Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26532 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. I, 12/12/2011, (ud. 04/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso l’avvocato CERULLI IRELLI

VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LORIZIO MARIA ATHENA, DI CUNZOLO SARA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, P.

C., CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA, REGIONE CALABRIA;

– intimati –

Nonchè da:

P.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso l’avvocato SANINO MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALOI ALDO, AGOSTO

GIOVAMBATTISTA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, CONSIGLIO

REGIONALE DELLA CALABRIA, REGIONE CALABRIA, V.S.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 955/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CERULLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale; rigetto dell’incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

SANINO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale; accoglimento

dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In riferimento all’esito delle operazioni elettorali svoltesi il 28- 29 marzo 2010, per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria, V.S.G., primo dei non eletti, adiva, con ricorso depositato il 16.06.2010, il Tribunale di Catanzaro, ai sensi del D.P.R. n. 570 del 1960, artt. 82 e segg. e della L. n. 108 del 1968, chiedendo di dichiarare l’ineleggibilità di P.C. alla carica di consigliere regionale di detta Regione. Il ricorrente deduceva che, come da verbale del Tribunale di Catanzaro in data 1.4.2010, il P. era risultato eletto e che lo stesso era in una evidente situazione di ineleggibilità, in quanto:

– sino alla data del 23.2.2010, era stato Presidente e legale rappresentante dell’Associazione “Vivere Insieme ONLUS”, con sede in (OMISSIS) nonchè Amministratore unico e legale rappresentante della Medical Sport Center s.r.l., con sede in Catanzaro, enti entrambi eroganti servizi socio sanitari e riabilitativi in regime di convenzione/accreditamento con la Regione Calabria;

– nonostante le dimissioni da lui rassegnate alla predetta data del 23.2.2010, aveva continuato ad esercitare di fatto le funzioni di amministratore dell’Associazione e della società predette ed era altresì titolare del 50% del capitale sociale della AIE srl e del 40% della Medical Sport Center s.r.l. “in proprio e quale proprietario della AIE srl”;

– ricorreva, pertanto, la causa di ineleggibilità di cui alla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 9 (riferita a “i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l’unità sanitaria locale con cui sono convenzionate”).

Il P. resisteva al ricorso eccependone in primo luogo l’inammissibilità, in quanto proposto oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla data della proclamazione di elezione, e, altresì, l’infondatezza nel merito, in quanto da un lato l’invocata causa di ineleggibilità era applicabile ai soli consiglieri comunali e dall’altro comunque, egli aveva rassegnato le dimissioni dalle cariche sociali entro il giorno di presentazione delle candidature, così facendo tempestivamente venir meno la causa d’ineleggibilità, ove reputata esistente.

Con sentenza del 21.07-2.08.2010, l’adito Tribunale rigettava la domanda introduttiva, compensando le spese processuali.

Ritenuta la tempestività e, quindi, l’ammissibilità in rito del ricorso, il Tribunale ne rilevava l’infondatezza sull1 assunto che la causa di ineleggibilità della L. n. 154 del 1981, ex art. 2, comma 1, n. 9 era in effetti riferibile ai soli consiglieri comunali.

Rilevava, altresì, che, quand’anche fosse stata applicabile la norma de qua ai consiglieri regionali, nella specie la causa di ineleggibilità era stata rimossa per effetto delle dimissioni dalle cariche sociali rassegnate dal P. ben prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature (L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 2).

Con sentenza del 15-26.11.2010, la Corte di appello di Catanzaro respingeva il gravame proposto dal V., compensando anche le spese del secondo grado, in ragione della complessità delle controverse questioni di diritto.

La Corte territoriale premetteva che a sostegno dell’appello il V. aveva dedotto:

– che la causa di ineleggibilità de qua era riferibile ai consiglieri regionali a seguito della trasformazione operata dal D.Lgs. n. 502 del 1992, delle unità sanitarie locali in enti strumentali delle regioni che una volta ritenuta applicabile alle elezioni regionali la dedotta causa di ineleggibilità, la sua rimozione, ai sensi della L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 3 (per cessazione delle funzioni “non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”), non poteva dirsi nella specie avvenuta, in quanto il P., a dispetto delle formali dimissioni da lui rassegnate, aveva continuato a gestire di fatto l’associazione e la società suddette;

– che, inoltre, qualora si fosse voluto comunque reputare che, pur a seguito della riforma sanitaria di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, l’ineleggibilità de qua fosse riferibile ai soli consiglieri comunali, la L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 9 andava sottoposto al vaglio di costituzionalità, attesa la sua palese irragionevolezza;

– che il P. aveva resistito al gravame sia sollevando preliminarmente la questione di rito relativa all’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto proposto prima che il Consiglio regionale si fosse espresso sulla questione dell’ineleggibilità, e sia ribadendo nel merito le ragioni già dedotte in primo grado circa l’infondatezza del ricorso.

Tanto anche premessola Corte distrettuale riteneva:

– l’ammissibilità in rito del ricorso, giacchè la configurazione della delibera di convalida degli eletti quale presupposto processuale dell’azione de qua avrebbe implicato l’eventualità della paralisi della tutela giudiziaria per il caso in cui l’organo consiliare, pur essendosi costituito ed avendo iniziato ad operare, non avesse provveduto alle operazioni di convalida degli eletti, di tal che trattavasi di interpretazione che, per l’evidente vulnus che era suscettibile di arrecare al diritto di azione costituzionalmente tutelato (art. 24 Cost.), evidenziava in modo palese la sua inaccettabilità che nel merito l’appello era infondato;

– che giovava premettere che la L. n. 154 del 1981 (recante “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario Nazionale”) era stata abrogata dal D.Lgs. n. 267 del 2000 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali (art. 274, comma 1, lett. I);

che con riferimento alla Regione Calabria, la vigenza della L. n. 154 del 1981 in materia di elezioni regionali aveva anche superato l’innovazione normativa preconizzata dalla L. n. 165 del 2004, art. 2 la quale aveva demandato alle Regioni di prevedere con legge (regionale) i casi di ineleggibilità, in ossequio al riformato art. 122 Cost., dal momento che detta Regione Calabria non aveva legiferato alcunchè di originale e preferito rinviare alle vigenti norme della legislazione statale (L.R. n. 1 del 2005, art. unico, comma 7);

che assodata l’assoggettabilità alla L. n. 154 del 1981 della materia dell’ineleggibilità alla carica di consigliere regionale della Regione Calabria, era da condividere l’assunto interpretativo, fondante la decisione di primo grado, circa l’irriferibilità ai consiglieri regionali della specifica causa di ineleggibilità di cui alla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 9 ivi prevista per “i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell1 unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l’unità sanitaria locale con cui sono convenzionate”;

che la ragion d’essere delle cause di ineleggibilità risiedeva nell’esigenza di evitare che il particolare ruolo rivestito dal soggetto implicato nella competizione elettorale lo ponesse in una situazione di indebito vantaggio nei confronti degli altri candidati e nell’ipotesi di cui alla L. n. 154 del 1981, art. 2 comma 1, n. 9 il pericolo della captatio voti era stato dal legislatore ravvisato nella posizione di chi fosse titolare di strutture private “convenzionate”. Il collegamento operato dalla norma de qua con la carica di consigliere comunale, tuttavia, si giustificava in ragione non della dipendenza dell’USL dal Comune, bensì della operatività territoriale della convenzione, correlata a sua volta alla operatività locale della struttura sanitaria. Tale dimensione locale era rimasta immutata pur a seguito della riforma ex D.Lgs. n. 502 del 1992, che, da un lato, aveva disposto la conversione delle preesistenti USL in aziende agenti quali enti strumentali della regione e (dall’altro, aveva sostituito al preesistente regime del convenzionamento quello dell’accreditamento – che il collegamento della causa di ineleggibilità di cui alla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 9 alla dimensione localistica, implicata dal duplice riferimento al territorio del Comune ed a quello della USL ove la struttura sanitaria privata operava, non era censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, neppure a seguito del recente intervento del legislatore regionale che, nel ridurre il numero delle aziende sanitarie esistenti nella regione, aveva ridisegnato su base provinciale la geografia delle aziende medesime (L.R. Calabria n. 9 del 2007, art. 7). Il nuovo assetto territoriale delle aziende sanitarie, infatti, se induceva a reputare irragionevole l’esclusione della causa di ineleggibilità de qua con riferimento alla carica di consigliere provinciale, non consentiva alcuna illazione d’incostituzionalità della norma con riferimento alla carica di consigliere regionale.

Avverso questa sentenza il V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e notificato il 4.03.2011 al P., alla Regione Calabria ed al Consiglio Regionale della Regione Calabria nonchè il 7.03.2011 al PG e/o il giudice a quo. Il P., con atto notificato il 25.03.2011 al V. ed il 28.03.2011 alla Regione Calabria, al Consiglio Regionale della Regione Calabria ed al PG e/o il giudice a quo, ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, anch’esso fondato su due motivi. Il V. ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. A sostegno del ricorso principale ed “in merito all’ineleggibilità del sig. P. in quanto presidente e legale rappresentante dell’Associazione Interregionale Vivere Insieme Onlus”, con sede, in (OMISSIS) nonchè di Amministratore Unico e di Direttore Sanitario della Medical Sport Center s.r.l. con sede in (OMISSIS), come anche di molte altre strutture accreditate”, il V. denunzia:

1. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 9, s.m. e i. e alla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 9”, deducendo che non è stata esaminata la sua censura implicante il riferimento al rubricato D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 9. Al riguardo illustra:

1.1. i principi generali afferenti la materia dell’ineleggibilità ed i relativi criteri interpretativi, concludendo con il sottolineare che le cause di ineleggibilità devono essere individuate nel rispetto dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza.

1.2. la legislazione statale.

1.2.a.la legislazione statale e regionale.

1.2.b. la legislazione in materia di ineleggibilità per quel che riguarda il settore sanitario, richiamando anche la LR Calabria 18 luglio 2008, n. 24.

1.3 la giurisprudenza costituzionale.

Conclusivamente deduce:

– che ormai risulta del tutto insostenibile la tesi seguita dalla Corte d’Appello secondo la quale la citata normativa di cui alla L. n. 154 del 1981, art. 2 dovrebbe limitare la sua operatività ai consiglieri comunali, nonostante anche che dette norme siano state concepite in un determinato contesto istituzionale e che abbiano successivamente assunto diversa significazione, a seguito dell’entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992;

– che, anzi, è proprio per i consigli comunali che la norma non opera più, sia perchè ormai superata dal diverso assetto del sistema sanitario sia perchè il corrispondente art. 60, comma 1, n. 9 del t.u.e.L, è stato espressamente dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27/09, proprio nella parte in cui differenziava il trattamento dei dirigenti sanitari privati rispetto ai pubblici;

– che anche a prescindere dall’operatività per i consiglieri regionali della citata normativa di cui alla L. n. 154 del 1981, art. 2 resta comunque ferma per i dirigenti delle Unità sanitarie locali pubbliche l’ineleggibilità a consigliere regionale statuita dal cit.

D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 9, e che questa norma, in virtù del principio di equiparazione, estende la sua applicazione anche ai dirigenti delle strutture sanitarie private convenzionate.

Per la denegata ipotesi di non condivisione del motivo ed in considerazione del fatto che le strutture pubbliche e private sono state parificate e che la mancata previsione di detta causa d’ineleggibilità comporta a suo parere una grave disparità di trattamento, il V. prospetta in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., due questioni di legittimità costituzionale, la prima relativa al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 s.m. e i., nella parte in cui non prevede espressamente che i titolari, legali rappresentanti e i direttori sanitari di strutture accreditate nel vigente sistema sanitario non possano essere eleggibili, nonostante non sia intervenuta la cessazione dalla carica entro i 180 giorni antecedenti lo scioglimento del consiglio regionale, e la seconda inerente alla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 9 s.m. e i, nella parte in cui non prevede espressamente che i titolari, legali rappresentanti e i direttori sanitari di strutture accreditate nel vigente sistema sanitario non possano essere eleggibili alla carica di consigliere regionale, nonostante non sia intervenuta la cessazione effettiva dalla carica entro il termine di presentazione delle liste.

2. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 9 s.m. e i., come anche all’art. 2, in combinato disposto della L. n. 154 del 1981, commi 1, n. 9, e commi 2 e 6”. Si duole del mancato esame delle sue censure inerenti alla non effettività delle dimissioni rassegnate dal V.. Il P. ha proposto ricorso incidentale deducendo:

1) “Violazione dell’art. 360 c.p.c. in relazione alla L. 23 dicembre 1966, n. 1147, art. 1 e/o al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82 richiamato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 70, comma 3.”.

Premette che la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Dott. P., in quanto l’impugnativa è stata proposta in mancanza del presupposto processuale rappresentato dalla delibera dell’organo consiliare di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82. Sostiene:

a) che l’azione proposta del Prof. V. è inammissibile, essendo stato depositato il ricorso nella Cancelleria del Tribunale di Catanzaro solo in data 16.06.2010, ben oltre il decorso del termine perentorio fissato dalla normativa citata, atteso che il Dott. P. è stato dichiarato eletto in data 1 aprile 2010, giusta verbale del Tribunale di Catanzaro e relativa pubblicazione avvenuta il successivo 14 aprile 2010;

b) sotto altro profilo che, ove si dovesse ritenere che il Prof. V. ha promosso impugnativa quale privato cittadino e non a tutela di un interesse personale in qualità di primo dei non eletti, altrettanto inammissibile sarebbe il ricorso, dal momento che in tema di contenzioso elettorale per cause di ineleggibilità, ai fini della impugnativa giurisdizionale da parte dei cittadini elettori o di qualunque altro interessato a sensi del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82 richiamato del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 70, comma 3 la deliberazione di convalida dell’eletto costituisce presupposto processuale della domanda.

2) che le spese sia del primo grado che del giudizio di appello, sono state compensate fra le parti, senza motivazione e malgrado la soccombenza del V., di cui chiede la condanna al relativo pagamento.

Vanno in primo luogo esaminate, per priorità logico-giuridica, le censure svolte dal P. nel ricorso incidentale ed inerenti al mancato rilievo dell’inammissibilità per tardività dell’iniziativa giudiziaria assunta dal V., censure che risultano prive di pregio.

Per il primo profilo (di cui sub a), infatti, si rivelano improponibili, giacchè con riguardo alla specifica ragione d’inammissibilità prospettata anche in questa sede, dall’impugnata sentenza (pagg. 2 e 3) emerge che il P. non aveva specificamente riproposto in appello la relativa eccezione respinta dal giudice di primo grado, il che preclude ex artt. 329 e 346 c.p.c., la riapertura in questa sede del dibattito processuale sul punto.

Il secondo profilo (di cui sub b), invece, è stato dal P. condizionato alla qualificazione come popolare (in tema cfr cass. n. 15368 del 2002) dell’azione introdotta dal V., condizione espressamente smentita dal contenuto della stessa sentenza impugnata (pag. 3), oltre che dalle emerse connotazioni dell’iniziativa in questione, evidentemente ricondotte e da ricondurre ad un interesse personale e specifico del ricorrente, quale primo dei non eletti, piuttosto che alla sua qualità di cittadino elettore. Anche il primo motivo del ricorso principale, con cui l’ambito controverso viene limitato alla questione della ricorrenza o meno delle cause di ineleggibilità di cui alla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 9 e del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 9, (in tema, cfr Cass. n. 6810 del 2007; n. 6338 del 1981; n. 2057 del 1972), deve essere disatteso, con conferma delle conclusioni negative espresse sul punto nell’impugnata sentenza.

In materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica elettiva di consigliere regionale, per interferenza con la materia sanitaria e limitatamente alle cause direttamente riferite ad organi rappresentativi e funzioni di vertice nonchè a situazioni di dipendenza, vigilanza e convenzionamento nell’ambito delle strutture pubbliche o private previste dal riordino della disciplina in materia sanitaria, l’attuale quadro normativo di riferimento (già regolato dagli abrogati della L. n. 108 del 1968, artt. 5 e 6), è costituito dall’art. 2, di cui si tratterà in prosieguo dalla L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 3, nn. 1 e art. 2, comma 1, nonchè dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 9 e dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, lett. e, l e x. Ai fini interpretativi della L. n. 154 del 1981, art. 2 vanno richiamati i condivisi principi di diritto già affermati da questa Corte (cfr cass. SU n. 88 del 1999; cass n. 957 del 1996; n. 13878 del 2001; n. 17810 del 2002) ed ai quali va data continuità, stante anche l’assenza di decisivi rilievi contrari, secondo cui:

– in tema di elettorato passivo, l’incipit della L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, non va interpretato nel senso di porre una regola di carattere generale ed assoluto che sancisca l’ineleggibilità, in ordine a tutte le cariche indicate (consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale), per tutte le categorie di soggetti di volta in volta elencati nei successivi punti da 1 a 12, dovendo, invece, la norma intendersi – sia in base a criteri di ordine logico-letterale, sia alla luce del precetto costituzionale di cui all’art. 51 Cost. – nel senso che essa si limita a porre l’enunciazione di carattere generale delle cause di ineleggibilità alle cariche indicate, il cui ambito soggettivo e territoriale è poi, però, specificamente individuato nei punti anzidetti ai fini della sussistenza della causa di ineleggibilità di cui alla L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, n. 9 la nuova organizzazione dell’unità sanitaria locale come entità aziendale strumentale della Regione (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), ivi compresa la nuova disciplina dell’eleggibilità dei suoi dirigenti (art. 3), non ha in nulla mutato le previsioni di ineleggibilità dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture convenzionate, previste dalla L. 23 dicembre 1978, n. 883, artt. 43 e 44 (richiamata dalla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 8 su cui cfr Corte Costituzionale, sentenza n. 1020 del 1988) l’ineleggibilità dei rappresentanti o dirigenti delle strutture private convenzionate “per i consigli del Comune il cui territorio coincide con il territorio della U.S.L. con cui sono convenzionate … trova precipua ragione nel fatto in sè della operatività territoriale della concessione, in correlazione alla operatività “locale” della struttura sanitaria, che è rimasta, a sua volta, immutata anche nel quadro della nuova organizzazione delle U.S.L., che le ha convertite in aziende che agiscono come entità strumentali della Regione l’ineleggibilità dei soggetti di cui al punto 9 (legali rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionate con le unità sanitarie locali) non può essere estesa alla carica di consigliere regionale e va limitata esclusivamente ai consigli – comunali e circoscrizionali – del comune o dei comuni che si trovino in rapporto territoriale con l’USL di competenza.

Su quest’ultimo punto questa Corte (cfr cass. n. 17810 del 2002, cit.) ha anche già argomentatamele e condivisibilmente sia rilevato che nessuna diversa interpretazione può essere suggerita dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 274, lett. e) del che ha fatto salve le disposizioni della L. n. 154 del 1981 riferibili ai consiglieri regionali, sia escluso di poter desumere dal sopravvenuto D.Lgs. n. 502 del 1992 (riordino della disciplina in materia sanitaria) criteri o argomenti utilizzabili per l’interpretazione della norma della L. n. 154 del 1981, art. 2 o che si possa accedere, sempre con riferimento alla suindicata nuova normazione di cui al D.Lgs n. 502 del 1992, alla suggerita interpretazione “evolutiva”, e sia ancora ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sul tema in discussione, in rapporto agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Va, dunque, ribadito che il D.Lgs n. 502 del 1992, art. 3, n. 9 nel prevedere l’ineleggibilità alla carica di consigliere regionale del direttore generale e dei direttori amministrativi e sanitari delle nuove aziende sanitarie locali, si è inserito nel preesistente sistema normativo di cui alla L. n. 154 del 1981, art. 2 (nn. 8 e 11) immettendovi le nuove figure dirigenziali delle strutture pubbliche, ma non ha ulteriormente inciso (nemmeno a seguito degli ulteriori sviluppi e modifiche della normativa di riforma sanitaria) sul complessivo preesistente assetto normativo e le connesse ragioni, ed in particolare influito sulla diversità del regime di eleggibilità a cariche per i consigli del Comune e a cariche regionali, per queste, a differenza delle prime, negata solo in caso di organi rappresentativi e funzioni apicali inerenti alle strutture sanitarie pubbliche, ma non anche in caso di strutture private convenzionate (o accreditate), che nella specie rilevano.

La sottolineata differenziazione ed il principio della non estensibilità all’elezione a consigliere regionale della causa d’ineleggibilità prevista dalla L. n. 154 del 1981, art. 2, n. 9 in funzione dell’operatività locale della struttura sanitaria convenzionata, hanno trovato nuova conferma nel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs n. 267 del 2000, che ha operato un riordino delle ipotesi di ineleggibilità;

con riferimento all’ineleggibilità alle contemplate cariche di sindaco e consigliere comunale e circoscrizionale, ha, rispettivamente ai nn. 8 e 9 (di cui solo in parte, ossia con specifico riferimento ai direttori sanitari, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 27 del 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale) dell’ari 60, ribadito, con distinta ed automa previsione, le cause d’ineleggibilità rinvenienti dal rivestimento di cariche apicali sia nelle aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche, per queste limitando l’ineleggibilità alle tre figure di vertice contemplate dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 9, e sia nelle strutture private convenzionate, rispetto alle quali ultime, dunque, non è stata abolita nonostante la vigenza del nuovo sistema sanitario, l’ostatività già prevista nell’abrogata L. n. 154 del 1981, in ragione del dato territoriale (in tema, cfr Corte Cost. sentenza n. 220 del 2003).

I precedenti rilievi, segnatamente inerenti alla nuova regolamentazione esaustiva della materia da parte dell’art. 60, n. 9 del citato TU, inducono, in base ai principi in tema di abrogazione delle leggi sanciti dall’art. 15 disp. gen., anche a ritenere che la norma di cui alla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 9 sia stata abrogata dal D.Lgs n. 267 del 2000, art. 274, lett. j) e, quindi, irrilevante la questione di costituzionalità formulata dal V. in riferimento a tale disposizione.

I pregressi rilievi inducono, inoltre, a reiterare la valutazione di manifesta infondatezza dell’ulteriore questione di costituzionalità riferita al D.Lgs n. 502 del 1992, art. 3, n. 9 che, come detto, contempla come cause d’ineleggibilità alla carica di consigliere regionale solo le posizioni del direttore generale e dei direttori amministrativi e sanitari delle nuove aziende sanitarie locali, con previsione frutto di discrezionalità legislativa e, come detto, da ricondurre alla L. n. 154 del 1981, art. 2 ed al complessivo, coerente e perdurante sistema normativo inerente al diritto di elettorato passivo in ambito regionale, che non attribuisce pari ostatività alle posizioni di vertice rivestite nell’ambito delle strutture private convenzionate. Poichè, inoltre, l’esegesi del D.Lgs n. 502 del 1992, art. 3, comma 9 non può prescindere dal dato letterale e dal criterio sistematico, e poichè costituisce principio costantemente affermato quello secondo cui l’eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità (al pari dell’incompatibilità) rappresenta un’eccezione, sicchè le norme che disciplinano quest’ultima sono di stretta interpretazione, deve pure escludersi la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l’invocata interpretazione c.d. evolutiva di tale norma.

D’altra parte, come già rilevato dalla Corte distrettuale, non offre elementi o spunti di ripensamento nemmeno la pronuncia della Corte Costituzionale n. 283 del 2010, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. R. autonoma Valle d’Aosta 7 agosto 2007, n. 20, art. 2, comma 1, lett. r,impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., in quanto stabilisce che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale, tra gli altri, il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio- sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l’Azienda regionale Usl della Valle d’Aosta.

La sentenza del giudice delle leggi si inserisce nel nuovo quadro normativo delineato dall’art. 122 Cost. e dalla Legge di attuazione 2 luglio 2004, n. 165 per il quale in materia di elettorato passivo in ambito regionale le Regioni hanno il potere di disciplinare con legge (anche) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità nei limiti di prefissati principi fondamentali (potere, peraltro, di cui la Regione Calabria non si è avvalsa). Giova sottolineare che la citata L. del 2004, art. 2, comma 1, lett. a) ha stabilito che le Regioni possono prevedere i casi di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati.

Tale pronuncia (al pari, logicamente ed implicitamente, dell’ordinanza di rimessione), appare anzi confortare le esposte conclusioni, laddove considera in diritto:

– che sussiste un’esigenza di tendenziale uniformità sul piano nazionale della disciplina dell’elettorato passivo e che la costante giurisprudenza costituzionale ha subordinato la possibilità di introdurre discipline regionali differenziate, rispetto a quella nazionale, solo in presenza di particolari situazioni ambientali che giustifichino normative autonome;

– che la Regione Valle d’Aosta si è dotata di una normativa in materia (non conforme ma) coerente con quella statale, da un lato, soddisfacendo l’esigenza di una disciplina tendenzialmente unitaria a livello nazionale in materia di ineleggibilità dall’altro, superando il vaglio di ragionevolezza, tenuto conto delle peculiarità dell’azienda sanitaria regionale, avente competenza sull’intero territorio della Regione – che la scelta tra la previsione di una ipotesi di ineleggibilità o, in alternativa, di una ipotesi di incompatibilità appartiene a quella discrezionalità legislativa che, nella specie, non risulta esercitata in modo irragionevole.

Le ragioni di rigetto del primo motivo del ricorso principale comportano anche l’assorbimento del secondo motivo del medesimo ricorso.

Infine, non meritano favorevole apprezzamento nemmeno le ulteriori censure contenute nel ricorso incidentale ed inerenti al regime delle spese processuali statuito nei pregressi due gradi; se da un canto, infatti, si rivela non più discutibile la statuizione relativa alla compensazione delle spese di primo grado, in quanto non impugnata in appello dal P., dall’altro la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, nonostante la soccombenza del V., si rivela legittimamente disposta, sia perchè non risulta violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa e sia perchè, contrariamente all’assunto del medesimo ricorrente incidentale, risultano espresse e congrue le ragioni che la giustificano.

Conclusivamente i ricorsi principale ed incidentale devono essere respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione per intero delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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