Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2653 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2653 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 735-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO
TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE,
VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DAMATO VINCENZO, CLINCA ALESSANDRO, LAMASCESE
ANTONIA, CASTIGLIONE MINISCHETTI MATTEO, PAVONE
TERESA, LAVARRA ANGELA, POLI GIACOMO, CAZZOLA
VITO ANTONIO, REDAVID ROSA, VALENZANO GRAZIA;
– intimati –

Data pubblicazione: 05/02/2014

avverso la sentenza n. 6306/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 14.12.2010, depositata il 3/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.
Fatto e diritto
1. Con distinti ricorsi al Tribunale di Bari, successivamente riuniti,
Teresa Pavone, Matteo Castiglione Minischetti, Vito Antonio Cazzola,
Vincenzo Damato, Alessandro Clinca, Antonia Lamascese, Angela
Lavarra, Giacomo Poli, Rosa Redavid e Grazia Valentano, tutti operai
agricoli a tempo determinato, convenivano in giudizio l’Inps chiedendo
che venisse accertato il loro diritto alla differenza dell’indennità di
disoccupazione degli anni indicati nei singoli ricorsi; i ricorrenti premesso che il trattamento di disoccupazione era stato corrisposto
dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato
all’anno 1995 – sostenevano che il medesimo trattamento doveva
essere invece calcolato, ai sensi del d.lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui
minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale,
con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto
percepito;
La domanda veniva rigettata con sentenza che era riformata dalla
Corte d’appello di Bari, che accoglieva la domanda, riconoscendo, fra
l’altro, il diritto dei ricorrenti alla inclusione nella retribuzione utile per
il calcolo della indennità di disoccupazione della quota di trattamento
di fine rapporto; Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con quattro
motivi di ricorso;
Ric. 2012 n. 00735 sez. ML – ud. 28-11-2013
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scritti.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
2. Con il primo motivo l’Inps lamenta violazione dell’art. 47, comma 3,
del d.P.R. n. 639/47 e successive modificazioni e integrazioni,
chiedendo a questa Corte di stabilire se sia applicabile o meno il
termine di decadenza annuale per la proposizione dell’azione

disoccupazione agricola, nella specie richiesta con istanze proposte entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza e azionate
in giudizio con domande che sono state depositate in data 14 febbraio
2006;
3.

Con il secondo, il terzo e il quarto motivo l’Istituto ricorrente,

lamentando violazione dell’art. 18, comma 18, del d.l. n. 98/2011,
conv. in legge n. 111/2011, nonché degli artt. 44, 49 e 53 del CCNL
operai agricoli e florovivaisti del 1998 (o degli artt. 46, 51 e 55 del
CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002) in relazione all’art. 6,
comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 314/97, all’art. 3 d.l. n. 318/96, conv.
in legge n. 402/96, nonché in relazione agli artt. 1362 e ss., 2120 cod.
civ. ed all’art. 4, commi 10 e 11, della legge n. 297/82, censura la
sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce
denominata “quota di TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo,
per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale effettiva natura di retribuzione differita;
4.11 primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato alla stregua
della giurisprudenza di questa Corte (cfr. expiurimis Cass. sez. unite n.
12720/2009, Cass. n. 948/2010, Cass. n. 1580/2010) secondo cui la
decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 – come
interpretato dall’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, convertito con
modificazioni nella legge n. 166 del 1991 – non si applica ove la
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giudiziaria diretta ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di

domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della
prestazione pensionistica già attribuita, venendo in rilievo solo
l’adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure per un importo
inferiore, nel qual caso la pretesa non soggiace ad altro limite che non
sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale;

delle integrazioni apportate dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, al caso di
richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente
riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale è stata recentemente
ribadita da numerose sentenze di questa Corte (cfr. exphaimis Cass. n.
7068/2012, Cass. n. 7070/2012, Cass. n. 7071/2012, Cass. n.
7072/2012, Cass. n. 7073/2012) e non vi è motivo per discostarsi da
tale indirizzo;
6.

Gli altri motivi sono manifestamente fondati, alla stregua di

quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e
da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di
questa Corte n. 10546/2007 per cui “ai fini della liquidazione delle
prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto
con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n.
146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va
ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce
denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da
quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di
disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti
stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui
all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996
n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione
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5. L’inapplicabilità dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima

dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in
difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo
escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata
dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione
degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”;
La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo

avallata dal legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n.
98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che ” L’art. 4 del
d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006
n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va accolto, la sentenza
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può
essere decisa nel merito con conseguente reiezione delle domande di
inclusione della quota di TFR nella base di calcolo dell’indennità di
disoccupazione agricola.
Il solo recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale
suggerisce l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo.
PQM
La Corte
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande
di Teresa Pavone, Matteo Castiglione Minischetti, Vito Antonio
Cazzola, Vincenzo Damato, Alessandro Clinca, Antonia Lamascese,
Angela Lavarra, Giacomo Poli, Rosa Redavid e Grazia Valentano,
limitatamente all’inclusione della quota di TFR nella base di calcolo
Ric. 2012 n. 00735 sez. ML – ud. 28-11-2013
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7.

dell’indennità di disoccupazione agricola chiesta. Compensa tra le parti
le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma il 28.11.2013

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