Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26535 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.21/12/2016), n. 26535
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2794/11 proposto da:
F.L., rappres. e difesi dagli avv.ti Andrea Manzi e Pietro
Piciocchi, elett.te domic. in Roma, alla Via Confalonieri n. 5;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 141/11/09 della Commissione Tributaria della
Liguria, depositata il 17/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/12/2016 dal Consigliere Dott. Rosario Caiazzo;
udito per il ricorrente l’avvocato C. Albini per delega dell’avv.
Manzi, che si riporta agli scritti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per la pronuncia d’estinzione del
giudizio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente, il collegio Delib. di procedere alla redazione della motivazione in forma semplificata.
A seguito del deposito del ricorso proposto da B.L., avverso la sentenza della CTR della Liguria, depositata in data 17.12.09, l’agenzia delle entrate ha presentato istanza d’estinzione del giudizio, a norma della L. n. 289 del 2002, art. 16, avendo il contribuente chiesto la definizione della controversia a norma del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, versando tutte le somme dovute.
Il ricorrente ha depositato memoria, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Pertanto, il giudizio va estinto, previa cassazione della sentenza impugnata, compensando le spese.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e cassa la sentenza impugnata, compensando le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016