Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26539 del 17/10/2019
Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26539
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21459/2018 proposto da:
B.P.E., elettivamente domiciliato in Napoli, alla via
Toledo n. 106, presso lo studio dell’avv. Marco Esposito, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che
lo rappresenta e difende;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 22/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/07/2019 dal Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da B.P.E. cittadino gambiano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Contro il decreto del predetto Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale, per violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in relazione alla richiesta di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione alla richiesta di protezione internazionale sussidiaria e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del cit. D.Lgs. n. 25, art. 8, comma 3, per non aver valutato l’esistenza dei gravi motivi individuali di vulnerabilità, in relazione alla richiesta subordinata di “protezione umanitaria”, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per manifesta illogicità e mancanza di motivazione che si è concretizzata nell’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, in relazione alla mancata motivazione in merito al diniego della protezione umanitaria e all’omesso esame comparativo tra la situazione di vulnerabilità nel paese d’origine e lo stato d’integrazione raggiunto in Italia.
Il motivo è inammissibile, in primo luogo, perchè in esso trovano formulazione censure aventi ad oggetto vizi di violazione di legge e vizi di motivazione, in maniera “inestricabilmente” confusa, e ciò, costituisce violazione della regola della chiarezza (con l’indicazione per ciascun motivo del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa), giacchè si affida alla Corte di Cassazione il compito di enucleare dalla “mescolanza” dei motivi, i profili di maggior interesse. Inoltre, manca, sempre in termini di chiarezza, una compiuta esposizione della censure formulate, senza consentire, nemmeno attraverso una loro lettura globale d’individuare il collegamento di tali enunciazioni con il decreto impugnato e le argomentazioni che lo sorreggono e di cogliere le ragioni per le quali se ne chiede l’annullamento.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019