Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26531 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19285-2018 proposto da:

V.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ACCIARI,

rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO GUARALDI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3307/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2019 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’appello di Perugia, con decreto 4.12.2017 ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di 5.750,00 in favore degli eredi di B.M.G. e di Euro. 5.750,00 in favore di ciascuno degli altri ricorrenti, a titolo di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata di una causa fallimentare (ammissione allo stato passivo) promossa davanti al Tribunale di Roma ed ha liquidato le spese rispettivamente in 675,00 in favore di V.M., che aveva proposto autonomo ricorso, ed Euro. 810,0 in favore degli altri ricorrenti oltre IVA e accessori di legge.

2 Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso sia il V. che gli altri ricorrenti in epigrafe indicati con due motivi, a cui resiste con controricorso il Ministero.

Il consigliere relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. nonchè del D.M. n. 55 del 2014, dolendosi della liquidazione delle spese del procedimento, operata in Euro. 675,00 per il ricorso V. ed in 810,00 per il ricorso collettivo e quindi in violazione di quanto previsto dallo scaglione relativo al valore della causa (Euro 5.750,00 per ciascuno dei ricorrenti).

1.2 Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU rimproverando alla Corte d’Appello di Perugia di avere erroneamente calcolato la durata irragionevole del giudizio presupposto in anni 12 e mesi sei ancorandola alla data della proposizione delle domande di equa riparazione, senza considerare che, come già indicato nei ricorsi e come documentato con note del 24.9.2017, il procedimento presupposto al momento della decisione sui ricorsi ex lege n. 89 del 2001 era ancora pendente. Di conseguenza, la durata irragionevole andava calcolata in anni 17 e mesi dieci aumentando il relativo risarcimento.

2 Il secondo motivo, da esaminare con precedenza per evidenti ragioni di priorità logica, è fondato.

Come già affermato da questa Corte, ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, ove la domanda di equa riparazione sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, e non anche l’ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo, che potrà essere posto a fondamento di una successiva domanda, a meno che tale ulteriore durata, già verificatasi durante il procedimento per equa riparazione, non denoti una protrazione della medesima violazione e sia stata oggetto di specifica allegazione ad integrazione della originaria domanda (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1521 del 21/01/2019 Rv. 652278; Sez. 2, Sentenza n. 16907 del 2012 soprattutto in motivazione).

Nel caso di specie, ricorre proprio quest’ultima ipotesi perchè già coi ricorsi del 10.9.2012 si era avanzata espressa richiesta di risarcimento del danno “che ulteriormente verrà a maturare, atteso che il procedimento di merito è a tutt’oggi pendente” (v. pagg. 8 e 12 ricorso per cassazione ove è riportata la trascrizione delle suddette richieste). Inoltre, con le note depositate il giorno 24.9.2017 (cioè il giorno prima della camera di consiglio fissata per il 25.9.20127) era stata documentata la persistente pendenza del procedimento presupposto e quindi la Corte d’Appello, non sussistendo alcuna indebita estensione dell’oggetto del giudizio o lesione del contraddittorio o maturazione di preclusioni nel rito camerale (contrariamente a quanto oggi eccepisce l’Avvocatura Generale), avrebbe dovuto considerare ai fini del calcolo della durata ragionevole anche il periodo successivo alla proposizione della domanda di equa riparazione ed ancorare quindi il relativo indennizzo alla data della decisione, ma non lo ha fatto, limitandosi a “bloccare” la irragionevole durata del giudizio presupposto al settembre 2012 (data di proposizione dei ricorsi di equa riparazione).

L’errore di diritto è palese e comporta la cassazione del decreto, restando così logicamente assorbita la censura sulle spese del procedimento, che saranno oggetto di nuova regolamentazione da parte del giudice di rinvio, tenendosi ben presente che il giudizio è di natura tipicamente contenziosa, come costantemente affermato da questa Corte (v. tra le varie, Sez. 2 -, Ordinanza n. 28270 del 06/11/2018 Rv. 652046; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016 Rv. 641687) e che anche nel regime dettato dal D.M. n. 55 del 2014, deve riconoscersi al giudice il potere di scendere anche al di sotto, o di salire anche al di sopra, dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento ma solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione (v. Sez. 2, Ordinanza n. 3144 del 2018; v. altresì Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018 Rv. 648532; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017 Rv. 642544).

Il giudice di rinvio, che si designa nel medesimo ufficio giudiziario in diversa composizione, rimedierà all’errore di diritto attenendosi ai principi come sopra richiamati e provvedendo all’esito anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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