Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26535 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. III, 30/09/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 30/09/2021), n.26535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7225/2019 proposto da:

G.L., G. COSTRUZIONI SRL, G.V.,

G.N., G.A., G.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA LIBERIANA 17, presso lo studio dell’avvocato FABIO

VERILE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

A.G., e AM.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1369/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.A. e M.A. convennero innanzi al Tribunale di Foggia G.N. chiedendo l’esecuzione in forma specifica di contratto preliminare di vendita immobiliare di data 16 luglio 1991. Il convenuto propose domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione del contratto a fronte di precedente contratto preliminare di permuta di suolo con costruzioni da edificare sul medesimo suolo ed eccepì l’impossibilità giuridica del trasferimento essendo pendente procedura espropriativa in relazione ai beni. Venne riunita alla causa altra causa introdotta con domanda dei medesimi attori nei confronti di G.N., G.L., G.G., G.V., G.A. e G. Costruzioni s.r.l. avente ad oggetto la simulazione e in via subordinata la revocatoria di una serie di trasferimenti immobiliari posti in essere da G.N. in favore degli altri convenuti sulla base del credito risarcitorio pari a Lire 550.000.000 per l’inadempimento al contratto preliminare. Il Tribunale adito dichiarò la simulazione parziale del contratto preliminare del 16 luglio 1991 nella parte relativa al prezzo e rigettò la domanda ai sensi dell’art. 2932, per l’impossibilità del trasferimento nonché quella di simulazione/revocatoria. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori.

Con sentenza di data 28 dicembre 2016 la Corte d’appello di Bari accolse la domanda revocatoria, disponendo con separata ordinanza l’istruzione della causa per gli ulteriori motivi di appello. Osservò la corte territoriale che il credito risarcitorio da tutelare era relativo ad una serie di contratti preliminari di compravendita immobiliare, fra cui quello oggetto della causa riunita ed altri oggetto di altri giudizi fra le parti, e che il credito di cui alla causa riunita era meritevole di tutela non emergendo affatto che l’immobile in questione fosse sottoposto ad espropriazione. Aggiunse che la sequela di compravendite immobiliari fra il 1995 ed il 1997 fra G.N. ed i figli e la società amministrata da uno dei figli, nonché i pignoramenti immobiliari e le vendite di beni già assoggettati a contratti preliminari con gli attori ed altri soggetti, fra cui la vendita del bene di cui alla domanda ai sensi dell’art. 2932, denotavano piena consapevolezza del pregiudizio al creditore sia da parte del debitore che dei terzi acquirenti e che alla stregua degli stretti rapporti familiari, nonché delle altre circostanze evidenziate, doveva ritenersi sussistente il requisito soggettivo dell’azione. Osservò inoltre che il patrimonio residuo doveva ritenersi non solo insussistente, ma vieppiù depauperato dall’ulteriore atto dispositivo avente ad oggetto la domanda giudiziale.

Con sentenza di data 18 gennaio 2018 la corte territoriale accolse la domanda proposta ai sensi dell’art. 2932, disponendo il trasferimento immobiliare.

Avverso la sentenza di data 28 dicembre 2016 hanno proposto ricorso per cassazione G.N., G.L., G.G., G.V., G.A. e G. Costruzioni s.r.l. sulla base di due motivi. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale aveva ritenuto insussistente il credito risarcitorio relativo alla domanda di esecuzione in forma specifica e che la corte territoriale, senza previo accertamento del credito, ha accolto la domanda revocatoria e successivamente si è limitata ad accogliere la domanda ai sensi dell’art. 2932, da cui l’insussistenza del diritto di credito. Aggiunge che non era stato provato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie e che la presunzione di conoscenza del pregiudizio era stata ritenuta sulla base unicamente dei rapporti di famiglia, senza alcuna indicazione dei motivi specifici per i quali il rapporto parentale avrebbe dovuto condurre alla conoscenza del detto pregiudizio.

Il motivo è inammissibile. La censura non intercetta la ratio decidendi sotto un duplice profilo ed è pertanto priva di decisività.

In primo luogo la corte territoriale ha affermato che il credito risarcitorio da tutelare con l’azione ai sensi dell’art. 2901, è relativo ad una serie di contratti preliminari di compravendita immobiliare, fra cui quello oggetto della causa riunita ed altri oggetto di altri giudizi fra le parti, per cui il credito fatto valere ai fini della domanda revocatoria non è limitato a quello allegato con la domanda relativa alla causa riunita e per cui vi è la sentenza definitiva, secondo l’accertamento del giudice di merito, non specificatamente impugnato.

Sul punto è appena il caso di aggiungere che comunque la circostanza dell’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 2932, senza riconoscimento del credito risarcitorio è astrattamente in grado di incidere sull’esecuzione della decisione di accoglimento della domanda di revocatoria ma non sui presupposti dell’azione ai sensi dell’art. 2901. Ai fini infatti dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. n. 9855 del 2014 e n. 19289 del 2007), dal che si desume che il mancato accertamento del credito comporta solo la non eseguibilità della sentenza ai sensi dell’art. 2901.

In secondo luogo, la sussistenza del requisito soggettivo è stata ritenuta dal giudice di appello non sulla base del mero rapporto parentale, ma sulla base anche “delle altre circostanze evidenziate”, come si legge a pagina 10 della motivazione, e cioè la sequela di compravendite immobiliari fra il 1995 ed il 1997 fra G.N. ed i figli e la società amministrata da uno dei figli, nonché i pignoramenti immobiliari e le vendite di beni già assoggettati a contratti preliminari con gli attori ed altri soggetti, fra cui la vendita del bene di cui alla domanda ai sensi dell’art. 2932. La valutazione del giudice di merito è stata dunque nel senso che il vincolo parentale fra il debitore ed il terzo rendeva inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. n. 12836 del 2014).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 279 e 187 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente, premesso che l’aspettativa del credito risarcitorio è venuta meno con la sentenza definitiva all’acquisto della proprietà, che la Corte d’appello ha invertito l’ordine previsto dall’art. 279, posto che la decisione sulla domanda ai sensi dell’art. 2932, da cui sarebbe scaturito l’accertamento negativo del diritto di credito, avrebbe dovuto precedere la decisione sull’azione revocatoria.

Il motivo è infondato. In primo luogo va evidenziato che non viene in rilievo la disciplina dell’ordine delle questioni da risolvere per la decisione di merito, contemplata dall’art. 279 c.p.c., perché si è trattato di pronuncia relativa ad una delle cause riunite e dunque di una decisione su domanda e non su questione.

In secondo luogo, come affermato da Cass. n. 7941 del 2020, il mancato rispetto dell’ordine delle questioni di cui all’art. 276 c.p.c., non genera alcuna nullità della sentenza. Come chiarito da Cass. Sez. U. n. 26242 del 2014, “non bisogna… sovrapporre la successione cronologica delle attività di cognizione del giudice con il quadro logico della decisione complessivamente adottata in esito ad esse, all’interno delle quali si collocano i passaggi che portano alla decisione finale” (paragrafo 5.2.5); pertanto “la previsione di un tale ordine (quello indicato dall’art. 276 c.p.c.) non è mai stata ritenuta espressione della imposizione di una sequenza obbligata dalla quale il giudice non possa discostarsi in base alle esigenze volta a volta emergenti”; concludono dunque le Sezioni unite, sulla scorta di Cass. sez. U. n. 2840 del 2007 e n. 15122 del 2013, che “la necessità di rispettare l’ordine delle questioni rito/merito ha così, quale unica conseguenza, la inammissibilità di un rigetto della domanda sia per motivi di rito che di merito: dall’avvenuta verifica della insussistenza del requisito processuale discende sempre l’impossibilità di pervenire anche ad una statuizione sul merito” (paragrafo 5.14.5).

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza della partecipazione al giudizio degli intimati.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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