Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26537 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22335/2011 proposto da:

IDEALCASA IMMOBILIARE SRL, in persona del Liquidatore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRAZIANO DUSI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA UFFICIO

CONTROLLI AREA LEGALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 28/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate, dopo una notifica di invito a comparire seguito da memoria della parte contribuente, ha notificato alla Idealcasa Immobiliare s.r.l. avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito per l’anno di imposta 2004, con maggiori IRES, IRAP e IVA e sanzioni, per maggior valore di immobili venduti.

La contribuente ha impugnato l’atto e la commissione tributaria provinciale di Verona ha rigettato il ricorso.

La contribuente ha impugnato la sentenza innanzi alla commissione tributaria regionale del Veneto – sez. staccata di Verona, avverso la cui decisione di parziale annullamento dell’accertamento in ordine a due immobili, con conferma per il resto, la Idealcasa Immobiliare s.r.l. ricorre per cassazione su quattro motivi, mentre l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Con il primo motivo si censura sia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e dell’art. 24 Cost., sia omessa motivazione circa punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendo che la carenza di motivazione dell’invito a comparire preliminare rispetto all’accertamento costituisca violazione del predetto art. 7 e si ripercuota sulla validità dell’atto impositivo, ciò che è stato negato con la sentenza impugnata. In disparte ogni questione in tema di ammissibilità della censura ex n. 5 per vizio motivazionale, non sviluppata nel motivo, e per congiunta proposizione di doglianze diverse non adeguatamente separabili, il motivo stesso, anche in particolare per quanto riferito a detta presunta violazione di legge, è inammissibile per difetto di autosufficienza. Invero, l’invito notificato non è trascritto, nè sono riportati, neppure indirettamente, nel ricorso i precisi termini con cui la doglianza è stata coltivata nel giudizio di appello; in tali condizioni, la corte non è messa in condizione di esaminare il motivo.

3. – Con il secondo motivo si deduce “violazione delle disposizioni sul contraddittorio” (sic) e “omessa e insufficiente motivazione in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3, in merito al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6” (sic). Il motivo – anche in questo caso potendosi trascurare la sua intelligibilità intrinseca – non appare riferito alla sentenza impugnata, bensì all’atto impositivo, che non avrebbe tenuto conto della memoria del contribuente, e che sarebbe stato integrato nella motivazione solo in sede processuale. Non essendo chiaro quali siano le statuizioni impugnate, già da ciò consegue inammissibilità.

4. – Con il terzo motivo (recante per errore evidente il n. 4), si censura omessa motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè “infondatezza della pretesa erariale per mancato assolvimento dell’onere della prova – violazione art. 2697 c.c.” (sic). Si contesta la tesi posta a motivazione dalla commissione regionale circa la “concordanza degli indizi” che costituirebbe “ultrapetizione” e “falsa ed erronea applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2697 c.c.”, tenuto conto che nessun rilievo è stato svolto circa le scritture contabili. Anche tale motivo è inammissibile, non essendo – tra l’altro – indicate le parti della decisione impugnate, le deduzioni svolte dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo e in appello, nè essendo indicati con chiarezza (ai fini della censura di vizio di motivazione) il fatto controverso oggetto della statuizione e la sua decisività.

5. – Con il quarto motivo (recante per errore evidente il n. 1), si censura “nullità dell’avviso di accertamento per totale infondatezza della pretesa fatta valere”. Con il motivo, come fatto palese anche dall’intitolazione, lungi dal percorrersi l’impugnazione secondo uno dei parametri di cui all’art. 360 c.p.c., avverso la sentenza di seconde cure, si muovono critiche dirette – e di natura prevalentemente fattuale – nei confronti dell’atto impositivo, ciò che rende inammissibile anche tale mezzo di gravame.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro tremila per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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