Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26534 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18347/2010 proposto da:

Immobiliare Rosanna s.a.s. di V.S. & C., in persona

del legale rapppres. p.t.; V.C.; V.S.;

L.C.; tutti rappres. e difesi dagli avv.ti Livio Rossi e Pio

Corti, elett.te domic. in Roma, al viale Parioli n. 47;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/33/10 della COMM. TRIB. REG. Lombardia,

depositata il 13/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. Rosario Caiazzo;

udito per il ricorrente l’avvocato Rossi, che si riporta agli

scritti;

udito per l’agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato, che chiede

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di

ricorso e per l’accoglimento degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Preliminarmente, il collegio Delib. di procedere alla motivazione in forma semplificata.

La “Immobiliare Rosanna” sas & C., e i soci V.C., S. e L.C. – quale erede di V.D. – impugnarono vari avvisi d’accertamento, afferenti a diverse imposte, emessi per gli anni 2001 e 2002, innanzi alla CTP di Varese che accolse il ricorso con sentenza emessa il 13.11.07, appellata dall’agenzia delle entrate.

Con sentenza emessa il 13.1.2010, la CTR accolse parzialmente l’appello, determinando la differenza dei ricavi per la cessione degli immobili, di cui agli accertamenti impugnati, come da dispositivo.

Avverso tale sentenza, gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.

Si è costituita l’agenzia delle entrate, con il controricorso, eccependo l’inammissibilità del secondo e terzo motivo del ricorso e l’infondatezza di tutti i motivi; i ricorrenti hanno altresì depositato memoria a norma dell’art. 378 c.p.c..

Preliminarmente, il collegio rileva che l’eccezione d’estinzione del giudizio, sollevata per la prima volta nella memoria ex art. 378 c.p.c., per l’intervenuta cancellazione de società ricorrente prima della notifica degli avvisi d’accertamento, è inammissibile, trattandosi, oltre tutto, di società di persone, in conformità di orientamento consolidato della Corte (Cass., n. 13792/2016);

Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunziato la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, la violazione e falsa applicazione dell’art. 137 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 3, nonchè degli artt. 16 e 17 del detto D.Lgs., in ordine alla tardività dell’appello.

Il motivo è infondato, in quanto, come eccepito dalla controricorrente, la notificazione della sentenza di primo grado fu eseguita con modalità non conforme al D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 38, comma 2 – applicabile “ratione temporis” – che richiama l’art. 137 c.p.c.; pertanto, atteso che la notificazione fu eseguita senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, essa non fu idonea ai fini della decorrenza del termine breve, conseguendone l’ammissibilità dell’appello.

Occorre, invece, esaminare congiuntamente gli altri tre motivi di ricorso, afferenti alla violazione di legge (della L. n. 88 del 2009, art. 24, del D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3; art. 2967 c.c.) e all’omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Al riguardo, sono fondati i suddetti motivi.

La L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5 (legge comunitaria 2008), ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l’omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in tema di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35.

E’ stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò – deve intendersi – con effetto retroattivo, stante la ragione di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (Cass., n. 20429/14; cfr., anche, circolare dell’agenzia delle entrate n. 18 del 14 aprile 2010).

Ne consegue, nella fattispecie, che l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, circa l’adeguatezza del valore degli immobili ceduti, come stimato dall’amministrazione finanziaria mediante riferimento a dati della camera di commercio e dell’agenzia del territorio, non è idoneo a costituire, di per sè solo, presunzione grave, precisa e concordante di infedeltà del corrispettivo dichiarato nell’atto di vendita dell’immobile, in mancanza di altri parametri di valutazione.

Pertanto, in accoglimento dei predetti motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente decisione del merito e relativo accoglimento parziale del ricorso introduttivo della lite limitatamente alla questione dell’accertamento dei maggiori ricavi dell’impresa.

Tenuto conto che la normativa comunitaria è successiva agli avvisi d’accertamento, le spese del giudizio sono da compensare.

PQM

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, respinto il primo, e decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso della “Immobiliare Rosanna di V.S. & C.” s.a.s., e dei soci.

Compensa le spese per i tre gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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