Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26534 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 17/10/2019), n.26534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9895/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Torino, via

Guicciardini n. 3, presso lo studio dell’avv. Lorenzo Trucco, che lo

rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, Procura Generale Repubblica presso la Corte

Suprema di Cassazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2019 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Torino n. 476 del 14 febbraio 2018, reiettivo del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo lamenta l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dall’art. 46, par. 3, della direttiva n. 32/2013 e degli artt. 6 e 13 della Cedu, deducendo la difformità rispetto al dettato costituzionale della previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss. nelle controversie in materia di protezione umanitaria;

– che il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, per non avere il Tribunale proceduto alla fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, pur in assenza della disponibilità della videoregistrazione dell’audizione dell’odierno ricorrente compiuta dalla Commissione territoriale;

– che il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non essere stata concessa la protezione sussidiaria;

– che il quarto motivo censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, quanto alla protezione umanitaria;

– che il primo motivo è manifestamente infondato;

– che questa Corte ha già chiarito come “il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte” (Cass. 17717/2018);

– che il secondo motivo, invece, è fondato;

– che il Tribunale ha ritenuto come l’udienza di comparizione delle parti, pur richiesta dal ricorrente in mancanza della videoregistrazione, non dovesse essere fissata attesa la sufficienza della verbalizzazione delle sue dichiarazioni dinanzi alla Commissione territoriale;

– che questa Corte ha, però, ora chiarito come “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 17717/2018);

– che gli altri motivi sono assorbiti;

– che, dunque, il decreto impugnato va cassato con rinvio a Tribunale, in diversa composizione, il quale, pronunciando altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità, provvederà a decidere sulla domanda proposta, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, disatteso il primo ed assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia innanzi al Tribunale di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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