Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26534 del 27/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 26534 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 20895-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3040

PELLICCIONI FRANCESCA;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 27/11/2013

PELLICCIONI

FRANCESCA

C.F.

PLLFNC74M66H501V,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che

la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

POSTE ITALIANE S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 8760/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/08/2007 R.G.N.
4153/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERAche ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

contro

Svolgimento del processo
Con sentenza dell’i 1/12/06 – 20/8/07 la Corte d’appello di Roma – sezione lavoro,
in parziale accoglimento dell’impugnazione svolta dalla società Poste Italiane s.p.a
avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma che aveva

Francesca Pelliccioni nel biennio 1998-99, ha dichiarato la nullità del termine
apposto al contratto stipulato il 20/11/98 e la sussistenza del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato a decorrere dal 23/11/98, condannando la società postale al
pagamento, a titolo risarcitorio, di un importo pari alle retribuzioni maturate in
favore della controparte a far tempo dalla costituzione in mora del 10/11/99, il tutto
nei limiti del triennio decorrente dalla cessazione del rapporto lavorativo.
Ha spiegato la Corte che solo l’ultimo dei tre contratti intercorsi tra le parti, cioè
quello concluso in relazione al periodo 23/11/98 — 30/1/99 per esigenze
eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione dell’ente, così come previste
dall’art. 8 del c.c.n.l. del 26/11/94, era da considerare illegittimo, posto che la sua
stipulazione era avvenuta allorquando era stato ampiamente superato il termine
massimo del 30/4/1998 contemplato dal successivo accordo collettivo per il ricorso
a tale tipologia di contratti.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a Poste Italiane che affida
l’impugnazione a tre motivi di censura.
Resiste con controricorso Pelliccioni Francesca, la quale propone, a sua volta,
ricorso incidentale affidato a nove motivi e deposita, altresì, memoria ai sensi
dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello
incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
1. Col primo motivo del ricorso principale è denunziata la violazione e falsa
applicazione dell’art. 23 della legge 26 febbraio 1987 n. 56, dell’art. 8 del c.c.n.I del

dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi con

26/11/94, oltre che degli accordi sindacali del 25/9/97, del 16/1/98, del 27/4/98, del
2/7/98, del 24/5/99 e del 18/1/01, in connessione con gli artt. 1362 e segg. c.c.
(art. 360, n. 3 c.p.c.), in quanto si deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte
d’appello nell’aver voluto individuare nella data del 30/4/98 il termine ultimo di

ricorrente ritiene, invece, che il potere dei contraenti collettivi di individuare nuove
ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle normativamente previste,
stabilito dall’art. 23 della legge n. 56/87, poteva essere esercitato senza limiti di
tempo, tenuto conto che la stessa legge non prevedeva alcun limite temporale al
riguardo.
2. Col secondo motivo è denunziata l’omessa ed insufficiente motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.). Si contesta, in
definitiva, l’approccio ermeneutico seguito dalla Corte territoriale in quanto ci si
duole del fatto che la stessa ha preteso di desumere l’esistenza del limite
temporale del 30/4/1998, non previsto né dal contratto collettivo, né dall’Accordo
sindacale del 25/9/97, soltanto dai cosiddetti accordi attuativi e che una tale
pretesa è erronea dal momento che presuppone necessariamente il
convincimento che tali accordi debbano prevalere sul CCNL di settore,
introducendo in esso elementi non stabiliti. In pratica, secondo la ricorrente l’unico
limite è rappresentato dalla determinazione della percentuale dei lavoratori che
possono essere assunti a termine rispetto all’organico stabile.
Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente per
ragioni di connessione.
Tali motivi sono infondati.
Invero, osserva il Collegio che la Corte di merito, tra l’altro, ha attribuito rilievo
decisivo alla considerazione che il contratto in esame, vale a dire l’ultimo di quelli
intercorsi tra le parti, è stato stipulato, per “esigenze eccezionali conseguenti alla
fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, ed in

validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25/9/97. Al riguardo la

ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di
sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e
completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” – ai sensi dell’art. 8 del ccnI

del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data

23.11.1998 — 30.1.1999, successivamente prorogato al 31.3.1999.
Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da
questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnI del 2001 ed
al d.lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in
relazione alla nullità del termine apposto al contratto “de quo”
Al riguardo, sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
S.U. 2-3-2006 n. 4588), è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione
collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di
assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962,
discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti
sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed
efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione
della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a
tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a
condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n.
14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti
collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla
individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma
dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed

3

successiva al 30 aprile 1998, vale a dire, come emerge dagli atti, per il periodo

inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n.
21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato
previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo),

(v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-22004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va
anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con
l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26
novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16
gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della
situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla
conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti
occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne
consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute
dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la
ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo
indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230″ (v., fra le altre,
Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062;
Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur
riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969,
Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del
termine apposto al contratto de quo, risultando superfluo l’esame di ogni altra
censura al riguardo.
3. Col terzo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
in relazione agli artt. 1217 e 1233 cod. civ., attraverso il quale si contesta la

4

fig

la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine

condanna al pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla messa in mora fatta
coincidere con l’istanza del tentativo obbligatorio di conciliazione, viene posto il
seguente quesito di diritto: ” Dica la Suprema Corte se per il principio di
corrispettività della prestazione, il lavoratore — a seguito dell’accertamento

delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia
costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione
lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 1206 e segg. cod. civ.”

Osserva il Collegio che il quesito riguardante la mora credendi risulta del tutto
generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella
enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il
momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai
giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4/1/2011 n. 80 e Cass. 29/4/2011
n. 9583).
Il quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base
alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in
maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in
giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5/1/2007 n. 36), dovendosi, pertanto, ritenere come
inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare deve comprendere
l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del
diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto
applicare in sostituzione del primo e la “mancanza anche di una sola delle due
suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile.” (v. Cass. 30-9-2008, n.
24339). Del resto è stato anche precisato che “è inammissibile il motivo di ricorso
sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa
proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di
diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v.
Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in

giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato — ha diritto al pagamento

base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica
sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).
Ne consegue l’inammissibilità dell’ultimo motivo.
Pertanto, il ricorso principale va rigettato.

che verranno esaminati alla fine congiuntamente in quanto vedono in sostanza,
seppur sotto diversi aspetti, sulla stessa questione della limitazione temporale del
risarcimento del danno e sulle conseguenze economiche della pronunzia di nullità
del contratto a termine.
1.a. Col primo motivo la Pelliccioni si duole della insufficienza e contraddittorietà
della motivazione in ordine al limite temporale fissato dalla Corte d’appello nella
determinazione del danno, ritenendolo irragionevole sulla base del rilievo che non
è condivisibile la validità della presunzione indicata in sentenza in merito alla
supposta sufficienza di un arco temporale di tre anni per la reperibilità di una
nuova occupazione lavorativa.
2.a. Col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’ad. 1226
cod. civ. asserendosi che il danno sarebbe stato facilmente individuabile nel suo
preciso ammontare nella misura corrispondente a quella delle retribuzioni a
decorrere dall’offerta della prestazione lavorativa, per cui illegittimamente la Corte
d’appello avrebbe proceduto alla sua valutazione equitativa.
3.a. L’oggetto del terzo motivo di censura è costituito dalla denunzia della
violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. e della nullità della sentenza
per violazione dell’ad. 115 c.p.c. Si sostiene, in pratica, che la considerazione
giudiziale della possibilità di reperimento di una nuova occupazione lavorativa
nell’arco di un triennio non può assurgere al rango di presunzione semplice atta a
giustificare la contestata decisione, non avendone le caratteristiche di gravità,
precisione e concordanza che la legge esige al riguardo, né può rappresentare,

6

m

Quanto al ricorso incidentale va rilevato che lo stesso è articolato in nove motivi

tantomeno, un fatto notorio sul quale fondare la delimitazione temporale della
condanna, non rientrando un tale dato nella comune esperienza.
4.a. Attraverso il quarto motivo, formulato per violazione e falsa applicazione degli
artt. 1218 e 1223 cod. civ., la lavoratrice imputa alla Corte di merito di non aver

della nullità del termine doveva essere commisurato alle retribuzioni che avrebbe
percepito in costanza di rapporto, dall’offerta della prestazione lavorativa fino al
ripristino dello stesso, nonostante la datrice di lavoro non avesse dimostrato di non
aver potuto adempiere ala sua obbligazione di corrisponderle la retribuzione per
causa ad essa non imputabile.
5.a. Col quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1225
cod. civ., contestandosi la limitazione dell’ammontare del risarcimento alle
retribuzioni erogabili nell’arco di un solo triennio dalla cessazione del rapporto
sulla base del rilievo che una tale decisione fa leva sul presupposto apodittico che
all’epoca dei fatti potesse prevedersi una tale la durata di tempo per il reperimento
di una nuova occupazione, nonostante che la parte datoriale avesse osteggiato il
ripristino del rapporto sino alla sua condanna in sede giudiziaria.
6.a. Col sesto motivo è segnalata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227
cod. civ. in quanto si imputa alla Corte d’appello di aver disatteso la richiesta
risarcitoria nella misura delle retribuzioni maturate successivamente all’offerta
della prestazione lavorativa sulla scorta del presupposto apodittico che la
lavoratrice non si era prodigata per ottenere un nuovo impiego in maniera tale da
ridurre il danno che la stessa parte datoriale le aveva causato.
7.a. Oggetto del settimo motivo è la denunzia della violazione dell’art. 2697 c.c. in
quanto si addebita alla Corte territoriale un erroneo governo nel riparto degli oneri
probatori posto che sarebbe spettato alla società provare che la lavoratrice aveva
nel frattempo percepito altri introiti e che avrebbe potuto, comunque, reperire sul
mercato del lavoro altre fonti di remunerazione.

7

Am5

tenuto conto del fatto che il risarcimento del danno conseguente all’accertamento

8.a. Attraverso l’ottavo motivo ci si duole della nullità della sentenza e del
procedimento per violazione delle regole procedurali di cui agli artt. 113, 114 e 432
c.p.c. in quanto si sostiene che nel caso in esame non si versava nelle ipotesi in
cui era consentito al giudicante di decidere secondo equità e non avendo

9.a. Con quest’ultimo motivo la ricorrente in via incidentale lamenta la violazione
degli artt. 2094 e 2099 cod. civ. in quanto sostiene che la Corte territoriale avrebbe
erroneamente applicato la disciplina in materia di risarcimento del danno anziché
quella in materia di adempimento di obbligazioni derivanti da contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, per cui, una volta accertata la costituzione di
un tale rapporto, i giudici d’appello avrebbero dovuto condannare la parte datoriale
a corrisponderle le retribuzioni a decorrere dall’offerta reale delle prestazioni
lavorative illegittimamente rifiutate
Tali motivi sono inammissibili.
Invero, difetta nella fattispecie un interesse della ricorrente in via incidentale per la
semplice ragione che la contestata liquidazione equitativa è in ogni caso
nettamente favorevole alla lavoratrice rispetto a quella che la medesima si
vedrebbe riconosciuta in caso di un nuovo giudizio di rinvio conseguente
all’accoglimento del suo ricorso, stante le più restrittive previsioni adottate in
materia con la legge n. 183 del 4 novembre 2010, nel frattempo entrata in vigore,
e che troverebbero immediata applicazione nel procedimento in esame.
Infatti, l’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 4 novembre 2010, dettato in
materia di decadenze e disposizioni concernenti il contratto di lavoro a tempo
determinato, prevede quanto segue: “Nei casi di conversione del contratto a
tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del
lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un
minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di

8

m

nemmeno le parti fatto una richiesta in tal senso.

fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’ articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n.
604.”
Il ricorso incidentale va, perciò, dichiarato inammissibile.
Così risultati inammissibili il terzo motivo del ricorso principale, riguardante le

neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo

“ius

superveniens”, rappresentato dall’art. 32, commi 5 0 , 6° e 7° della legge 4

novembre 2010 n. 183, in vigore dal 24 novembre 2010.
Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio,
costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo
ius supetveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova

disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo
pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della
natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di
ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).
In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche
indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere
sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre
Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).
Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.
La soccombenza prevalente della ricorrente principale induce la Corte a porre a
carico della medesima le spese del presente giudizio che vengono liquidate come
da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ridi-si, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello
incidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese del presente giudizio
nella misura di € 3500,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.

9

conseguenze economiche della nullità del termine, ed il ricorso incidentale,

2085 5 108

Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA