Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26538 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22690/2011 proposto da:

AP IMMOBILIARE SRL, in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA

RATTAZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BRUNELLA CAIAZZA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 19/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata l’08/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAIAZZA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato alla A.P. Immobiliare s.r.l. avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito per l’anno di imposta 2005, con maggiori IRES, IRAP e IVA e sanzioni, per maggior valore di due immobili venduti.

La contribuente, definite in via agevolata le sanzioni D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 17, ha impugnato l’atto e la commissione tributaria provinciale di Pavia ha rigettato il ricorso.

La contribuente ha impugnato la sentenza innanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, avverso la cui decisione di conferma la A.P. Immobiliare s.r.l. ricorre per cassazione su quattro motivi illustrati da memoria, cui l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 15, convertito nella L. n. 85 del 1995, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265, del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 23-bis, come convertito nella L. n. 248 del 2006, L. n. 212 del 2000, artt. 3 e 10, artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., L. n. 88 del 2009, art. 24, artt. 11 e 12 preleggi, D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, nonchè del D.M. 27 novembre 2001. Sempre con il primo motivo, si censura anche omessa motivazione circa punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare, a fronte dell’impugnata sentenza che ha affermato che l’infedeltà della dichiarazione può essere contestata, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, ritenute sussistenti nel caso di specie, rispetto alle quali il contribuente è tenuto ad fornire la prova contraria, non potendo limitarsi a mere negazioni o valutazioni dei fatti contrarie a quelle svolte dall’Ufficio (p. 21 del ricorso), la parte contribuente – ripercorso il quadro normativo dianzi sintetizzato (pp. 22-25) – ha richiamato che, trattandosi di cessioni immobiliari anteriori al 4 luglio 2006 con indicazione di corrispettivo superiore al valore catastale, all’ufficio era inibita la rettifica sulla base del c.d. “valore normale”, desunto dall’OMI o dall’importo del mutuo, essendosi dunque fatta applicazione degli abrogati automatismi del D.L. n. 223 del 2006 (p. 25); ha contestato le valutazioni presuntive indicate nella sentenza, anche in ordine all’idoneità motivazionale (pp. 25-27), deducendo altresì essere le valutazioni stesse correlate a una erronea interpretazione delle norme anzidette governanti la prova presuntiva con riferimento tra l’altro all’inesistenza di presunzioni legali, all’inesistenza per il contribuente dell’onere di dare la prova del diverso utilizzo delle somme prese a mutuo, e alla mancata valutazione delle prove contrarie offerte (pp. 28-33; v. anche pp. 34-35 per la destinazione delle somme mutuate).

2. – Il motivo è inammissibile. Invero – tralasciando ogni valutazione in merito alla congiunta proposizione, anch’essa conducente all’inammissibilità, di censure per violazione di norme sostanziali e vizio di omessa motivazione, in effetti costituenti separati motivi ai sensi di legge, senza che siano chiaramente distinguibili nell’ambito della formulazione testuale della unitaria doglianza quali deduzioni sorreggano il primo e quali il secondo, anche in relazione alle parti della sentenza di merito da intendersi impugnate sotto l’uno e l’altro profilo (v. ad es. sez. 1, n. 21611 del 20/09/2013) – va tenuto conto che nel caso di specie la sentenza impugnata, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che la prova presuntiva offerta dall’amministrazione “di un maggior valore si fonda su circostanze gravi, precise e concordanti”, passando a elencare quanto desumibile dall’importo del mutuo erogato, la cui diversa parziale utilizzazione ricade a carico della parte contribuente (“una tale successione di fatti configura sicuramente una valida prova presuntiva, onerando la contribuente (di) fornire la prova contraria”), che – secondo la commissione regionale – non la ha fornita (a fronte delle diverse deduzioni della contribuente che le rinviene nelle dichiarazioni della signora P., nel mutamento di consistenza di un immobile e nell’inesistenza di irregolarità contabili). Da quanto innanzi si evince che, diversamente da quanto dedotto dalla contribuente, la commissione regionale non ha validato l’accertamento applicando presunzioni legali legate correlate al “valore normale” dei beni immobili, quali dettate dal D.L. n. 223 del 2006, ma ha reputato idoneo lo stesso in base a ordinarie presunzioni ex art. 2729 c.c., idonee a fondare accertamenti ex D.L. n. 233, come “presunzioni semplici” come previsto dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265, interpretativa della nozione di valore normale; ciò che impone di ritenere che le censure per violazione di legge non abbiano colto la “ratio decidendi”; va rilevato sul punto che con la memoria illustrativa la parte insiste sulla circostanza che l’avviso – che pur menziona la disciplina – avrebbe fatto esclusivo utilizzo dello strumento ex D.L. n. 223, ciò che come detto non è stato ritenuto, con motivazione non censurabile, dalla sentenza impugnata. Quanto, poi, al vizio ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, esso in base al testo della norma applicabile “ratione temporis” può essere solo relativo a “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, fatto non indicato nel caso di specie (cfr. p. 27 ove si affronta in parte la questione della motivazione, con riferimento al testo previgente della norma) e che non può individuarsi nelle considerazioni giuridiche poste dalla commissione regionale alla base del proprio apprezzamento, ciò che pure concorre all’inammissibilità a pronunciarsi (cfr., in ordine al principio per cui la censura non deve attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in relazione a un fatto in senso storico o normativo, sez. 5 n. 16655 del 29/07/2011, riferita appunto alla modifica introdotta nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3. – Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge processuale (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, L. n. 241 del 1990, art. 18 e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4) per non aver fatto uso il giudice tributario dei propri poteri istruttori d’ufficio per integrare la prova, sommamente difficile per la parte contribuente, in particolare in relazione alla destinazione di somme mutuate da parte di terzi acquirenti. Il motivo è inammissibile. Sul punto va preliminarmente ribadito (v. sez. 5, n. 14244 del 08/07/2015) che il giudice tributario non è obbligato ad esercitare “ex officio” i poteri istruttori di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, salvo che non sussista il presupposto dell’impossibilità di acquisire la prova altrimenti, come nel caso in cui una delle parti non possa conseguire documenti in possesso dell’altra; a ciò deve aggiungersi che gli adempimenti istruttori d’ufficio cui accenna la parte ricorrente, lungi dal riferirsi all’acquisizione di prove precostituite specificamente indicate e dedotte, includerebbero audizioni testimoniali, le quali non hanno cittadinanza nel processo tributario.

4. – Con il terzo motivo si censura omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la commissione ritenuto assorbito il motivo di appello sottoposto dalla contribuente, secondo cui l’atto impositivo era invalido per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, che impone di motivare sulle osservazioni presentate dal contribuente in sede di verbale, deduzione indicata come non esaminata neppure dal giudice di primo grado. Anche tale motivo è inammissibile. Invero, come detto nella trattazione del primo motivo, posto che le osservazioni sottoposte dalla contribuente concernevano l’inapplicabilità alla vendita, in quanto precedente l’entrata in vigore, delle presunzioni di cui al D.L. n. 233 del 2006 (cfr. ricorso p. 2), le stesse risultano pienamente, per quanto succintamente, riscontrate nell’avviso di accertamento per come trascritto (cfr. ricorso p. 4, ove si afferma l’applicabilità dell’art. 35, comma 23 bis cit.); ciò che, come sempre chiarito nella trattazione del primo motivo, diversamente da quanto dedotto dalla contribuente, la commissione regionale ha validato ritenendo applicate non già presunzioni legali legate solo correlate al “valore normale” dei beni immobili, quali dettate dal D.L. n. 223 del 2006, ma in base a ordinarie presunzioni ex art. 2729 c.c., idonee a fondare accertamenti ex D.L. n. 233, come “presunzioni semplici” come previsto dalla L. n. 244 del 2007, interpretativo del D.L. del 2006. In tale situazione – come anche dedotto dalla controricorrente – rettamente, seppur sinteticamente, la sentenza della commissione tributaria regionale, trattato il tema della valenza delle presunzioni applicate, ha – dopo aver menzionato nello “svolgimento del processo” la questione – statuito “assorbito ogni altro e diverso motivo di gravame e di resistenza”, ciò che fa comprendere che – non sussistendo alcun omesso esame – la censura innanzi a questa corte non ha colto la “ratio decidendi”.

5. – Con il quarto motivo si censura la violazione dell’art. 92 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, oltre altre disposizioni, per avere il giudice di merito erroneamente compensato le spese del giudizio di secondo grado, nel dispositivo, mentre nella motivazione si indica la compensazione delle spese di entrambi i gradi. Anche tale motivo è inammissibile, non essendo in esso dedotto in alcun modo in ordine alle ragioni per le quali vi sarebbe insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, non colmabile mediante la lettura congiunta di essi e l’individuazione di una qualche imprecisione di natura meramente formale. Sul punto, invero, va ribadito che la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, cosicchè, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all’unica statuizione che, in realtà, esso contiene. Ciò posto, va tenuto conto questa corte (v. sez. 2, n. 1323 del 26/01/2004) ha ritenuto che, ove consti dal dispositivo il rigetto dell’appello, ma si disponga altresì la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio (spese eventualmente diversamente governate dalla pronuncia di primo grado), si debba far prevalere la motivazione da cui risulta che in effetti il giudice di secondo grado ha accolto un secondo motivo di appello riguardante proprio le spese, onde il rigetto totale contenuto nel dispositivo costituisce mera imprecisione formale, ininfluente sulla validità della sentenza. Nel caso di specie, operando il medesimo principio in senso inverso, tenuto conto che il giudice di secondo grado ha integralmente rigettato l’appello, ciò che preclude qualsiasi intervento modificativo della sentenza di primo grado, l’interprete – eventualmente anche in fase esecutiva – potrà ben far prevalere il “dictum” di compensazione delle sole spese del grado, costituendo l’espressione della motivazione nel senso della compensazione delle spese del doppio grado una imprecisione formale non comportante alcuna invalidità sindacabile in cassazione.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro duemilanovecento per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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