Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26538 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 23/11/2020), n.26538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi iscritti ai nn. 16353/2014 – 16355/2014- 16357/2014 –

16371/2014 – 16373/2014 R.G. proposti da:

B.G., rappresentata e difesa dall’avv. Paola Coppola,

con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Vincenzo Ussani

d’Escobar, via Pieve di Cadore 30, villino 56/58;

– ricorrente –

D.I.A., rappresentato e difeso dall’avv. Paola Coppola,

con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Vincenzo Ussani

d’Escobar, via Pieve di Cadore 30, villino 56/58;

– ricorrente –

D.I.B., rappresentato e difeso dall’avv. Paola Coppola,

con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Vincenzo Ussani

d’Escobar, via Pieve di Cadore 30, villino 56/58;

– ricorrente –

Villa D.I. s.a.s., in persona del suo L.R. pro-tempore

D.I.G., rappresentata e difesa dall’avv. Paola Coppola, con

domicilio eletto in Roma presso l’avv. Vincenzo Ussani d’Escobar,

via Pieve di Cadore 30, villino 56/58;

– ricorrente –

D.I.G., rappresentata e difesa dall’avv. Paola Coppola,

con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Vincenzo Ussani

d’Escobar, via Pieve di Cadore 30, villino 56/58;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 142/23/13, 143/23/13, 179/23/13, 141/23/13, 144/23/13,

depositate in data 2 maggio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2020 dal Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– A seguito di avviso di accertamento n. (OMISSIS), emesso dall’amministrazione finanziaria nei confronti della società Villa d.I. s.a.s. di D.I.G., esercente l’attività di organizzatrice di eventi, l’Agenzia delle entrate di Napoli aveva accertato maggiori ricavi per Euro 484.520,00, rispetto a quelli dichiarati di Euro 264.898,00 ai fini delle imposte Iva ed Irap, dovute per l’anno di imposta 2005;

– con separati avvisi di accertamento n. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), emessi per trasparenza rispettivamente nei confronti di B.G., D.I.G., D.I.A., D.I.B., l’agenzia determinava i redditi dei soci ai fini Irpef;

– tutti gli avvisi di accertamento venivano separatamente impugnati dalla società e dai soci innanzi alla CTP di Napoli che respingeva i ricorsi;

– la Commissione tributaria regionale (di seguito, CTR), con sentenze di analogo contenuto nn. 142/23/13, 143/23/13, 179/23/13, 141/23/13, 144/23/13, depositate il 2 maggio 2013, confermava le decisioni di primo grado;

– nel disattendere i motivi di gravame proposti dalle parti, la CTR osservava: – in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio, i contribuenti non avevano dato prova di un effettivo pregiudizio e, nella specie, si verteva in tema di accertamento analitico – induttivo fondato sulla disamina della contabilità, presentante difformità sulle percentuali applicate rispetto a quelle del settore di appartenenza, quali emergenti dagli studi di settore; – l’avviso di accertamento era adeguatamente motivato e chiariva le gravi incongruenze riscontrate tra l’ammontare dei ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati rispetto a quelli stabiliti dagli studi di settore; – le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell’attività rendevano incongrui i dati esposti nella dichiarazione presentata, nè la società aveva fornito elementi probatori a sostegno delle proprie difese essendosi limitata a generiche contestazioni ed eccezioni

– avverso le decisioni della CTR, la società e i contribuenti ricorrono per cassazione, con separati ricorsi articolati ciascuno in sei motivi, formulando istanza di riunione di tutti i ricorsi;

– l’agenzia delle entrate resiste con separati controricorsi, rimettendosi alla valutazione della corte per la riunione dei giudizi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo del ricorso r.g.n. n. 16353/2014, si censura la sentenza impugnata in prospettiva dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla richiesta di riunione dei ricorsi presentati dalla società ricorrente e dai soci, quali litisconsorti necessari, in quanto l’accertamento era stato effettuato nei confronti dei soci di società di persone, nonchè per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e del D.P.R. n. 600 del 73, art. 40;

– la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., è inammissibile: va ribadito il principio secondo cui “l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito, dovendosi escludere che l’omesso esame di un’eccezione processuale possa dare luogo a pronuncia implicita, idonea al giudicato, venendo in rilievo la diversa questione della riproposizione dell’eccezione in appello” (v. Cass. n. 6174 del 14/03/2018; Cass. n. 321 del 12/01/2016; Cass. 28/03/2014, n. 7406);

– è invece infondata la denuncia di violazione del litisconsorzio necessario: trova applicazione nella specie il temperamento adottato dalla Corte di cassazione qualora gli avvisi di accertamento collegati siano stati impugnati autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un’identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati; caso, in relazione al quale la Corte può disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., piuttosto che l’annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio (vedi Cass. n. 2907/2010, 6936/2011);

– in conseguenza, va disposta la riunione dei ricorsi r.g.nn. 16355/14, 16357/14, 16371/14, 16373/14, al ricorso r.g.n. 16353/2014, di iscrizione più risalente, atteso che vertono sul medesimo accertamento concernente la società di persona ed i soci per l’anno di imposta 2005 e le sentenze impugnate sono fondate sulle medesime statuizioni;

– ne deriva altresì l’infondatezza del primo motivo dei ricorsi riuniti che pongono, specularmente, la medesima questione;

– si deve quindi passare all’esame degli ulteriori motivi dei ricorsi, con la precisazione che si presentano identici in tutti i ricorsi; per vero anche i controricorsi sono sostanzialmente uguali.

– Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in prospettiva dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: in sintesi, i contribuenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe priva di adeguata motivazione per non avere esaminato il motivo di appello con cui si era lamentato che la sentenza di primo grado aveva rigettato i ricorsi “sulla base di fatti e motivazione del tutto inesistenti, inconferenti ed errati”;

– si sostiene che, dopo un lungo ed inutile excursus sui principi generali del diritto tributario, quel giudice aveva emesso una sentenza “lontana dai fatti in giudizio” e, apparentemente pronunciata “con riferimento ad altra controversia e non a quella di cui è causa”;

– la sentenza impugnata, a sua volta, non aveva criticato in modo adeguato la sentenza di primo grado, non rilevando l’inconferenza ed errata valutazione dei fatti, anche laddove era stato richiamato un contraddittorio mai effettuato;

– la censura è inammissibile: la CTR, dopo aver illustrato le critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado, ha preso in esame il profilo relativo alla motivazione del provvedimento impugnato, ed ha sviluppato in modo apprezzabile un’autonoma valutazione sul meritum causae, come gli era stato richiesto con i motivi dell’appello e come quindi aveva l’obbligo giuridico processuale, anche costituzionale, di fare; è quindi irrilevante la mancanza di una critica puntuale, nei termini proposti dai ricorrenti, della decisione di primo grado, costituendo principio cardine in tema di impugnazione che la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado: il che significa che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, anche d’ufficio integrare o sostituirne la motivazione che ritenga scorretta (in termini, Sez. 5 -, Ordinanza n. 1323 del 19/01/2018, Rv. 646894 – 02).

– Con il terzo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in prospettiva dell’art. 360, comma 1, n. 3, per aver il giudice di appello rigettato l’eccezione di nullità degli accertamenti, posti in essere in violazione della norma sul contraddittorio;

– si deduce che il giudice di primo grado aveva rigettato la censura sollevata in riferimento alla mancanza di contraddittorio, sostenendo che la contribuente non avesse fornito le giustificazioni relative alle incongruenze emerse, senza rilevare che nessuno dei ricorrenti era stato messo in grado di “spiegare” dette incongruenze prima dell’emanazione dell’atto;

– a sua volta, la CTR aveva disatteso il motivo di gravame affermando che ricorreva una ipotesi di accertamento analitico – induttivo e non quella di accertamento basato su studi di settore;

– ad avviso della parte ricorrente, che richiama la giurisprudenza nazionale e comunitaria, le incertezze “intrinseche ed estrinseche” alla dichiarazione alla base dell’accertamento impugnato imponevano all’ufficio tributario, prima di emettere l’avviso, di richiedere i motivi di dette incongruenze; tale omissione aveva impedito ad essa di tutelare adeguatamente il diritto di difesa;

– la censura è infondata;

– è pacifico, per ammissione della parte ricorrente, che nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria ha espletato un accertamento c.d. a tavolino, esaminando nei propri uffici la documentazione fiscale, senza procedere ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale, circostanza che è il presupposto applicativo del disposto di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, u.c.;

– per quanto riguarda le imposte dirette, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24823/15 hanno statuito il seguente principio: “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito”;

– per quanto riguarda l’Iva, la censura è carente sul piano della prova di resistenza: onere, cioè, di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, onere questo inosservato sia in ricorso, che nel giudizio;

– va ribadito che: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 – 01; sentenza del 3 luglio 2014 nelle cause riunite C-129/13 (caso Kamino) e C-130/14 (caso Datema). Ne deriva che la denuncia di vizi di attività dell’Amministrazione capaci di inficiare il procedimento è destinata ad acquisire rilevanza soltanto se, ed in quanto, l’inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale. E’ quindi onere del contribuente dimostrare che il rispetto dello stesso avrebbe condotto ad un risultato diverso, arrecando un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa (cd. prova di resistenza);

– ne consegue che il giudice è tenuto (arg. da Cass. n. 23050 del 2015) a verificare se senza quella irregolarità il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso, sulla base delle allegazioni del contribuente che nel caso di specie non sono state neppure graficamente prospettate nel ricorso e nel giudizio (conf. Cass. n. 16036 del 2015 e n. 6232 n. 27496/12 del 2015), non essendo consentito a questa Corte, in ragione del tipo di vizio dedotto, esaminare gli atti processuali dei giudizi di merito per verificare se il contribuente vi avesse provveduto in quelle fasi.

– Con il quarto motivo si deduce l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in prospettiva dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione alla procedura di determinazione dei ricavi;

– si sostiene che la CTR avrebbe errato nel ritenere adeguatamente motivato l’avviso di accertamento sulle ragioni che avevano portato l’ente impositore a ritenere sussistenti le “gravi incongruenze” tra l’ammontare dei ricavi, compensi, e corrispettivi dichiarati e quelli stabiliti da parte degli studi di settore, garantendo così pienamente il diritto di difesa del contribuente”;

– ad avviso delle parti ricorrenti, era censurabile che l’ufficio dopo aver calcolato il costo della produzione avesse determinato la redditività con una maggiorazione del 100%, richiamandosi ai criteri di un D. Dirig. 23 marzo 2000, emanato per il settore della ristorazione, cioè una fattispecie diversa da quella in esame relativa a ristorazione dedicata a banchetti per matrimoni e cerimonie;

– si afferma che la percentuale di redditività del settore è, di norma, “la percentuale di ricarico del costo del venduto è, al più, della somma tra il costo del venduto è del costo dei servizi”;

– i soci rilevano, altresì, che la sentenza sarebbe illegittima anche per non aver rilevato il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento in ogni atto emanato “ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis”, anzichè del medesimo D.P.R., art. 40;

– la censura è infondata;

– quanto al profilo relativo alla motivazione dell’avviso di accertamento, in primo luogo, si trascura che essendo la funzione dell’atto di accertamento quella di porre il contribuente in grado di apprestare le proprie difese contestando i fatti costitutivi della pretesa, si deve distinguere nettamente la questione relativa alla esistenza della motivazione dell’atto impositivo, quale “requisito formale di validità” dell’avviso di accertamento (L. n. 212 del 2000, art. 7), dalla questione attinente, invece, alla indicazione ed alla effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8399 del 05/04/2013 (Rv. 626109 – 01); n. 23985/2008), indicazione che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità dell’atto impositivo, e che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria, che trovano applicazione nello svolgimento dell’eventuale giudizio introdotto dal contribuente con il ricorso di opposizione all’atto impositivo;

– in secondo luogo, si rileva che la CTR ha accertato in fatto che l’avviso era adeguatamente motivato (circostanza del resto riscontrata nell’avviso per la parte riprodotta in ricorso: pagg. 3-6), “avendo l’agenzia esaurientemente chiarito nello stesso tutti gli aspetti che hanno portato a ritenere sussistenti le “gravi incongruenze” tra l’ammontare dei ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli stabiliti da parte degli studi di settore”;

– per il resto la doglianza è inammissibile, perchè attinge al merito dell’accertamento (anche con riguardo al ricarico, apprezzato in relazione alla reddittività media del settore e congruo rispetto al costo della produzione dichiarato dalla stessa società, “essendo risultato un elevato costo del venduto rispetto ai ricavi contabilizzati ed un reddito di impresa dichiarato per l’anno in contestazione pari a soli Euro 32.826,00”, tanto più per l’inattendibilità della documentazione contabile “avendo evidenziato i dati dichiarati livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da arrivare la documentazione contabile di attendibilità”);

– quanto all’errore contenuto negli avvisi di accertamento notificati ai soci “ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis”, non solo trattasi di censura, svolta “per sola completezza difensiva”, che non risulta essere stata sollevata nei precedenti gradi di merito, ma a ben vedere concernente un profilo del tutto irrilevante, non essendovi dubbio sull’accertamento svolto e sulla natura dei soggetti ad esso sottoposti.

– Con il quinto motivo, si deduce l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in prospettiva dell’art. 360, comma 1, n. 3, per aver la CTR proceduto alla determinazione dei ricavi con una metodologia non supportata da riscontri diretti o indiretti e senza consentire ai contribuenti di spiegare le ragioni dell’andamento economico dell’attività;

– si sostiene che l’ufficio avrebbe errato nella ricostruzione dei ricavi partendo dal dato, errato e inconferente, del costo della produzione, anzichè del costo del venduto, incorrendo nel denunciato vizio di erronea e falsa applicazione delle norme sopra indicate, oltre che del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies;

– in particolare, in relazione a quest’ultima norma, la CTR aveva trascurato che gli studi di settore avrebbero dovuto tener conto dell’effettiva situazione personale della contribuente, ragion per cui l’agenzia avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio per consentire ad essa di addurre argomentazioni utili per confermare la congruità dei dati dichiarati e confutare il parametro della percentuale di ricarico applicata;

– anche il dato evocato dell’ufficio della antieconomicità della gestione, indicato come sufficiente a rendere legittimo l’accertamento, derivando dall’applicazione degli studi di settore, avrebbe richiesto il contraddittorio con le parti;

– si aggiunge che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità dell’avviso di accertamento per l’assoluta mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalle norme, avendo “la società dichiarato ricavi congrui e coerenti con quelli rilevati dagli studi di settore, tranne che con riferimento all’indice di rotazione delle scorte” e, non sussistendo le ulteriori anomalie indicate a sostegno della antieconomicità della gestione che avrebbero potuto essere chiarite ove si fosse instaurato il contraddittorio;

– si ribadisce, nei termini già esposti nell’esame del quarto motivo, il dissenso sulla determinazione del “quantum” dei maggiori ricavi omessi;

– il motivo è inammissibile, in quanto sotto la veste della violazione di legge si censura in realtà la sufficienza ed adeguatezza della motivazione;

– diversamente da quanto si sostiene, l’accertamento non è basato su studi di settore, circostanza questa che avrebbe imposto all’ufficio di attivare obbligatoriamente con il contribuente il contraddittorio, pena la nullità dell’accertamento, ma è analitico-induttivo, fondato su elementi plurimi, che si è avvalso, a fini indiziari, anche di elementi emergenti dallo studio di settore compilato dalla parte ed allegato al mod. Unico presentato;

– ciò risulta dal fatto che oltre a quelli derivanti dagli studi di settore, sono stati presi in considerazione anche ulteriori dati attinenti alle caratteristiche e al complessivo svolgimento dell’attività d’impresa, desunti da internet e da pubblicazioni pubblicitarie, dai quali era emerso:

a) l’essere la società “molto conosciuta e quotata” e “grande organizzatrice di eventi”; b) la committenza di pubblicità; c) il pieno utilizzo di tutti gli spazi; d) un impegno stabile, consistente e rilevante organizzazione, e la necessità di impiego di numeroso personale; e) l’elevato costo del venduto rispetto ai ricavi contabilizzati; f) le esigue dichiarazioni reddituali dei soci, contrastanti con gli investimenti effettuati; f) la rilevante antieconomicità della gestione; g) l’esiguità dei valori del reddito d’impresa; h) l’inattendibilità della documentazione contabile (per l’abnormità ed irragionevolezza dei ricavi dichiarati);

– trattasi, all’evidenza, di apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, in quanto sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi;

– irrilevante è la circostanza, indicata dai ricorrenti, che i dati sopra indicati fossero stati reperiti all’atto dell’accertamento (2008), trattandosi di impresa iniziata nel 1997 e non essendo stati forniti nel giudizio elementi per ritenere che nell’annualità 2005 vi fosse stato un decremento di attività incidente sui ricavi rispetto al 2008;

– il tema del quantum dei ricavi è stato già trattato ed è sufficiente un rinvio.

– Con il sesto motivo si deduce “violazione del principio di non contestazione per errata e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, e degli artt. 167,416,88 e 115 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e, comunque, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, per aver la CTR, nella rideterminazione dei ricavi omessi dalla partecipata, qualificato come non contestato un fatto, cioè la percentuale di ricarico calcolata sul costo della produzione, erroneamente ritenuto non-contestato, ed omesso di valutare “la mancata contestazione di un fatto provato (l’errata percentuale del 100% utilizzata nella ricostruzione induttiva dei ricavi della partecipata)”;

– il motivo è infondato: la CTR non ha fatto applicazione del principio di non contestazione, ma ha ritenuto i fatti addotti dall’Ufficio sorretti da adeguati riscontri probatori sul punto della incongruenza e incoerenza del reddito per l’anno in contestazione, mentre, con riguardo alle opposte allegazioni della contribuente, ha escluso la consistenza probatoria delle prove offerte per essersi la società limitata “a generiche contestazioni ed eccezioni e non adducendo elementi idonei a sostenere che non ci sia stata la violazione contestata, in particolare sulla effettiva consistenza dei costi delle operazioni di vendita e sulla regolarità della documentazione contabile”.

– alla stregua delle considerazioni che precedono s’impone il rigetto dei ricorsi riuniti;

– per la soccombenza, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, secondo cui quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, le spese del giudizio si liquidano in complessivi Euro 7.200.

P.Q.M.

Previa riunione dei ricorsi r.g.nn. 16355/14, 16357/14, 16371/14, 16373/14, al ricorso r.g.n. 16353/14 la Corte respinge i ricorsi; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 7200, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei singoli ricorrenti per i rispettivi ricorsi dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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