Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26530 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26530 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 19703-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2925
contro

.1

DE LUCIA DANIELE;
– intimato –

Data pubblicazione: 27/11/2013

Nonche’ da
DE LUCIA DANIELE C.F. DLCDLN72H14F205W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI GENTILE 8, presso lo
studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,
rappresentato e difeso dall’avvocato COGO GIOVANNA,

con troricorrente e ricorrente incidentale contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in
atti;
– controricorrente al ricorso incidentale e
controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 650/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 12/07/2007 R.G.N. 1698/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

giusta delega in atti;

RG n 19703/2008

Poste Italiane / De Lucia Daniele

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 12 luglio 2007 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza
• del Tribunale nella parte in cui il giudice ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto
• intercorso tra Poste Italiane e De Lucia Daniele stipulato ai sensi dell’art 1 del dlgs n 368/2001 per
“ragioni di carattere sostitutivo correlate all’esigenza di provvedere alla sostituzione di personale

corrispondenza Lombardia, assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo 2/5/2003 al
30/9/2003”. Ha, altresì, riconosciuto il diritto del lavoratore al ripristino del rapporto di lavoro e, in
riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto al De Lucia il risarcimento del danno pari
alle retribuzioni dal 29/9/2003 ,e cioè a decorrere dalla ricezione da parte di Poste della richiesta di
convocazione della commissione di conciliazione e fino alla riammissione in servizio, dedotto
quanto eventualmente percepito in ragione di altra attività lavorativa.
La Corte territoriale ha ritenuto generica l’indicazione della causale del termine contenuta nel
contratto di lavoro e, comunque, non offerta la prova della effettiva esistenza delle condizioni
legittimanti l’apposizione del termine .
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione Poste Italiane formulando quattro motivi .
Il De Lucia si è costituito con controricorso con ricorso incidentale. Poste ha depositato
controricorso al ricorso incidentale contenente anche un ricorso incidentale condizionato
all’eventuale accoglimento del ricorso incidentale nonché memoria ex art 378 cpc.
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Preliminarmente devono essere riuniti il ricorso principale e quello incidentale in quanto proposti
avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo Poste Italiane denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo
I del decreto legislativo n. 368 del 2001. (Art.360 n. 3 c.p.c.) Censura la sentenza nella parte in cui
ha affermato che la società non aveva provato “l’esigenza di sostituzioni temporanee “.
Con il secondo motivo Poste Italiane denuncia omessa, insufficiente motivazione, (articolo 360 n. 5
c.p.c.) non avendo la Corte fornito una motivazione sufficiente in ordine alla ritenuta
inadeguatezza delle prove offerte da Poste.
Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 del dlgs n n 368/2001
nonché degli art 1418, 1419 e 1457 cc per avere la Corte ritenuto che la violazione del D.Lgs. n.
368 del 2001, art. I , comportasse la conversione del contratto a tempo indeterminato.

inquadrato nell’area operativa addetto al servizio recapito , smistamento e trasporto presso il polo

Con il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1206,1207, 1217, 1219,
2094, 2099 cc ( art 360 n 3 cpc ) per inosservanza dei principi in tema di corrispettività delle
prestazioni e della messa in mora.
Con il ricorso incidentale De Lucia Daniele censura la statuizione della sentenza in tema di
determinazione del risarcimento. Denuncia, inoltre, la violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794,
art. 24 nonché del D.M. n. 127 del 2004, artt. 1,4, 5 e 6 avendo il giudice di appello liquidato le
spese di difesa del lavoratore in misura inferiore ai minimi.

incidentale.
Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di giudicato sollevata dalla resistente per non
avere Poste impugnato la sentenza con riferimento alla mancanza di specificità della clausola con
cui è stato apposto il termine al contratto stipulato tra le parti . L’esame del ricorso,
complessivamente valutato, ed in particolare la denuncia di violazione dell’art I del dlgs 368/2001
anche con riferimento alla ritenuta insussistenza delle esigenze indicate nel contratto , costituiscono
sicuro indice dell’impugnazione della decisione della Corte territoriale sotto ogni profilo . La Corte
del resto, in relazione alla specificità, si limita a svolgere un ragionamento di carattere generale,
senza un concreto riferimento alla fattispecie sottoposta al suo giudizio evidenziando che in
un’azienda di così grandi dimensioni l’esigenza delle sostituzioni si presenta in certa misura
durevole e continuativa con la conseguenza che è necessaria la prova della temporaneità delle
esigenze sostitutive.
Ciò premesso va rilevato che secondo la recente uniforme giurisprudenza di questa Corte (cfr., da
ultimo, Cass. 16 novembre 2010 n. 23119, 1868/2011, n 13230/2012), “In tema di assunzione a
termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l’onere di specificazione delle
predette ragioni imposto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. I è correlato alla finalità di assicurare la
trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa
nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è
riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta,
l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire
lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il
luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla
conservazione del posto di lavoro in relazione a determinate circostanze) che consentano di
determinare il numero dei lavoratori .da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma
restando in ogni caso la verificabilità della effettiva corrispondenza quantitativa tra il numero dei
2

Il primo motivo del ricorso principale è fondato restando assorbiti gli altri ed il ricorso

lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le
scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione”.
Nel caso in esame la Corte ha affermato, in relazione alla specificità della causale, con
motivazione del tutto generica che in aziende di grandi dimensioni l’esigenza delle sostituzioni si
presenta in certa misura durevole e continuativa si tratta cioè di fisiologiche carenze , ma non
risultano adeguatamente valutate dalla Corte territoriale – alla luce dei suddetti principi e, più in
generale, di quelli enunciati in tema di specificità della clausola riferita all’ipotesi di assunzione a

del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, delle mansioni del personale da
sostituire, del fatto che si trattava di sostituire personale con diritto alla conservazione del posto di
lavoro. Inoltre, la Corte, in connessione diretta con la ritenuta genericità della causale, pur avendo
rilevato l’elevato numero di assenze dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato applicati
all’UDR di Milano Isola ha affermato che la società non avrebbe offerto la prova della effettiva
sussistenza delle condizioni legittimanti l’assunzione a termine senza analizzare, alla luce dei
principi ora indicati, la richiesta di prova testimoniale del direttore dell’ufficio di assegnazione del
ricorrente effettuata in primo grado, ribadita in appello e riprodotta nel corpo del ricorso per
cassazione, in osservanza della regola della autosufficienza di quest’ultimo.
Deve inoltre ricordarsi che questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 15
dicembre 2011 n. 27052 14868/2011, 13239/20012) si è ripetutamente pronunciata su fattispecie
analoghe a quella in esame (assunzione a termine di personale addetto al servizio di recapito presso
il Polo Corrispondenza Lombardia ) ritenendo la piena legittimità del contratto a termine.
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli altri e del ricorso
incidentale. La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio ad altro giudice, che si atterrà ai
principi di diritto enunciati, provvedendo altresì, in caso di condanna alle spese di giudizio, alla
distinta indicazione di quelle dovute per onorari, nel rispetto dei minimi tariffari obbligatori.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi , accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi
ed il ricorso incidentale ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio .
Roma 17/10/2013
Il Presidente

L’estensore
E

A.Rtonio
9 u.

17 11-1.°

3

termine per ragioni sostitutive – l’indicazione (nel contratto in esame) del termine iniziale e finale

,’ 7

27 NOV 2013
tinzionario 5ii
rirgilio P

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