Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26532 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26532 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 20232-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2928
■■

contro

BINETTI MASSIMO;
– intimato –

Data pubblicazione: 27/11/2013

Nonché da:
BINETTI MASSIMO C.F. BNTMSM71M20E507G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI GENTILE 8, presso
lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,
rappresentato e difeso dall’avvocato COGO GIOVANNA,

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta delega in
atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 693/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 24/07/2007 R.G.N.1704/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, accoglimento del
ricorso incidentale.

giusta delega in atti;

RG n 20232/2008

Poste Italiane / Binetti Massimo

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 24 luglio 2007 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza
del Tribunale di Lecco ( n 129 del 2004) con la quale il primo giudice ha dichiarato la nullità del
termine apposto al contratto intercorso tra Poste Italiane e Massimo Binetti in data 1/10/2002 “per

tuttora in fase di completamento di cui agli accordi del 17,18 e 23 ottobre, I I dicembre 2001 e 11
gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002 che prevedono, al riguardo , il
riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società “, con condanna di Poste Italiane
alla riammissione in servizio del lavoratore.
La Corte territoriale, dato atto che il contratto di lavoro a tempo determinato in esame era stato
stipulato dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 368 del 2001 con il quale erano stati
liberalizzati i motivi per i quali era consentito apporre un termine al contratto , ha rilevato che nella
specie il difetto del collegamento causale e del limite temporale entro il quale doveva avvenire il
processo di ristrutturazione rendeva nulla l’apposizione del termine.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione Poste Italiane formulando sette motivi
successivamente illustrati con memoria ex art 378 cpc .
Il Binetti si costituisce con controricorso con ricorso incidentale . Poste Italiane deposita
controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione
Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti in quanto proposti avverso la
medesima sentenza.
Con il primo ed il secondo motivo Poste Italiane denuncia omessa, insufficiente
motivazione, (articolo 360 n. 5 c.p.c.). Censura la sentenza in quanto non fornisce una motivazione
in ordine alla ritenuta nullità del termine limitandosi ad affermare il difetto del collegamento
causale e del limite temporale( il primo motivo) . Deduce, inoltre, che la sentenza è contraddittoria
poiché dopo aver ammesso la legittimità delle ipotesi di conclusione di contratti a termine introdotte
dalla contrattazione collettiva in attuazione della legge delega , dall’altra parte ha affermato che la
validità delle assunzioni a termine era subordinata all’esistenza di un limite temporale di efficacia
dell’ipotesi pattizia . Osserva che l’art 25 del CCN L 2001 aveva previsto ipotesi aggiuntive a quelle
di legge fissando la percentuale di lavoratori a tempo determinato assumibili e che detta norma era
del tutto conforme al dettato legislativo.

sostenere il livello di servizio del recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità,

Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt I e 2 della Legge n 230/1962 , dell’art 23
della legge n 56/1987 (art 360 n 3 cpc ) . Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto
la necessità di limiti temporali delle assunzioni a termine , limiti non previsti dall’art 23 citato .
Deduce che l’art 25 del CCNL del 2001 era perfettamente in linea con la legge ben potendo Poste a
ricorrere, nei limiti della percentuale fissata, allo strumento del contratto a termine
Con il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 codice civile
e degli articoli 115 e 116 codice procedura civile. (art 360 n. 3 c.p.c.)

nonché nella parte in cui si afferma che negli accordi indicati non viene indicato un ben preciso arco
temporale di durata di tali processi di ristrutturazione. Osserva, infatti ,che aveva dedotto una serie
di circostanze,anche come capitoli di prova, e depositato gli accordi relativi alle procedure di
mobilità interna nei quali era sempre stato previsto un termine finale.
Osserva altresì circa l’affermata insussistenza di un collegamento causale che le assunzioni
rientravano proprio tra quelle a termine previste negli accordi sulla mobilità interna per far fronte ad
esigenze aziendali nel tempo necessario per completare le procedure di ristrutturazione.
Con il quinto motivo denuncia omessa e insufficiente motivazione. Evidenzia che il
contratto in esame era legittimo ai sensi del dlgs n 368/2001. Il contratto intercorso tra le parti
indicava in modo chiaro i motivi per: cui veniva posto in essere e gli accordi sindacali richiamati
esplicavano ulteriormente le ragioni di necessità del ricorso al contratto a termine con la
conseguenza che il contratto assolveva ai requisiti stabiliti dall’art 1 del dlgs n 368/2001. Poste
rileva, inoltre, che si era offerta di provare la ricorrenza nel caso di specie delle ragioni dedotte nel
contratto di assunzione.
Con il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1206,1207,
1217, 1219, 2094, 2099, CC, ( art 360 n 3 cpc )
Con il settimo motivo denuncia motivazione contraddittoria. Osserva che la sentenza non
aveva indicato quale fosse l’atto di messa in mora ,tale non potendo considerarsi il ricorso alla
commissione di conciliazione o il ricorso davanti al Tribunale che non contenevano alcuna
espressa messa in mora .
Con il ricorso incidentale il Binetti reitera l’eccezione di violazione del limite del 5% di cui
all’art 25 del CCNL 2001. Denuncia, inoltre, la violazione dell’art 24 della L . n 794/1942 essendo
la liquidazione delle spese processuali effettuata dalla Corte territoriale inferiore ai minimi tariffari
e senza il riconoscimento delle spese generali di cui all’art 14 del DM n 127/2004.

I motivi uno, quattro e cinque del ricorso principale sono fondati restando assorbiti gli altri.
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Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che vi sarebbe difetto di collegamento causale

Deve, in primo luogo , rilevarsi che il contratto a termine in esame, concluso in data 1/10/2002, è
soggetto alla disciplina di cui al dlgs n 368 del 2001 . La stessa ricorrente a pag 29 del ricorso
specifica che il contratto di assunzione non faceva alcun riferimento all’art 25 del CCNL 2001 che,
del resto, pur vigente alla data di entrata in vigore del dlgs citato, ai sensi dell’ il di quest’ultimo
manteneva la sua efficacia solo fino alla scadenza dello stesso contratto collettivo.
Tali precisazioni consentono di ritenere inconferenti il secondo ed il terzo motivo del ricorso con i
quali Poste muove censure alla sentenza impugnata ed afferma la legittimità dell’assunzione alla

Risulta, altresì,per le medesime ragioni, priva di rilievo l’eccezione reiterata dal Binetti di
inosservanza della percentuale di cui al 3° comma dell’art 25 citato.
Ciò premesso deve valutarsi , invece, la legittimità dell’apposizione del termine con riferimento al D.Lgs. 6
settembre 2001, n. 368, di “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES” , che all’art 1 stabilisce :
“I – È consentita l’apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato a fronte di ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2 – L’apposizione del termine è priva di effetto se
non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma
1″.
Questa Corte ha affermato ( cfr Cass n 2279/2010 ) che” con l’espressione sopra riprodotta, di chiaro
significato già alla stregua delle parole usate, il legislatore ha infatti inteso stabilire un vero e proprio onere
di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di assicurare la
trasparenza e la veridicità dì tali ragioni : nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto (così
Corte Costituzionale sent. 14 luglio 2009 n. 214).
Il decreto legislativo n. 368 del 2001, abbandonando il precedente sistema di rigida tipicizzazione delle
causali che consentono l’apposizione dì un termine finale al rapporto di lavoro (in parte già oggetto di
ripensamento da parte del legislatore precedente), in favore di un sistema ancorato alla indicazione di
clausole generali (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), cui ricondurre le
singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto, si è infatti posto il problema, nel quadro
disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine comunitaria del contratto di lavoro a tempo
determinato (cfr., in proposito, Cass. 21 maggio 2008 n. 12985) del possibile abuso insito nell’adozione di
una tale tecnica.
Per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell’istituto, il legislatore ha imposto la trasparenza, la
riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal momento
della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell’onere di specificazione, vale a dire di
una indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia
quanto al contenuto che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale”.

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,51

luce della citata normativa collettiva non più vigente all’epoca dell’assunzione a termine in esame.

Si è, inoltre, affermato( cfr Cass n. 8286/2012, n 16303/2010 , n 2279/2010) che la specificazione
delle ragioni giustificatrici ex art I del dlgs n 368 del 2001 può risultare dall’atto scritto non solo
per indicazione diretta, ma anche per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti,richiamati
nel contratto di lavoro, in particolare nel caso in cui, data la complessità e l’ articolazione del fatto
organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza di assunzioni a termine, questo
risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole
e/o concordata con i rappresentanti del personale.

enunciato, nella prima parte, la necessità di sostenere il servizio del recapito durante la fase di
realizzazione dei processi di mobilità tuttora in fase di completamento , faceva riferimento, per
precisarne in concreto la portata, “all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23
ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002 “, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre
2002 “che prevedevano al riguardo il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della
società.
Da tali accordi, riprodotti dalla difesa della società nelle parti rilevanti ai fini del rispetto del
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ( nonché depositati in giudizio) , si
desumerebbe infatti l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di
ristrutturazione in atto, di processi di mobilità del personale all’interno dell’azienda al fine di
riequilibrane la distribuzione su tutto il territorio nazionale, nonché quanto alle mansioni, da
posizioni sovradimensionate, in genere di staff, verso il servizio di recapito, carente di personale. In
tale contesto, secondo la ricorrente, l’accordo 17 ottobre 2001, sul punto implicitamente richiamato
anche nelle sede contrattuali successive, prevedrebbe che “La società potrà continuare a ricorrere
all’attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello di servizio recapito durante la
fase di realizzazione dei processi di mobilità di cui al presente accordo, ancorché nella prospettiva
di ridurne gradualmente l’utilizzo”.
Attraverso il richiamo agli accordi collettivi citati risulta, dunque, secondo l’assunto della ricorrente
che la causa dell’apposizione del termine consisteva nella necessità di coprire, temporaneamente e
fino al progressivo esaurimento del processo di mobilità interaziendale di cui agli accordi medesimi,
posizioni di lavoro scoperte, su tutto il territorio nazionale, presso il servizio recapito della società,
e quindi per mansioni e qualifiche ben individuate, al fine di assicurare il regolare espletamento
del servizio del recapito al quale il lavoratore era stato effettivamente assegnato , e ciò fino
all’ultimazione del processo di mobilità interna promosso da Poste Italiane ex art 4 e 24 della L. n
223/1991. L’Azienda ha dedotto di trovarsi nella necessità di dover far fronte alla copertura di posti

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Nella fattispecie in esame la ricorrente ha dedotto che il contratto di lavoro in esame , dopo aver

vacanti che non avrebbe potuto coprire con assunzioni a tempo indeterminato se non dopo che fosse
terminata la fase di mobilità.
Alla luce delle considerazioni che precedono la motivazione della Corte che ha escluso la
sussistenza del collegamento causale e della sussistenza di un limite temporale ai processi di
ristrutturazione ,sebbene la società avesse dedotto che l’assunzione dei lavoratori rientrasse tra
quelle assunzioni a termine previste negli accordi sulla mobilità interna per far fronte alle esigenze
aziendali nel tempo necessario di volta in volta determinato nell’ambito delle trattative sindacali,

contratto individuale e basato sull’affermazione dell’assenza di un ben preciso arco temporale di
durata di tali processi di ristrutturazione senza valutare se tale durata potesse essere desunta
attraverso l’esame complessivo di detti accordi .
Risulta, altresì, non motivata la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dalla
ricorrente, al fine di valutare l’effettiva sussistenza e ricorrenza del requisito di cui all’art I ,
comma 2, del dlgs n 368/2001 .
Entro tali limiti il ricorso deve essere accolto rimettendo alla Corte d’Appello , cui il giudizio
viene rinviato, di accertare come sufficientemente specificata la causale del ricorso al contratto a
termine, nonché la sussistenza delle condizioni di cui all’art 1, comma 2°, dlgs n 368/2001.
Gli ulteriori motivi del ricorso ed il ricorso incidentale restano assorbiti.
PQM

la Corte

Accoglie il ricorso di Poste Italiane nei sensi di cui in motivazione , dichiara assorbito il ricorso
incidentale ;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa
composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio .
Roma 17/10/2013

risulta del tutto insufficiente, mancante di un esame adeguato degli accordi menzionati nel

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