Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26535 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26535 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 20896-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3041

contro

DELLE CHIAIE MARIA GRAZIA;
– intimata “vori Pe-P7A ( crík,04
an 57/2007 della CORTE D’APPELLO
avverso la sent

Data pubblicazione: 27/11/2013

’II

di ROMA, depositata il 22/08/2007 R.G.N. 460/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA,che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

..

Svolgimento del processo
Con sentenza non definitiva del 4/1 — 22/8/07 la Corte d’appello di Roma – sezione
lavoro accolse l’impugnazione proposta da Delle Chiaie Maria Grazia avverso la
sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma, che le aveva respinto le

della nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti nel biennio
1997 — 1999, e dichiarò la nullità del contratto a termine stipulato in relazione al
periodo 3/5 — 31/5/99, oltre che la prosecuzione giuridica del rapporto ancora in
atto al momento della decisione.
La Corte territoriale pervenne a tale decisione dopo aver osservato che l’ultimo
contratto a termine risalente al 3/5/99 era stato motivato dalla ricorrenza di
esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione dell’ente, così come
previste dall’art. 8 del c.c.n.l. del 26/11/94, ma che la sua stipulazione era
avvenuta allorquando era stato ampiamente superato il termine massimo del
30/4/1998 contemplato dal successivo accordo, per cui l’apposizione del termine
finale del 31/5/99 era da ritenere illegittima.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a Poste Italiane che affida
l’impugnazione a quattro motivi di censura.
Rimane solo intimata Maria Grazia Delle Chiaie.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo è denunziata l’omessa motivazione in relazione agli artt. 1372,
10 comma, cod. civ., 1175 c.c., 1375 c.c., 2697 c.c., 1427 c.c., 1431 cod. civ. (art.
360, n. 3 c.p.c.) e si chiede di accertare se il comportamento inerte della
lavoratrice, avente durata e modalità tali da evidenziare il completo disinteresse al
ripristino del rapporto di lavoro, debba considerarsi come forma presuntiva di
risoluzione dello stesso per mutuo consenso, tale da poter essere contrastata solo
dalla eventuale prova contraria offerta dalla controparte.
Il motivo è infondato.

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domande svolte nei confronti della società Poste Italiane s.p.a per l’accertamento

Invero, l’indirizzo consolidato di questa stessa Sezione (Cass. sez. lav. n. 5887
dell’i 1/3/2011; Cass. sez. lav. n. 23057 del 15/11/2010; Cass. sez. lav. n. 26935
del 10/11/08; C. sez. lav. n. 17150 del 24/6/08; C. sez. lav. n. 20390 del 28/9/07;
C. sez. lav. n. 23554 del 17/12/04; C. sez. lav. n. 17674 dell’11/12/02) è nel senso

termine è di per sè insufficiente a far considerare sussistente una risoluzione del
rapporto per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale
risoluzione, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo
trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del
comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una
chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine
ad ogni rapporto lavorativo, sicchè la valutazione del significato e della portata del
complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni
non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di
diritto.
Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per
mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o
dell’azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze
oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione
del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di
denotare “una volontà chiara e certa della parti di volere, d’accordo tra loro, porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. anche Cass., 2/12/2000 n.
15403; Cass., 20/4/98 n. 4003).
Nella fattispecie la Corte territoriale, nel motivare il rigetto dell’eccezione
preliminare di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, si è attenuta ai
suddetti principi e , pertanto, la relativa decisione si rivela immune dai rilievi mossi
dalla ricorrente col primo motivo.

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/4A1)

di ritenere che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a

2. Col secondo motivo è segnalata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e
2 della legge 18 aprile 1962 n. 230, nonché dell’art. 23 della legge 26 febbraio
1987 n. 56, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto si sostiene che il potere
dei contraenti collettivi di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in

56/87 può essere esercitato senza limiti di tempo, tenuto conto che la stessa legge
non prevede alcun limite temporale al riguardo.
3. Col terzo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 23
della legge n. 56/1987 e 8 del c.c.n.1 26jJ94, oltre che degli accordi sindacali del
25/9/97, del 18/1/98, del 27/4/98, del 2/7/98, del 24/5/99 e del 18/1/01, in
connessione con gli artt. 1362 e segg. c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.). Ritiene, in sintesi,
la ricorrente che gli accordi c.d. attuativi, successivi alla stipulazione dell’Accordo
sindacale del 25 settembre 1997 e, in particolare, quelli di cui in premessa sino al
18 gennaio 2001 avrebbero dovuto essere interpretati, anche a norma dell’art.
1362 e segg. cod. civ., nel senso che le parti stipulanti si erano date
reciprocamente atto del perdurare della particolare situazione in cui si trovava
l’impresa e che legittimava le assunzioni a termine e non nel senso di porre nuovi
limiti temporali alla facoltà di effettuare assunzioni con l’apposizione di un termine
alla durata del contratto, per cui i predetti accordi non avevano avuto natura
negoziale, bensì meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e
riorganizzazione aziendale e della necessità di stipulare o meno ulteriori contratti a
termine.
4. Oggetto del quarto motivo di censura è la denunzia di insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.). Si
contesta, in definitiva, l’approccio ermeneutico seguito dalla Corte territoriale in
quanto si ritiene che la stessa ha preteso di desumere l’esistenza del limite
temporale del 30/4/1998, non previsto né dal contratto collettivo, né dall’Accordo
sindacale del 25/9/97, soltanto dai cosiddetti accordi attuativi e che una tale

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aggiunta a quelle normativamente previste, stabilito dall’art. 23 della legge n.

pretesa è erronea dal momento che presuppone necessariamente il
convincimento che tali accordi debbano prevalere sul CCNL di settore,
introducendo in esso elementi non stabiliti. In pratica, secondo la ricorrente l’unico
limite è rappresentato dalla determinazione della percentuale dei lavoratori che

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente
per ragioni di connessione.
Tali motivi sono infondati.
Invero, osserva il Collegio che la Corte di merito, tra l’altro, ha attribuito rilievo
decisivo alla considerazione che il contratto in esame, vale a dire l’ultimo di quelli
intercorsi tra le parti, è stato stipulato, per “esigenze eccezionali conseguenti alla
fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, ed in
ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di
sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e
completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” – ai sensi dell’art. 8 del ccnI

del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data
successiva al 30 aprile 1998, vale a dire, come emerge dagli atti, per il periodo
3.5.1999 — 31.5.1999.
Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da
questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al cali del 2001 ed
al d.lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in
relazione alla nullità del termine apposto al contratto “de quo”.
Al riguardo, sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
S.U. 2-3-2006 n. 4588), è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione
collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di
assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962,
discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti
sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed

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AS

possono essere assunti a termine rispetto all’organico stabile.

efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione
della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a
tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a

contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n.
14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti
collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla
individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma
dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed
inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n.
21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato
previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo),
la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine
(v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-22004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va
anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con
l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26
novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16
gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della
situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla
conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti
occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne
consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute

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condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare

dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la
ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo
indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230” (v., fra le altre,
Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062;

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur
riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969,
Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del
termine apposto al contratto de quo, risultando superfluo l’esame di ogni altra
censura al riguardo.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione sulle spese in quanto la lavoratrice è rimasta
solo intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

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