Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26536 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17731/2011 proposto da:

MULTI DU LAC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

M.M.C., legale rappresentante all’epoca dei fatti,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICA ROSATI, rappresentati e difesi

dall’avvocato RITA ROBERTO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 122/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 06/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta al

controricorso e chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato alla Multi du Lac s.r.l. e all’amministratrice unica di essa M. (cognome) M.C. (nome) avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito per l’anno di imposta 2004, con maggiori IRES, IRAP e IVA e sanzioni, per maggior valore di un immobile venduto a favore di Me.Gi., in persona propria ma amministratore di una s.n.c. socia della s.r.l., incrementato da Euro 95.000 a 219.600.

Le parti contribuenti hanno impugnato l’atto e la commissione tributaria provinciale di Sondrio, riuniti i ricorsi, li ha accolti.

L’agenzia ha impugnato la sentenza innanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, avverso la cui decisione di accoglimento dell’appello le contribuenti ricorrono per cassazione su un unico complesso motivo, mentre l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Con l’unico motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come assolutamente carente di motivazione la sentenza impugnata sia in relazione all'”iter logico-intellettivo” seguito sia in riferimento a “omesso esame di fatti e prove” (p. 10 del ricorso). In particolare, si lamenta che non sarebbero stati indicate le ragioni della idoneità degli elementi presuntivi, nè della sussistenza dei requisiti della gravità, certezza e concordanza; neppure vi sarebbe menzione del perchè la tesi difensiva dei contribuenti e le prove da essi offerte non fossero idonee (p. 11). Richiamati i principi in tema di adeguatezza della motivazione e della loro azionabilità in cassazione (p. 12) e in tema di prova presuntiva (p. 13), le ricorrenti hanno ripercorso le critiche all’impianto probatorio dell’ufficio (pubblicazioni FIAIP e OMI – p. 13 e 14; condizioni dell’immobile – p. 14; margine di ricarico e costo del venduto – p. 15; studi di settore – p. 16-18), sottolineando le proprie prospettazioni probatorie. Hanno poi ripercorso profili giuridici in tema di presunta violazione di norme in tema di accertamento analitico-induttivo (p. 18) e di applicazione fuori dai limiti di vigenza della disciplina in tema di “valore normale” (p. 18 e 19). Infine, ritornandosi a profili anche motivazionali, le ricorrenti hanno richiamato le critiche in tema di presunta anti-economicità dell’operazione (pp. 19-20).

3. – Il motivo è inammissibile. Si richiama che il vizio della sentenza lamentato innanzi a questa corte (di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) deve consistere, per le sentenze depositate anteriormente all’11.9.2012, in una “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, essendo onere del ricorrente indicare sia uno o più fatti controversi in ordine ai quali la motivazione risulti omessa, insufficiente o contraddittoria, sia dimostrando la decisività del fatto ai fini della risoluzione della lite. In tal senso, sono inammissibili censure per vizi motivazionali individuati in considerazioni, soprattutto giuridiche, diverse dai fatti in senso storico o normativo (cfr., in ordine al principio per cui la censura non deve attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in relazione a un fatto in senso storico o normativo, sez. 5 n. 16655 del 29/07/2011, riferita appunto alla modifica introdotta nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a fronte delle decisioni richiamate in ricorso riferite spesso alla precedente formulazione). Ciò posto, come si evince dal riepilogo sopra effettuato il motivo di ricorso, anzitutto, omette di indicare con chiarezza i fatti in ordine ai quali la motivazione sarebbe viziata; in secondo luogo, esso ripercorre critiche fattuali rivolte più all’atto impositivo che alla sentenza, le cui statuizioni, premesse all’esordio del motivo, non formano oggetto di specifica critica (v. i punti dianzi evidenziati); in terzo luogo, mescola profili di critica giuridica (v. pp. 18 e 19) del tutto alieni rispetto al vizio dedotto con considerazioni di altro genere. In alcuni passaggi, benvero, le parti ricorrenti investono – soprattutto dal punto di vista probatorio – le statuizioni contenute in sentenza di talune censure, ma ciò avviene contrapponendo considerazioni della parte a quelle della commissione regionale, ciò che maschera come gravame di tipo motivazionale la richiesta effettiva di riesame di statuizioni in fatto di esclusiva competenza del giudice del merito.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso per inammissibilità del motivo e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro tremilaottocento per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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