Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26539 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25115-2011 proposto da:

ITI ISTITUTO TURISTICO ITALIANO SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BENOZZO GOZZOLI 60, presso lo studio dell’avvocato REMO MONTONE, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 21/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MONTONE MASSIMILIANO per delega

dell’Avvocato MONTONE REMO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il concessionario per la riscossione ha notificato il 5 maggio 2006 alla ITI – Istituto Turistico Italiano – s.r.l. cartella di pagamento per imposta sostitutiva, Iva e ritenute alla fonte per l’anno 2000, sulla base della liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis dei modelli Unico – 770.

La contribuente ha impugnato l’atto nei confronti dell’agenzia delle entrate e la commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto parzialmente il ricorso in riferimento ai versamenti periodici Iva, rigettandolo per il resto.

La contribuente ha impugnato la sentenza innanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio in Roma, avverso la cui decisione di conferma la s.r.l. ricorre per cassazione su quattro motivi illustrati da memoria, cui l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Il primo motivo, con cui si censura violazione di norma di diritto indicata nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, è inammissibile per difetto di autosufficienza. La parte contribuente impugna la decisione di secondo grado deducendo che, diversamente da quanto in essa ritenuto, sarebbe spettata comunicazione di irregolarità – altrimenti non spettante (cfr. sez. 6-5 nn. 22035 del 28/10/2010 e 12997 del 14/6/2011) – in quanto l’esito del controllo non si sarebbe limitato ad evidenziare il dovuto in base alle dichiarazioni della parte contribuente, ma sarebbe consistito nel ritenere non spettante una compensazione con credito d’imposta. Nel dedurre ciò, però, la parte omette di indicare nel ricorso, quantomeno per le parti rilevanti, il contenuto testuale della cartella, l’impugnazione sul punto svolta in primo grado (indicata troppo succintamente solo in relazione alle norme invocate) e il consequenziale motivo di appello, sulla cui base soltanto questa corte avrebbe potuto esaminare il merito della doglianza, verificando tra l’altro le modalità con cui vi sarebbe stato disconoscimento di una compensazione e la ragione sottesa; ciò che esime dal valutare se, ove effettivamente tale fosse stata la causale, spettasse o meno la comunicazione bonaria, anche in relazione alle acquisizione giurisprudenziali menzionate in memoria.

3. – Analogamente inammissibili per difetto, tra l’altro, di autosufficienza sono il secondo e il terzo motivo, con cui la contribuente lamenta rispettivamente vizio di motivazione in relazione alla dedotta mancata prova, da parte dell’amministrazione, dell’effettiva data di esecutività del ruolo, indicata in cartella nel 27.12.2005, ma contestata dalla contribuente, nonchè violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 1) per il mancato consequenziale rilievo della decadenza avveratasi; anche in questo caso, la parte ricorrente omette di indicare – a fronte della indicata data riportata in cartella – con quali espressioni sia stata sul punto sollecitata la commissione provinciale con il ricorso introduttivo e se sia stato proposto motivo di appello (cfr. p. 5 del ricorso, ove anche i motivi di appello sono sinteticamente indicati, senza che sia dato comprendere se sussistesse un motivo sull’argomento). Ciò esime dal valutare se effettivamente sussista, “ratione temporis”, nell’ordinamento possibilità giuridica per il contribuente – ciò che è negato dall’agenzia con il controricorso – di contestare la cartella in riferimento alla data di dichiarazione di esecutività del ruolo.

4. – E’ infine anche inammissibile, per mancanza di autosufficienza, il quarto motivo con cui la ricorrente lamenta un vizio di motivazione, nella parte in cui i giudici di merito non avrebbero fornito idoneo supporto argomentativo circa il fatto dell’avvenuto pagamento della ritenuta d’acconto di Euro 128,60. Al di là di ogni considerazione circa il se il motivo solleciti anche un inesigibile riesame di una questione di fatto, il difetto di autosufficienza emerge – come anche notato dalla controricorrente – dalla mancata indicazione del contenuto rilevante della cartella, dei documenti comprovanti il pagamento, della contestazione sul punto mossa con il ricorso in primo grado, nonchè del consequenziale motivo di appello (cfr. supra).

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro tremilaottocento per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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