Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26535 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. I, 12/12/2011, (ud. 04/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10620-2009 proposto da:

P.M.R. (C.F. (OMISSIS)), Elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso l’avvocato

CAVALIERE RAFFAELE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CERRA GIUSEPPE FRANCESCO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO depositato il

31/03/2008; n. 148/07 RG;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che P.M.R. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Salerno depositato in data 31.3.2008 con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento in loro favore della somma di Euro 8630,67 a titolo di Equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Lamezia Terme sulla base di una durata irragionevole stimata in anni 10 e mesi nove e giorni 14;

che il Ministero ha resistito con controricorso;

che la Corte ha optato in camera di consiglio per la motivazione semplificata.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

L’unico articolato motivo di ricorso, per come risulta sintetizzato nei quesiti, censura in primo luogo la mancata determinazione del periodo di eccessiva durata in relazione alla intera durata del processo in secondo luogo deduce l’insufficiente liquidazione dell’indennizzo ed in terzo luogo si duole del mancato riconoscimento del “bonus”.

La prima censura è infondata.

La L. n. 89 del 2001, art. 2 prevede infatti che il danno non patrimoniale vada liquidato solo in relazione al periodo eccedente la ragionevole durata e non per l’intera durata del processo.

Si rileva che non viene presaghi considerazione la doglianza relativa ai periodi sottratti ai fini della determinazione della durata irragionevole conseguenti alle richieste delle parti in quanto tale questione non viene riproposta nei quesiti.

Analogamente deve dirsi per la liquidazione di un unico indennizzo per entrambi i ricorrenti.

La seconda censura è infondata.

La Corte d’appello di Bari ha infatti liquidato un risarcimento sulla base di Euro 800 per anno di ritardo discostandosi, nell’ambito dei propri poteri di valutazione discrezionale, in modo non eccessivo dai parametri Cedu che, come è noto, costituiscono delle indicazioni di principio suscettibili di ragionevole adattamento da parte del giudice al caso concreto.

Anche la terza censura relativa al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2000,00, è infondata.

La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto ciò non significa che dette cause sono necessariamente di per sè particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, è possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come è noto, dispone di una certa discrezionalità nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da mille a millecinquecento Euro salvo limitato discostamento in più o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, può arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto ciò non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto ciò compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Il ricorso va pertanto respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 900,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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