Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26539 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 23/11/2020), n.26539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. rel. Consiglie – –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19926/2013 R.G. proposto da:

COIM – Compagnia Immobiliare Milanese s.r.l., con gli avv.ti

professori Gianfranco e Alberto Maria Gaffuri, nonchè con l’avv.

Gabriele Pafundi e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia n. 63/50/2013, depositata il 18 marzo 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio

2020 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente gestisce un patrimonio immobiliare di 2.300 mq costituito da appartamenti in locazione ed era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005 con ripresa a tassazione a fine Ires, Iva ed Irap in ragione dello scostamento dagli studi di settore sotto diversi profili, segnatamente per reiterata conduzione in perdita.

Instaurato ritualmente il contraddittorio endoprocedimentale, le giustificazioni offerte dalla contribuente non erano accolte dall’Ufficio e lo stesso tentativo di accertamento con adesione non sfociava in un accordo, donde la parte contribuente esperiva ricorso al giudice di prossimità che ne apprezzava le ragioni con sentenza riformata sull’appello dell’Ufficio, avverso la quale, ricorre la parte contribuente, affidandosi a cinque motivi di gravame, con tempestiva replica dell’Avvocatura generale dello Stato.

In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono prospettati cinque motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, della L. n. 146 del 1998, art. 10, nella sostanza lamentando la violazione dei principi del contraddittorio obbligatorio in materia di studi di settore e perchè l’accertamento non contiene le ragioni per cui l’Ufficio non ha accolto le ragioni del contribuente.

2. Con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, anche a fini Irap, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, nello specifico sempre lamentando che l’atto impositivo non contenga le ragioni per cui non sono state accolte le ragioni giustificative della contribuente in ordine agli scostamenti dagli studi di settore.

I motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione. Sono inammissibili ove richiedano una rivalutazione del merito già operata dal giudice d’appello, sono infondati ove affermino la violazione di legge per “motivazione apparente” dell’atto impositivo che non ha controdedotto alle giustificazioni del contribuente.

Ed invero questa Suprema Corte, ha già avuto modo di affermare che “La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.” (Cass. sez. un. 18/12/2009, n. 26635). In tale sede, invero, è il contribuente che ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards” (così Cass. VI – 5, n. 13056/2012 che riprende Cass. n. 10778/2011, recentemente Cass. V, n. 13908/2018).

Alle giustificazioni del contribuente, l’Ufficio ha replicato con la non verosimiglianza di una reiterata conduzione in perdita per più esercizi (pag. 13, terzo capoverso, ricorso introduttivo), sulla cui adeguatezza di motivazione prende puntualmente posizione la gravata sentenza nei quattro capoversi conclusivi della sua motivazione. Peraltro, la stessa ricorrente enuncia in seno al primo motivo le articolate argomentazioni contenute nell’avviso di accertamento rispetto alle generiche (e tali rimaste) giustificazioni addotte in occasione del contraddittorio (v. in fattispecie simili Cass. V, n. 30370/17).

I motivi sono dunque infondati e vanno disattesi.

3. Con il terzo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa ed insufficiente motivazione, ovvero omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, individuato nella circostanza che la gravata sentenza non prende posizione sulla carenza di motivazione dell’atto impositivo in ordine alle giustificazioni della contribuente. La CTR ha, per contro, analizzato e scrutinato le ragioni opposte dalla contribuente e riproposte nel giudizio, secondo la “prosecuzione del procedimento nel processo tributario” richiamata anche dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte sopra citata, ritenendole insostenibili e ritenendo valida risposta dell’Ufficio la non credibilità di una gestione reiterata in perdita per scelta di tenere gli appartamenti sfitti per lasciarli a disposizione dei soci (cfr. ultima pagine della gravata sentenza).

Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

4. Con il quarto motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, e della L. n. 146 del 1998, art. 10, in riferimento all’inesistenza dei presupposti per l’applicazione dello studio SG40U, incompatibile con le caratteristiche della società contribuente, secondo le spiegazioni rese in sede di contraddittorio endoprocedimentale.

5. Con il quinto motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione od omesso esame di fatto decisivo, in riferimento all’esistenza di cause di esclusione dall’applicazione dello studio di settore SG4OU.

I motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione. Questa Corte ha già avuto moto di statuire come in tema di accertamento mediante studi di settore, al fine di superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata, grava sul contribuente l’onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura (cfr. Cass. V, n. 769/2019), laddove nella fattispecie all’esame il bilanciamento del diverso apporto probatorio ha condotto a ritenere coerente l’applicazione del cluster in concreto individuato, secondo una valutazione resa dal giudice di secondo grado che è esente da critiche.

Ed infatti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011).

I motivi sono quindi infondati e vanno disattesi.

In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro cinquemila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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