Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26534 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 23/11/2020), n.26534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8272-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.E.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4668/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/9/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/7/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA

DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 293/9/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in accoglimento del ricorso proposto da M.E.M. avverso avviso di liquidazione di imposta di donazione sul trust (OMISSIS) costituito con atto notarile del 23.9.2010;

la contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con unico mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 53 Cost., degli artt. 12 e 14 preleggi, del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 5, e del D.L. n. 26 del 2006, 2, commi da 47 a 54, convertito dalla L. n. 286 del 2006”, lamentando in particolare che la CTR avesse negato l’applicazione dell’imposta in oggetto in relazione alla costituzione di trust da parte della contribuente, assieme a M.F., al fine di estinguere le passività gravanti sulla società (OMISSIS) S.r.L. (di cui detenevano l’intero capitale sociale), conferendo e vincolando le partecipazioni detenute nella società ed un immobile, e che aveva come beneficiari cinque istituti di credito;

1.2. le doglianze vanno disattese:

1.3. al riguardo vanno richiamati i principi di diritto recentemente affermati da questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. nn. 8082/2020, 19167/2019, 16699/2019, 21614/2016);

1.4. l’imposta, di conseguenza, è dovuta, nelle fattispecie in esame, non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/2019 cit.)

1.5. deve quindi, anche nella presente sede, affermarsi che: la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in. L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; – per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile nè nell’atto istitutivo nè nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo;

2. la Commissione Tributaria Regionale, nella sentenza qui impugnata, ha fatto buon governo di tali principi, con conseguente rigetto del ricorso;

3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva della contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza deì presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, tenutasi in modalità da remoto secondo quanto disposto daì decreti del Primo Presidente nn. 76/2020 e 97/2020, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

 

 

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