Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26539 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. I, 12/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carpagnano

Domenico, Biagio Capacchione e Carmine Rizzi, elettivamente

domiciliati per legge presso la cancelleria della Corte di cassazione

in Roma;

– ricorrente –

contro

WINNER’SPORTING FOOTWEAR s.p.a., fallita, in persona del curatore

pro-

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari n.

732/06 depositata il giorno 11 agosto 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 15 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento dei

primi due motivi, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente in epigrafe impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello che, confermando la pronuncia resa dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ha dichiarato inammissibile la sua domanda tardiva di insinuazione al passivo per le ultime tre mensilità in quanto -, preceduta da domanda tempestiva per altri crediti anche dello stesso tipo fondati sullo stesso rapporto di lavoro.

Il ricorso è affidato a sette motivi.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi sei motivi di ricorso, che possono essere valutati complessivamente per la loro interdipendenza, si censura l’impugnata decisione laddove ha ritenuto inammissibile la domanda tardiva per l’ammissione del credito relativo alle ultime tre mensilità proposta dal lavoratore dipendente nel fallimento dell’impresa datrice di lavoro in quanto in precedenza con domanda tempestiva lo stesso si era già insinuato ed era stato ammesso sia per altre mensilità non corrisposte che per ulteriori voci di credito quali il TFR. Le censure sono fondate in quanto la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la domanda tardiva sulla base di considerazioni che non possono essere condivise.

Deve innanzitutto escludersi la fondatezza dell’argomento secondo cui, essendo stata chiesta e concessa l’ammissione del credito per TFR ed essendo il suo ammontare calcolato sulla retribuzione, la mancata indicazione del credito relativo alle ultime mensilità avrebbe comportato una quantificazione del trattamento di fine rapporto, ormai definitiva, incompatibile con il riconoscimento di crediti per mensilità ulteriori.

La questione è stata oggetto di una pronuncia della Corte che ha ritenuto non ostativa tale ammissione evidenziando che “nessun ostacolo si pone all’ingresso della ulteriore domanda spiegata dallo … nella presente controversia, per fondarsi quest’ultima su di un diverso titolo e per avere un diverso oggetto. Più specificamente mentre con la prima domanda la lavoratrice ha chiesto il t.f.r., nella successiva domanda, sulla quale si è instaurata la presente controversia, ha rivendicato l’ammissione al passivo per crediti diversi(differenze paga, mensilità aggiuntive, ferie, ecc.), sicchè è agevole riscontrare una assoluta diversità nei due giudizi sia del petitum che della causa petendi. A tale riguardo va ribadito che si è in presenza di una domanda nuova quando fa stessa è fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in precedenza sì da importare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e da introdurre nel nuovo processo un diverso tema di indagine e di decisione, con un distinto – come è dato riscontrare nella presente fattispecie – oggetto sostanziale dell’azione, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza. Per concludere un giudicato, pur intervenuto tra le stesse parti, non può avere alcuna rilevanza preclusiva di una nuova e diversa domanda giudiziaria” (Sez. L, Sentenza n. 4950 del 2007).

Considerazioni analoghe debbono farsi in ordine all’ulteriore argomento fondato sull’assenza di novità della domanda relativa alle ultime tre mensilità rispetto a quella concernente le precedenti.

Premesso che se è vero che “l’ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionafe, sicchè, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno e quindi un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del petitum e della causa petendi, da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria” (così, di recente, Cassazione civile, sez. 1^, 14/10/2010, n. 21241) di tale principio la Corte territoriale non ha fatto un utilizzo corretto in quanto nella fattispecie il carattere della novità della domanda sussiste.

E’ noto infatti che la giurisprudenza della Corte è giunta a diversa conclusione evidenziando come nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro costituiscano crediti diversi per carenza di identità degli elementi indicati quelli attinenti alle varie voci (differenze paga, mensilità aggiuntive, ferie, TFR ecc.) essendo diversi gli elementi costitutivi dei singoli crediti e che non vi sia quindi alcuna preclusione alla azionabilità di alcune di esse in via tardiva pur a fronte della proposizione di domanda tempestiva per altre (Cass. Civ., n. 20534 del 6 ottobre 2011).

Ma alle stesso conclusioni può giungersi anche in presenza di domande attinenti alla stessa “voce” quando diversa sia sostanzialmente la domanda.

Posto che la causa petendi si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato (Sez. 3, Sentenza n. 11960 del 17/05/2010) e che tale non è il rapporto di lavoro ma lo sono i fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono non vi è dubbio che, per rimanere alla fattispecie, diversi siano i fatti dai quali sorge il diritto alla retribuzione per un determinato periodo da quelli che a tale fine hanno rilevanza in un periodo diverso, a partire dalla stessa esistenza di elementi costitutivi del diritto per finire a quelli che ne qualificano l’ammontare. Nessuna identità di causa petendi e di petitum, dunque, tra la pretesa per retribuzioni relativa ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quella attinente ad altro segmento e quindi nessun impedimento a richiederne il riconoscimento nell’ambito del rito fallimentare in tempi diversi, salvo ovviamente il regime delle spese in caso di ingiustificato frazionamento della domanda.

Nè può condividersi, infine, l’affermazione del giudice del merito secondo la quale la pronuncia del giudice delegato sulla domanda tempestiva ha necessariamente comportato l’esame e la pronuncia sull’intero rapporto, così che ne sarebbe impedita una rivalutazione in sede di successiva domanda, dal momento che non risulta e non viene neppure esplicitamente sostenuto nella decisione in esame che la domanda tempestiva abbia espressamente investito l’intera durata del rapporto lavorativo fino alla data del fallimento (e quindi anche quella per cui sono state richieste le ultime tre mensilità) per cui il giudice delegato non può che aver pronunciato sui limiti della domanda stessa.

I motivi debbono dunque essere accolti e la necessità di una nuova decisione comporta l’assorbimento dell’ulteriore motivo sulla regolazione delle spese.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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