Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26530 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 02/10/2020, dep. 20/11/2020), n.26530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7107-2019 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, V. ENNIO QUIRINO

VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA SCUTIERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NUNZIO RAIMONDI;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE MIMMO ROTELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLE NAVI N. 20 presso l’avvocato SERGIO CASTAGNA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO VERALDI;

– controricorrente –

Nonchè da:

FONDAZIONE MIMMO ROTELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLE NAVI 20, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

CASTAGNA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO VERALDI;

– ricorrente incidentale –

contro

P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1618/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2020 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

P.S., proprietaria di un appartamento sito in Catanzaro, convenne in giudizio la Fondazione Mimmo Rotella per sentirla condannare al risarcimento dei danni provocati al proprio immobile da infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante appartamento di proprietà della convenuta, verificatesi in due distinte occasioni (negli anni 2003 e 2005);

la Fondazione si costituì in giudizio resistendo alla domanda;

il Tribunale di Catanzaro, acquisito il fascicolo relativo al procedimento per ATP svolto ad istanza della P. e disposta ulteriore c.t.u., accertò la responsabilità della convenuta, liquidò il danno in 10.483,20 Euro e, tenuto conto degli importi già versati, condannò la Fondazione al pagamento di 8.472,00 Euro (oltre accessori), nonchè alla rifusione di metà della spese di lite, compensando la residua metà in considerazione della notevole sproporzione tra la somma pretesa e quella riconosciuta;

pronunciando sul gravame principale della P. e su quello incidentale della Fondazione, la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l’incidentale e, in parziale accoglimento del principale, ha rideterminato il danno in complessivi 15.879,08 Euro e, tenuto conto di quanto già versato, ha condannato la Fondazione al pagamento di 5.520,67 Euro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; ha inoltre riliquidato le spese di entrambi i gradi, compensandole per 1/3 e condannando la Fondazione al pagamento del residuo;

ha proposto ricorso per cassazione P.S., affidandosi ad un unico motivo illustrato da memoria; l’intimata ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto al ricorso principale, che:

con l’unico motivo, la P. denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che i giudici di secondo grado “hanno fornito una motivazione inadeguata, parziale ed apparente, sulle ragioni per cui hanno quantificato il danno, basandosi sulle affermazioni della CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, senza esaminare con i dovuti approfondimenti, quanto dedotto e provato dalla parte appellante”; rilevato che “tale consulenza era stata specificamente censurata dalla parte odiernamente ricorrente negli atti del procedimento di merito, e prima ancora nella CTP depositata nella fase di accertamento tecnico preventivo, perchè contraddittoria e generica”, la P. individua specifici passaggi della consulenza depositata all’esito dell’ATP che ritiene erronei e non condivisibili, ad essi contrapponendo le osservazioni svolte dal CTP di parte attrice; evidenziato, inoltre, che aveva prodotto prove (fotografie, fatture e preventivi di spesa) ulteriori rispetto ad una relazione di intervento dei Vigili del Fuoco, la P. afferma di non comprendere “il motivo per il quale i giudici di appello hanno dedotto dalla CTU svolta in sede di ATP che l’appartamento fosse disabitato e con lavori in corso alla data dell’allagamento”; contesta, altresì, le ragioni in base alle quali la Corte aveva escluso la ricorrenza di specifiche voci di danno o aveva ritenuto palesemente esorbitanti gli importi richiesti; conclude pertanto nel senso della mera apparenza della motivazione offerta dalla Corte di Appello, rilevando che la sentenza impugnata, “pur riconoscendo correttamente la sussistenza del danno occorso all’appartamento della sig.ra P.S. nel 2005, si limita a fare proprie, nella motivazione, le affermazioni della CTU svolta nella fase di ATP, in toto, compresa la quantificazione del danno. Tale consulenza, ampiamente contestata dalla parte attrice negli atti prodotti nei giudizi di ATP, di merito e di appello, era carente di qualsivoglia specificazione tecnica o logica fattuale, ed il difetto si è conseguentemente esteso nella motivazione del provvedimento oggetto di odierno ricorso, che non ha tenuto conto delle affermazioni e delle prove fornite dalla sig.ra P. nel corso dei diversi gradi di giudizio”;

il motivo va integralmente disatteso giacchè si limita a veicolare, tramite l’infondata deduzione dell’omesso esame di fatti decisivi e della mera apparenza della motivazione, una complessiva istanza di rivalutazione delle prove in funzione di un diverso approdo di merito che non è demandabile alla Corte di legittimità.

Considerato, quanto al ricorso incidentale, che:

il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.: assume la Fondazione che la Corte di Appello ha “stravolto” la corretta applicazione dell’art. 2697 c.c. “andando a supplire alle deficienze istruttorie di controparte, in palese violazione dei principi di disponibilità e di valutazione della prova ed anche affermando il valore decisivo a due fatture che erano state espressamente contestate dalla resistente”; precisa che “le due fatture che secondo la Corte di Appello (e il Tribunale prima) dimostrerebbero i danni delle infiltrazioni del 2003 non costituiscono documenti aventi efficacia probatoria decisiva” e contesta alla Corte di avere “ritenuto essere “prove non contestate” documenti che per loro natura non lo sono, anche perchè emesse da un soggetto terzo e non quietanzate, e, comunque, sono state oggetto di contestazione”;

il motivo è inammissibile, in quanto:

non deduce un erroneo riparto dell’onere della prova, ma -ciò che è cosa diversa- una non corretta valutazione delle prove, in tal modo investendo l’apprezzamento e la valutazione delle risultanze istruttorie rimessi al giudice di merito;

prospetta la violazione e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in totale difetto di autosufficienza, omettendo di riprodurre i documenti (le due fatture) che sarebbero stati erroneamente valutati e senza trascrivere gli atti che conterrebbero la contestazione degli stessi;

col secondo motivo (“omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti – motivazione apparente – travisamento della prova”), la ricorrente incidentale assume che la sentenza è viziata da motivazione apparente, in quanto “vi sono nel caso di specie tutta una serie di “fatti, dati materiali, episodi fenomenici rilevanti – che hanno portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio – totalmente trascurati o disattesi dalla Corte di Appello, sebbene discussi tra le parti: ciò ha portato al totale travisamento della prova”;

il motivo va disatteso, in quanto la sentenza individua in modo ampio e coerente il proprio percorso argomentativo, senza trascurare l’esame di fatti oggettivamente decisivi; quella che la ricorrente propone è dunque una rivalutazione di tali elementi fattuali, inibita in sede di legittimità.

Considerato, infine, che:

la reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite;

sussistono, in relazione ad entrambi i ricorsi, le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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