, n. 22726.

Peraltro risulta dalla stessa sentenza impugnata che la notifica dell’avviso di accertamento è avvenuta nel 2001 alla Nuova Progest S.r.l. alla quale solo allora l’atto impositivo doveva essere notificato, essendosi verificata nel 2004 la scissione parziale dalla quale ha tratto origine la Marlin Costruzioni S.r.l., già denominata Nuove Costruzioni S.r.l..

Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 173 del TUIR e 2506 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Di là dall’erroneo riferimento al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, intendendo la ricorrente prospettare il vizio di falsa applicazione di norme di diritto ed anche a prescindere dalla genericità del richiamo alle succitate disposizioni normative senza alcuna correlazione con la statuizione in diritto resa dalla C1R che la ricorrente intende censurare, il motivo risulta in ogni caso manifestamente infondato.

La decisione impugnata, infatti, si è attenuta al principio di diritto affermato da questa Corte, in analoga controversia tra le stesse parti afferente all’impugnazione da parte della società di altra cartella di pagamento per ICI relativa all’anno 1996 (cfr. Cass. sez. 5, 11 maggio 2016, n. 9594; in senso conforme si veda anche Cass. sez. 5, 24 giugno 2015, n. 13059), secondo cui, “in tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come conferma il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, l’art. 2506 bis c.c., comma 2, e art. 2506 quater c.c., comma 3, prevedono limiti precisi”.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto, infine della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di Equitalia Sud S.p.A. e del Comune di Marano di Napoli, che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in 200,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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